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DOTTRINA
1. Il concetto di lavoro “nero’’
Le norme del Decreto PNRR 4 recano una serie di importanti disposizio-
ni di legge che si indirizzano ad un rafforzamento dei poteri dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro, disponendo altresì l’assunzione di nuovo personale, sia
con funzioni ispettive, sia anche fra le fila dei Carabinieri del Comando “per la
Tutela del Lavoro», distaccato presso l’Ispettorato a sostegno delle attività che,
generalmente, più sono esposte al rischio di intimidazioni ad opera della crimi-
nalità organizzata.
Le norme che interessano la disciplina dei rapporti di lavoro sono conte-
nute negli artt. da 29 a 31 e sono in vigore dal 2 marzo 2024, in forza dell’effi-
cacia immediata di cui gode ogni decreto-legge, venendo ad interessare non
solo il lavoro nero, ma qualunque ipotesi di irregolarità.
In particolare, l’articolo 29, comma 3, ha disposto la modifica del quadro
sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza il
rispetto della normativa vigente. Infatti, per lavoro nero (detto anche “lavoro
sommerso” o “irregolare”) si intende:
mancanza della comunicazione preventiva di assunzione: il datore di
lavoro deve aver omesso di effettuare la comunicazione preventiva di instaura-
zione del rapporto di lavoro che, ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996,
deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instau-
razione del relativo rapporto;
subordinazione: il rapporto di lavoro instaurato di fatto deve presentare i
requisiti propri della subordinazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 2094 c.c. .
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1.1 La maxisanzione
In termini generali e ad ulteriore precisazione di quanto affermato dal
Ministero del lavoro con circ. n. 38/2010, occorre sottolineare, quindi, che la
maxisanzione, prevista dall’art. 3, commi 3 e 3-ter del D.L. n. 12/2002, non può
trovare diretta applicazione per la sola omissione di detta comunicazione essen-
do comunque necessario verificare in concreto il requisito della subordinazione.
Tale indice non può darsi per accertato ma va debitamente ed accuratamente
dimostrato in sede ispettiva (cfr. ML circ. n. 38/2010 e lett. circ. n.
10478/2013).
1 Sono, pertanto, escluse dall’applicazione della maxisanzione le prestazioni lavorative che
rientrano nell’ambito del rapporto societario (ad es. le prestazioni rese dai soci di s.n.c. o di
accomandita semplice) ovvero di quello familiare, difettando di norma in tali casi l’essenziale
requisito della subordinazione. Per tali figure (in particolare coniuge, parenti, affini, affiliati e
affidati del datore di lavoro) che non sono soggette all’ordinaria comunicazione UNILAV, la
legge prevede una comunicazione ex art. 23 del D.P.R. n. 1124/1965.
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