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DOTTRINA




                  Carbone, quindi, non può fare a meno di riconoscere come «la cultura del
             controllo ha attraversato una sua sorta di rivoluzione ed ha scoperto, oltre i parametri della
             legittimità dell’atto e dei limiti di spesa, anche la nozione dell’indirizzo e la dimensione della
             programmazione, l’azione dell’Amministrazione oltre l’atto amministrativo, la gestione e la
             risultanza economico-amministrativa della gestione oltre il suo dato e risultato contabile, la
             responsabilità per omissione, la ineconomicità della gestione, la inefficienza della organizza-
             zione, la inefficacia della azione al di là della mera regolarità del singolo atto e della mera
             regolarità del conto consuntivo».
                  Su un punto si dimostra fiducioso, e così si esprime: «È avvenuta, si può
             ben dire, una rivoluzione culturale del controllo che ha ampiamente conquistato il campo
             della dottrina giuspubblicistica…, e che ha fondato il presupposto di una riforma legisla-
             tiva del controllo, alle cui soglie ormai siamo. E ci siamo, a me pare, con il piede giusto.
             Con il coraggio cioè di una grande scelta, che ha le proporzioni di una inversione-innova-
             zione storica nel nostro regime amministrativo e non solo amministrativo: la dislocazio-
             ne-gravitazione del controllo dal versante del controllo preventivo di legittimità sull’uni-
             verso degli atti di gestione dell’Amministrazione al versante del controllo successivo sulla
             gestione e perciò non solo di legittimità ma anche di efficienza di efficacia e di economicità
             dell’azione amministrativa, delle azioni cioè poste in essere dall’Amministrazione per il
             perseguimento in positivo e nel concreto degli scopi e degli interessi pubblici ad essa com-
             messi dalle leggi.
                  L’accento si sposta dal controllo-freno, dal controllo-impedimento, dal controllo della
             forma degli atti al controllo-impulso, al controllo-avviso, al controllo della sostanza e della
             risultanza dell’attività amministrativa. E ciò senza smobilitazione del controllo di legitti-
             mità, senza smobilitazione dell’azione di responsabilità, ma in una connessione più equili-
             brata e più razionalizzata dei distinti momenti e delle diverse valenze del controllo»  .
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                  In tal modo si finisce per affermare che ci si può ritrovare di fronte a una
             “innovazione  storica”  (senza  voler  dimenticare  che  si  viveva  ancora  in  un
             tempo  in  cui  la  Corte  esercitava,  a  preventivo,  il  controllo  di  legittimità  sui
             decreti legge e sulle leggi delegate…).
                  Si auspica da parte del relatore una legislazione che dovrebbe essere capa-
             ce di «dislocare la Corte quale organo di controllo sul versante costituzionalmente più proprio
             del suo rapporto referente con il Parlamento…» e altrettanto capace di «disinnescare la
             Corte da quel rischio di coinvolgimento, da quella irrisolta interferenza con azione ammini-
             strativa e con responsabilità di governo mai del tutto eludibile in un sistema di generalizzato
             controllo preventivo di legittimità sull’universo degli atti di gestione…».


             9    V. Luigi Giampaolino, Il controllo di legittimità, in Il controllo preventivo di legittimità (a cura di
                  Rosario Scalia), Collana Materiali per una nuova contabilità degli enti pubblici, dossier n. 17.4.3,
                  marzo 2015, ed. Istituto Max Weber, Roma-Acireale, pp. 1-12.

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