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DOTTRINA




                  La giurisprudenza ha ritenuto che la condotta in parola sostanzi un illecito
             di tipo omissivo, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momen-
             to in cui, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione del-
             l’assunzione, la stessa non viene effettuata . Pertanto, alla luce del nuovo orien-
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             tamento, l’illecito in questione si consuma nel momento in cui ha inizio il rap-
             porto di lavoro, in quanto è in tale circostanza che il datore di lavoro ha omesso
             di effettuare la comunicazione di instaurazione dello stesso, rendendolo irrego-
             lare e sommerso. In conseguenza di ciò, in virtù del principio del tempus regit
             actum di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 689/1981, andrà applicata la nor-
             mativa, anche sanzionatoria, vigente al momento dell’inizio e non della cessa-
             zione del rapporto di lavoro in nero.

             1.2 La regolarizzazione del rapporto di lavoro in nero
                  Nel caso di regolarizzazione del rapporto di lavoro in nero, ancora in esse-
             re all’atto dell’accesso ispettivo, il datore deve essere diffidato a instaurare un
             rapporto subordinato con contratto a tempo indeterminato, anche part time ma
             non inferiore al cinquanta per cento, o con contratto a tempo pieno e determi-
             nato di durata non inferiore a tre mesi, mantenendo il lavoratore in servizio per
             un periodo non inferiore a novanta giorni di calendario. Attenzione: ai fini della
             regolarizzazione  del  rapporto  di  lavoro  svolto  fino  al  momento  dell’accesso
             ispettivo, non si deve tener conto del vincolo relativo all’orario di lavoro (tempo
             pieno o part time non inferiore alle venti ore), in quanto questo riguarda unica-
             mente il rapporto regolarizzato per il futuro . Nella sostanza, dunque, il periodo
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             di impiego “in nero” del lavoratore prima dell’accesso ispettivo va regolarizzato
             in base a quanto realmente svolto dallo stesso. Vale il principio dell’effettività
             delle prestazioni, secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, devono
             essere corrisposti - in termini quantitativi e qualitativi - in base al lavoro real-
             mente effettuato sino al momento dell’accertamento ispettivo.
                  Per ottemperare alla diffida, nel termine complessivo di 120 giorni dalla
             notifica del verbale unico, il datore di lavoro deve dimostrare di aver effettuato
             i seguenti adempimenti: la regolarizzazione dell’intero periodo di lavoro in nero,
             secondo le modalità accertate, ivi compreso il versamento dei relativi contributi
             e premi; la stipula del contratto di lavoro secondo le tipologie contemplate dalla

             2    Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2020, n. 25037, Cass. civ., sez. lav., 22 novembre 2021, n.
                  35978; Cass. civ., sez. lav., 21 aprile 2023, n. 10746.
             3    Diversa l’ipotesi di un lavoratore regolarmente occupato o non più in forza al momento
                  dell’accesso ispettivo, per il quale viene accertato un periodo di lavoro irregolare pregresso.
                  In questi casi, la diffida avrà a oggetto esclusivamente la regolarizzazione del periodo in nero
                  senza alcun obbligo di mantenimento in servizio.

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