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DOTTRINA
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La circolare n. 3/2021 dell’INL evidenzia che :
la percentuale del dieci per cento va calcolata sul numero dei lavoratori
presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo; i lavoratori da
conteggiare nella base di calcolo sono tutti coloro che rientrano nella nozione
di lavoratore di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 (in questo caso, ad esempio,
soci lavoratori commercianti e artigiani e loro collaboratori familiari);
l’eventuale regolarizzazione dei lavoratori avvenuta nel corso dell’ispe-
zione deve essere considerata “del tutto ininfluente e pertanto il provvedimento
andrà comunque adottato”. Ciò comporta l’irrilevanza di qualsiasi vicenda suc-
cessiva, come nei casi frequenti di segnalazione proveniente da altro ente
(Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Polizia). Peraltro, in queste circo-
stanze, il provvedimento deve essere adottato entro sette giorni dal ricevimento
della segnalazione.
Tuttavia (INL, nota n. 162/2023), nel caso di occupazione irregolare, per
espressa previsione legislativa non è possibile procedere alla sospensione del-
l’attività imprenditoriale in presenza di cd. Microimpresa, ovverosia di occupa-
zione, al momento della verifica ispettiva, dell’unico lavoratore “in nero”. In
altri termini, se l’impresa ha in assoluto un solo lavoratore, e questi è irrego-
larmente occupato, non è passibile di sospensione. Diversamente la sospensio-
ne andrà adottata ove contestualmente siano state accertate anche violazioni in
materia di salute e sicurezza. Dunque, non opera tale deroga ove sia accertata
un’omissione nell’elaborazione del D.V.R. o la mancata nomina del R.S.P.P.
Inoltre, nel caso di microimpresa, l’unico lavoratore irregolare non può,
comunque, lavorare fino a quando non sarà regolarizzato, anche per quanto
concerne gli aspetti prevenzionistici (formazione, informazione e sorveglianza
sanitaria) e potrà essere allontanato dal personale ispettivo mediante disposi-
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zione .
Inoltre, l’Ispettorato, nella circ. n. 3/2021, precisa che il datore di lavoro
ha l’obbligo di corrispondergli il trattamento retributivo dovuto e di versare la
relativa contribuzione previdenziale. Obbligo confermato dalla Legge n.
215/2021 in sede di conversione del D.L. n. 146/2021.
4 Vanno esclusi dalla base di computo il socio amministratore, come chiarito dal Ministero del
Lavoro con Nota n. 7127/2015, il delegante e il delegato se i poteri dell’amministratore for-
mano oggetto di delega. Vanno computati i lavoratori distaccati presso l’ispezionato.
5 Secondo la circ. INL n. 3/2021, la condizione di irregolarità è correlata esplicitamente alla
insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Ai fini
della sospensione non potranno dunque essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai
quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari
ovvero dei soci per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ex art. 23 D.P.R.
n. 1124/1965.
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