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IL CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO
Di seguito, si elencano le condizioni per la revoca del provvedimento:
IPOTESI CONDIZIONI
Regolarizzazione dei lavoratori non risultanti
dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, anche sotto il profilo degli adem-
pimenti in materia di salute e sicurezza;il paga-
Sospensione per lavoro irregolare
mento di una somma aggiuntiva pari a 2.500
euro, qualora siano impiegati fino a 5 lavorato-
ri irregolari e pari a 5.000 euro se i lavoratori
irregolari sono più di 5.
Accertamento del ripristino delle regolari con-
dizioni di lavoro. Rimozione delle conseguenze
pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui
all’Allegato I. Pagamento di una somma
aggiuntiva di importo pari a quanto indicato
nello stesso Allegato I con riferimento a ciascu-
na fattispecie. Nell’ipotesi di sospensione per
Gravi violazioni della disciplina in materia di motivi di salute e sicurezza (punto 3
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dell’Allegato I), la revoca della sospensione
potrà avvenire anche attraverso l’esibizione
della sola prenotazione della formazione da far
effettuare al lavoratore il quale, fino a quando
non sarà stato formato ed addestrato, non
potrà eventualmente svolgere le mansioni spe-
cifiche che richiedono tali adempimenti da
parte del datore di lavoro.
3. Il lavoro nero fa scattare l’accertamento induttivo di natura tributaria
Dal punto di vista fiscale, l’art. 39, comma 1, lett. b) e d) del DPR n.
600/1973 consente l’accertamento presuntivo allorquando, pur in presenza di
contabilità formalmente regolare, vi siano elementi desumibili da altre verifiche
che inducano a ritenere l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi
indicati in dichiarazione. Spesso si ricorre a tale strumento quando si riscontra
che società o imprese abbiano fatto ricorso all’ausilio di lavoratori “in nero” e
questo in base alla presunzione secondo cui il costo non registrato sia il logico
presupposto di ricavi non contabilizzati. In base agli artt. 39, comma 2, del
D.P.R. n. 600/73 e 55 del D.P.R. n. 633/72, il reddito e/o le operazioni impo-
nibili possono essere determinati dagli uffici finanziari in via induttiva. Detto
accertamento non va confuso con l’accertamento analitico-induttivo, ove, senza
la presenza di determinati requisiti, il reddito e/o le operazioni imponibili pos-
sono essere determinati applicando presunzioni, a condizione però che siano
gravi, precise e concordanti (Cass. n. 28747/2022).
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