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IL CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO




                    Con la recente nota n. 1156/2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha
               fornito nuovi e importanti chiarimenti, in virtù dei più recenti sviluppi legislativi
               e giurisprudenziali.
                    Sino allo scorso 1° marzo 2024 la norma prevedeva che, in caso di accer-
               tato  impiego  di  lavoratori  subordinati  senza  la  preventiva  comunicazione  di
               instaurazione del rapporto di lavoro (UniLav) da parte del datore di lavoro pri-
               vato, andava applicata, per ciascun lavoratore, la seguente sanzione amministra-
               tiva pecuniaria:
                      fino a 30 giorni di lavoro nero da euro 1.800 a euro 10.800;
                      da 31 a 60 giorni di lavoro nero da euro 3.600 a euro 21.600;
                      oltre 60 giorni di lavoro nero da euro 7.200 a euro 43.200.
                    Al fine di contrastare ulteriormente il fenomeno del lavoro sommerso e
               degli infortuni che, con maggiori possibilità, esso fatalmente può comportare,
               l’art. 29, comma 3, del D.L. n. 19/2024 ha previsto l’incremento di un ulteriore
               10% della maxisanzione. Conseguentemente, dal 2 marzo 2024, la maxisanzio-
               ne che viene contesta dal personale ispettivo ai datori di lavoro che impiegano
               dipendenti non regolarmente assunti è la seguente:
                      da euro 1.950 a euro 11.700 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di
               impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
                      da euro 3.900 a euro 23.400 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di
               impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
                      da euro 7.800 a euro 46.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di
               impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
                    I  sopra  menzionati  importi  verranno  ulteriormente  incrementati  del
               venti  per  cento  nell’ipotesi  in  cui  il  lavoratore  impiegato  risulti  essere  un
               extracomunitario non in regola col permesso di soggiorno ovvero un minore
               in età non lavorativa o un lavoratore appartenente a nuclei familiari che godo-
               no del reddito di cittadinanza (oggi reddito di inclusione). Inoltre, la maggio-
               razione complessiva del trenta per cento verrà raddoppiata laddove, nei tre
               anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni ammini-
               strative per i medesimi illeciti.
                    Risulta di estremo rilievo capire, alla luce delle modifiche apportate alla
               normativa in questione dal D.L. n. 19/2024, le ricadute in termini di diritto
               intertemporale  e,  quindi,  alla  successione  tra  discipline  differenti,  al  fine  di
               chiarire quale normativa bisogna applicare. Si tratta di un aspetto da non tra-
               scurare, alla luce del diverso e più stringente trattamento sanzionatorio deri-
               vante dalle modifiche introdotte dal citato decreto a decorrere dal 2 marzo
               scorso.


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