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IL CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO
norma (subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale almeno al
cinquanta per cento, o a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a
tre mesi) con effetto retroattivo e cioè con decorrenza dal primo giorno di lavo-
ro accertato dagli ispettori; il mantenimento in servizio del lavoratore per alme-
no tre mesi, da comprovare attraverso il pagamento delle retribuzioni, dei con-
tributi e dei premi scaduti entro il termine di adempimento; il pagamento della
maxisanzione (Min. Lav. Circ. 13 ottobre 2015, n. 26).
Va sottolineato che l’adempimento alla diffida costituisce elemento ogget-
tivo dell’applicabilità della sanzione in misura minima, che in qualche misura
bilancia gli oneri sostenuti dal datore di lavoro per il mantenimento del rappor-
to di lavoro per almeno tre mesi. Ne consegue che, in caso di mancato mante-
nimento in servizio per il periodo di tre mesi, entro il centoventesimo giorno
dalla notifica del verbale, per qualunque ragione, non potrà ritenersi adempiuta
la diffida.
2. La sospensione attività imprenditoriale
L’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale è disciplinato dall’
art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL - “Testo unico in materia di salute e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro”), come modificato dall’art. 13, comma 1, let. d) del
D.L. n. 146/2021. L’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale nasce
da uno stretto collegamento tra lavoro nero e lavoro insicuro e pericoloso, per-
ché svolto senza la necessaria formazione ed informazione, tanto da giustificare
l’eventuale blocco dell’attività lavorativa nel caso di impiego di lavoratori irre-
golari. Pertanto, sebbene non toccato dalle novità recenti legislative in com-
mento, vale la pena richiamare l’art. 14 del menzionato TUSL, il quale prevede
che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato
in tutti i casi in cui venga accertata - nell’unità produttiva ispezionata - una delle
seguenti circostanze:
impiego di personale in misura pari o superiore al dieci per cento dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispet-
tivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condi-
zioni richieste dalla normativa;
gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL. Rispetto al
passato, con l’intervento dell’art. 13 del D.L., n. 146/2021, non è più richiesta
la reiterazione della grave violazione e pertanto la sospensione scatta all’accer-
tamento di una delle violazioni di riportate dal medesimo Allegato I.
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