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DOTTRINA
Carbone, quindi, non può fare a meno di riconoscere come «la cultura del
controllo ha attraversato una sua sorta di rivoluzione ed ha scoperto, oltre i parametri della
legittimità dell’atto e dei limiti di spesa, anche la nozione dell’indirizzo e la dimensione della
programmazione, l’azione dell’Amministrazione oltre l’atto amministrativo, la gestione e la
risultanza economico-amministrativa della gestione oltre il suo dato e risultato contabile, la
responsabilità per omissione, la ineconomicità della gestione, la inefficienza della organizza-
zione, la inefficacia della azione al di là della mera regolarità del singolo atto e della mera
regolarità del conto consuntivo».
Su un punto si dimostra fiducioso, e così si esprime: «È avvenuta, si può
ben dire, una rivoluzione culturale del controllo che ha ampiamente conquistato il campo
della dottrina giuspubblicistica…, e che ha fondato il presupposto di una riforma legisla-
tiva del controllo, alle cui soglie ormai siamo. E ci siamo, a me pare, con il piede giusto.
Con il coraggio cioè di una grande scelta, che ha le proporzioni di una inversione-innova-
zione storica nel nostro regime amministrativo e non solo amministrativo: la dislocazio-
ne-gravitazione del controllo dal versante del controllo preventivo di legittimità sull’uni-
verso degli atti di gestione dell’Amministrazione al versante del controllo successivo sulla
gestione e perciò non solo di legittimità ma anche di efficienza di efficacia e di economicità
dell’azione amministrativa, delle azioni cioè poste in essere dall’Amministrazione per il
perseguimento in positivo e nel concreto degli scopi e degli interessi pubblici ad essa com-
messi dalle leggi.
L’accento si sposta dal controllo-freno, dal controllo-impedimento, dal controllo della
forma degli atti al controllo-impulso, al controllo-avviso, al controllo della sostanza e della
risultanza dell’attività amministrativa. E ciò senza smobilitazione del controllo di legitti-
mità, senza smobilitazione dell’azione di responsabilità, ma in una connessione più equili-
brata e più razionalizzata dei distinti momenti e delle diverse valenze del controllo» .
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In tal modo si finisce per affermare che ci si può ritrovare di fronte a una
“innovazione storica” (senza voler dimenticare che si viveva ancora in un
tempo in cui la Corte esercitava, a preventivo, il controllo di legittimità sui
decreti legge e sulle leggi delegate…).
Si auspica da parte del relatore una legislazione che dovrebbe essere capa-
ce di «dislocare la Corte quale organo di controllo sul versante costituzionalmente più proprio
del suo rapporto referente con il Parlamento…» e altrettanto capace di «disinnescare la
Corte da quel rischio di coinvolgimento, da quella irrisolta interferenza con azione ammini-
strativa e con responsabilità di governo mai del tutto eludibile in un sistema di generalizzato
controllo preventivo di legittimità sull’universo degli atti di gestione…».
9 V. Luigi Giampaolino, Il controllo di legittimità, in Il controllo preventivo di legittimità (a cura di
Rosario Scalia), Collana Materiali per una nuova contabilità degli enti pubblici, dossier n. 17.4.3,
marzo 2015, ed. Istituto Max Weber, Roma-Acireale, pp. 1-12.
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