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DOTTRINA




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                  La circolare n. 3/2021 dell’INL evidenzia che :
                    la percentuale del dieci per cento va calcolata sul numero dei lavoratori
             presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo; i lavoratori da
             conteggiare nella base di calcolo sono tutti coloro che rientrano nella nozione
             di lavoratore di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 (in questo caso, ad esempio,
             soci lavoratori commercianti e artigiani e loro collaboratori familiari);
                    l’eventuale regolarizzazione dei lavoratori avvenuta nel corso dell’ispe-
             zione deve essere considerata “del tutto ininfluente e pertanto il provvedimento
             andrà comunque adottato”. Ciò comporta l’irrilevanza di qualsiasi vicenda suc-
             cessiva,  come  nei  casi  frequenti  di  segnalazione  proveniente  da  altro  ente
             (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Polizia). Peraltro, in queste circo-
             stanze, il provvedimento deve essere adottato entro sette giorni dal ricevimento
             della segnalazione.
                  Tuttavia (INL, nota n. 162/2023), nel caso di occupazione irregolare, per
             espressa previsione legislativa non è possibile procedere alla sospensione del-
             l’attività imprenditoriale in presenza di cd. Microimpresa, ovverosia di occupa-
             zione, al momento della verifica ispettiva, dell’unico lavoratore “in nero”. In
             altri termini, se l’impresa ha in assoluto un solo lavoratore, e questi è irrego-
             larmente occupato, non è passibile di sospensione. Diversamente la sospensio-
             ne andrà adottata ove contestualmente siano state accertate anche violazioni in
             materia di salute e sicurezza. Dunque, non opera tale deroga ove sia accertata
             un’omissione  nell’elaborazione  del  D.V.R.  o  la  mancata  nomina  del  R.S.P.P.
             Inoltre,  nel  caso  di  microimpresa,  l’unico  lavoratore  irregolare  non  può,
             comunque, lavorare fino a quando non sarà regolarizzato, anche per quanto
             concerne gli aspetti prevenzionistici (formazione, informazione e sorveglianza
             sanitaria) e potrà essere allontanato dal personale ispettivo mediante disposi-
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             zione .
                  Inoltre, l’Ispettorato, nella circ. n. 3/2021, precisa che il datore di lavoro
             ha l’obbligo di corrispondergli il trattamento retributivo dovuto e di versare la
             relativa  contribuzione  previdenziale.  Obbligo  confermato  dalla  Legge  n.
             215/2021 in sede di conversione del D.L. n. 146/2021.

             4    Vanno esclusi dalla base di computo il socio amministratore, come chiarito dal Ministero del
                  Lavoro con Nota n. 7127/2015, il delegante e il delegato se i poteri dell’amministratore for-
                  mano oggetto di delega. Vanno computati i lavoratori distaccati presso l’ispezionato.
             5    Secondo la circ. INL n. 3/2021, la condizione di irregolarità è correlata esplicitamente alla
                  insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Ai fini
                  della sospensione non potranno dunque essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai
                  quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari
                  ovvero dei soci per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ex art. 23 D.P.R.
                  n. 1124/1965.

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