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IL CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO




                    Di seguito, si elencano le condizioni per la revoca del provvedimento:

                                IPOTESI                             CONDIZIONI
                                                       Regolarizzazione dei lavoratori non risultanti
                                                       dalle  scritture  o  da  altra  documentazione
                                                       obbligatoria, anche sotto il profilo degli adem-
                                                       pimenti in materia di salute e sicurezza;il paga-
                 Sospensione per lavoro irregolare
                                                       mento di una somma aggiuntiva pari a 2.500
                                                       euro, qualora siano impiegati fino a 5 lavorato-
                                                       ri irregolari e pari a 5.000 euro se i lavoratori
                                                       irregolari sono più di 5.
                                                       Accertamento del ripristino delle regolari con-
                                                       dizioni di lavoro. Rimozione delle conseguenze
                                                       pericolose  delle  violazioni  nelle  ipotesi  di  cui
                                                       all’Allegato  I.  Pagamento  di  una  somma
                                                       aggiuntiva  di  importo  pari  a  quanto  indicato
                                                       nello stesso Allegato I con riferimento a ciascu-
                                                       na  fattispecie.  Nell’ipotesi  di  sospensione  per
                 Gravi violazioni della disciplina in materia di  motivi  di  salute  e  sicurezza  (punto  3
                 tutela della salute e della sicurezza sul lavoro  dell’Allegato  I),  la  revoca  della  sospensione
                                                       potrà  avvenire  anche  attraverso  l’esibizione
                                                       della sola prenotazione della formazione da far
                                                       effettuare al lavoratore il quale, fino a quando
                                                       non  sarà  stato  formato  ed  addestrato,  non
                                                       potrà eventualmente svolgere le mansioni spe-
                                                       cifiche  che  richiedono  tali  adempimenti  da
                                                       parte del datore di lavoro.

               3. Il lavoro nero fa scattare l’accertamento induttivo di natura tributaria
                    Dal punto di vista fiscale, l’art. 39, comma 1, lett. b) e d) del DPR n.
               600/1973 consente l’accertamento presuntivo allorquando, pur in presenza di
               contabilità formalmente regolare, vi siano elementi desumibili da altre verifiche
               che inducano a ritenere l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi
               indicati in dichiarazione. Spesso si ricorre a tale strumento quando si riscontra
               che società o imprese abbiano fatto ricorso all’ausilio di lavoratori “in nero” e
               questo in base alla presunzione secondo cui il costo non registrato sia il logico
               presupposto di ricavi non contabilizzati. In base agli artt. 39, comma 2, del
               D.P.R. n. 600/73 e 55 del D.P.R. n. 633/72, il reddito e/o le operazioni impo-
               nibili possono essere determinati dagli uffici finanziari in via induttiva. Detto
               accertamento non va confuso con l’accertamento analitico-induttivo, ove, senza
               la presenza di determinati requisiti, il reddito e/o le operazioni imponibili pos-
               sono essere determinati applicando presunzioni, a condizione però che siano
               gravi, precise e concordanti (Cass. n. 28747/2022).

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