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DOTTRINA
La giurisprudenza ha ritenuto che la condotta in parola sostanzi un illecito
di tipo omissivo, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momen-
to in cui, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione del-
l’assunzione, la stessa non viene effettuata . Pertanto, alla luce del nuovo orien-
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tamento, l’illecito in questione si consuma nel momento in cui ha inizio il rap-
porto di lavoro, in quanto è in tale circostanza che il datore di lavoro ha omesso
di effettuare la comunicazione di instaurazione dello stesso, rendendolo irrego-
lare e sommerso. In conseguenza di ciò, in virtù del principio del tempus regit
actum di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 689/1981, andrà applicata la nor-
mativa, anche sanzionatoria, vigente al momento dell’inizio e non della cessa-
zione del rapporto di lavoro in nero.
1.2 La regolarizzazione del rapporto di lavoro in nero
Nel caso di regolarizzazione del rapporto di lavoro in nero, ancora in esse-
re all’atto dell’accesso ispettivo, il datore deve essere diffidato a instaurare un
rapporto subordinato con contratto a tempo indeterminato, anche part time ma
non inferiore al cinquanta per cento, o con contratto a tempo pieno e determi-
nato di durata non inferiore a tre mesi, mantenendo il lavoratore in servizio per
un periodo non inferiore a novanta giorni di calendario. Attenzione: ai fini della
regolarizzazione del rapporto di lavoro svolto fino al momento dell’accesso
ispettivo, non si deve tener conto del vincolo relativo all’orario di lavoro (tempo
pieno o part time non inferiore alle venti ore), in quanto questo riguarda unica-
mente il rapporto regolarizzato per il futuro . Nella sostanza, dunque, il periodo
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di impiego “in nero” del lavoratore prima dell’accesso ispettivo va regolarizzato
in base a quanto realmente svolto dallo stesso. Vale il principio dell’effettività
delle prestazioni, secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, devono
essere corrisposti - in termini quantitativi e qualitativi - in base al lavoro real-
mente effettuato sino al momento dell’accertamento ispettivo.
Per ottemperare alla diffida, nel termine complessivo di 120 giorni dalla
notifica del verbale unico, il datore di lavoro deve dimostrare di aver effettuato
i seguenti adempimenti: la regolarizzazione dell’intero periodo di lavoro in nero,
secondo le modalità accertate, ivi compreso il versamento dei relativi contributi
e premi; la stipula del contratto di lavoro secondo le tipologie contemplate dalla
2 Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2020, n. 25037, Cass. civ., sez. lav., 22 novembre 2021, n.
35978; Cass. civ., sez. lav., 21 aprile 2023, n. 10746.
3 Diversa l’ipotesi di un lavoratore regolarmente occupato o non più in forza al momento
dell’accesso ispettivo, per il quale viene accertato un periodo di lavoro irregolare pregresso.
In questi casi, la diffida avrà a oggetto esclusivamente la regolarizzazione del periodo in nero
senza alcun obbligo di mantenimento in servizio.
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