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DOTTRINA




                  Tale condotta giuridico-operativa degli Uffici è stata più volte legittimata
             dalla Corte di Cassazione (n. 2593/2011 e n. 5731/2012) la quale ha statuito
             che dalla presenza di dipendenti non regolarmente assunti, e per i quali emerga
             la corresponsione di una retribuzione non contabilizzata, deriva una presunzio-
             ne di maggiore redditività dell’impresa, dovendosi tuttavia vedere puntualmente
             illustrate dai verificatori le ragioni per cui eventuali allegazioni difensive di con-
             troparte non siano state prese in considerazione.
                  La pronuncia n. 641/2018 consente l’accertamento induttivo allorquando,
             pur in presenza di contabilità formalmente regolare, vi siano elementi desumi-
             bili da altre verifiche che inducano a ritenere l’incompletezza, la falsità o l’ine-
             sattezza  degli  elementi  indicati  in  dichiarazione:  il  relativo  onere  incombe
             sull’Amministrazione finanziaria, pur potendo essere assolto mediante la prova
             presuntiva. Laddove la contabilità non esista, o presenti irregolarità così “gravi,
             numerose  e  ripetute”  da  renderla  inattendibile,  si  rende  invece  applicabile  il
             cosiddetto “metodo induttivo puro”, che consente la ricostruzione del reddito
             d’impresa o di lavoro autonomo sulla base dei dati e delle notizie comunque
             raccolti o venuti a conoscenza dell’ufficio impositore, con facoltà di prescindere
             in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quan-
             to esistenti e di avvalersi anche di presunzioni (dette “semplicissime”) prive dei
             requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti, invece, dall’accertamento
             analitico-induttivo.
                  Riveste un ruolo di estrema importanza la documentazione anche infor-
             male che viene rilevata in sede ispettiva. Infatti, si può affermare che l’indivi-
             duazione di lavoratori irregolari è desumibile anche dal rinvenimento di agende
             o  brogliacci  indicanti  le  somme  corrisposte  ai  lavoratori  irregolari  (Cass.  n.
             20675/2014).  Ciò,  conseguentemente,  determina,  dapprima,  la  ricostruzione
             del “costo” per lavoro che non risulta contabilizzato; a seguito di tale quantifi-
             cazione scatta la presunzione tributaria che correla a tale costo l’esistenza di
             ricavi  in  “nero”.  Inoltre,  nel  caso  specifico,  il  sommerso  è  dimostrato  dalle
             firme sulle bolle di consegna da parte di personale non indicato nel libro matri-
             cola. Infatti, dopo l’ispezione in azienda dalla quale erano emerse molte firme
             di lavoratori irregolari, l’ufficio aveva emesso un accertamento del maggior red-
             dito di impresa.
                  Recentemente  la  Cassazione  con  l’ordinanza  4662/2023  ha  accolto  il
             ricorso dell’Agenzia delle entrate, in quanto ha ritenuto legittimo l’accertamen-
             to induttivo puro operato dall’Agenzia delle entrate in presenza di lavoratori in
             nero, di scritture contabili inattendibili e di una condotta antieconomica della
             società per plurimi anni di imposta. Tali dati costituiscono significativi elementi

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