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DOTTRINA




             1.  Il concetto di lavoro “nero’’
                  Le norme del Decreto PNRR 4 recano una serie di importanti disposizio-
             ni di legge che si indirizzano ad un rafforzamento dei poteri dell’Ispettorato
             Nazionale del Lavoro, disponendo altresì l’assunzione di nuovo personale, sia
             con funzioni ispettive, sia anche fra le fila dei Carabinieri del Comando “per la
             Tutela del Lavoro», distaccato presso l’Ispettorato a sostegno delle attività che,
             generalmente, più sono esposte al rischio di intimidazioni ad opera della crimi-
             nalità organizzata.
                  Le norme che interessano la disciplina dei rapporti di lavoro sono conte-
             nute negli artt. da 29 a 31 e sono in vigore dal 2 marzo 2024, in forza dell’effi-
             cacia immediata di cui gode ogni decreto-legge, venendo ad interessare non
             solo il lavoro nero, ma qualunque ipotesi di irregolarità.
                  In particolare, l’articolo 29, comma 3, ha disposto la modifica del quadro
             sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza il
             rispetto della normativa vigente. Infatti, per lavoro nero (detto anche “lavoro
             sommerso” o “irregolare”) si intende:
                    mancanza  della  comunicazione  preventiva  di  assunzione:  il  datore  di
             lavoro deve aver omesso di effettuare la comunicazione preventiva di instaura-
             zione del rapporto di lavoro che, ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996,
             deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instau-
             razione del relativo rapporto;
                    subordinazione: il rapporto di lavoro instaurato di fatto deve presentare i
             requisiti propri della subordinazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 2094 c.c. .
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             1.1 La maxisanzione
                  In  termini  generali  e ad ulteriore  precisazione  di quanto  affermato dal
             Ministero del lavoro con circ. n. 38/2010, occorre sottolineare, quindi, che la
             maxisanzione, prevista dall’art. 3, commi 3 e 3-ter del D.L. n. 12/2002, non può
             trovare diretta applicazione per la sola omissione di detta comunicazione essen-
             do comunque necessario verificare in concreto il requisito della subordinazione.
             Tale indice non può darsi per accertato ma va debitamente ed accuratamente
             dimostrato  in  sede  ispettiva  (cfr.  ML  circ.  n.  38/2010  e  lett.  circ.  n.
             10478/2013).

             1    Sono,  pertanto,  escluse  dall’applicazione  della  maxisanzione  le  prestazioni  lavorative  che
                  rientrano nell’ambito del rapporto societario (ad es. le prestazioni rese dai soci di s.n.c. o di
                  accomandita semplice) ovvero di quello familiare, difettando di norma in tali casi l’essenziale
                  requisito della subordinazione. Per tali figure (in particolare coniuge, parenti, affini, affiliati e
                  affidati del datore di lavoro) che non sono soggette all’ordinaria comunicazione UNILAV, la
                  legge prevede una comunicazione ex art. 23 del D.P.R. n. 1124/1965.

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