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IL CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO
Con la recente nota n. 1156/2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha
fornito nuovi e importanti chiarimenti, in virtù dei più recenti sviluppi legislativi
e giurisprudenziali.
Sino allo scorso 1° marzo 2024 la norma prevedeva che, in caso di accer-
tato impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro (UniLav) da parte del datore di lavoro pri-
vato, andava applicata, per ciascun lavoratore, la seguente sanzione amministra-
tiva pecuniaria:
fino a 30 giorni di lavoro nero da euro 1.800 a euro 10.800;
da 31 a 60 giorni di lavoro nero da euro 3.600 a euro 21.600;
oltre 60 giorni di lavoro nero da euro 7.200 a euro 43.200.
Al fine di contrastare ulteriormente il fenomeno del lavoro sommerso e
degli infortuni che, con maggiori possibilità, esso fatalmente può comportare,
l’art. 29, comma 3, del D.L. n. 19/2024 ha previsto l’incremento di un ulteriore
10% della maxisanzione. Conseguentemente, dal 2 marzo 2024, la maxisanzio-
ne che viene contesta dal personale ispettivo ai datori di lavoro che impiegano
dipendenti non regolarmente assunti è la seguente:
da euro 1.950 a euro 11.700 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di
impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
da euro 3.900 a euro 23.400 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di
impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
da euro 7.800 a euro 46.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di
impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
I sopra menzionati importi verranno ulteriormente incrementati del
venti per cento nell’ipotesi in cui il lavoratore impiegato risulti essere un
extracomunitario non in regola col permesso di soggiorno ovvero un minore
in età non lavorativa o un lavoratore appartenente a nuclei familiari che godo-
no del reddito di cittadinanza (oggi reddito di inclusione). Inoltre, la maggio-
razione complessiva del trenta per cento verrà raddoppiata laddove, nei tre
anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni ammini-
strative per i medesimi illeciti.
Risulta di estremo rilievo capire, alla luce delle modifiche apportate alla
normativa in questione dal D.L. n. 19/2024, le ricadute in termini di diritto
intertemporale e, quindi, alla successione tra discipline differenti, al fine di
chiarire quale normativa bisogna applicare. Si tratta di un aspetto da non tra-
scurare, alla luce del diverso e più stringente trattamento sanzionatorio deri-
vante dalle modifiche introdotte dal citato decreto a decorrere dal 2 marzo
scorso.
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