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DOTTRINA




                  Continuava ad affermarlo Fulvio Balsamo, che si era impegnato ad elabo-
             rare, per primo nella storia della Istituzione superiore di controllo, un agilissimo
             codice di contabilità pubblica; l’unico che riuscii a rintracciare in libreria, dopo
             mesi di vana ricerca. E Fulvio Balsamo fu il primo dei Presidenti della neo-isti-
             tuita  Commissione  regionale  di  controllo  della  Regione  Lazio  a  fornire  sue
             interpretazioni assai avanzate sul ruolo che avrebbe dovuto svolgere la Corte,
             nello spirito, naturalmente, della legge n. 20 del 1994 e della relazione di accom-
             pagno che era stata presentata dal Governo di salute pubblica di allora, presie-
             duto da Carlo Azeglio Ciampi.
                  Fu  con  Balsamo  che  si  cominciarono  ad  elaborare  i  primi  programmi
             annuali di controllo, a cominciare dall’anno 1997… Programmi che, secondo
             quanto previsto dall’art. 3, commi 10 e 10-bis della legge n. 20, dovevano essere
             approvati dalla Sezione del controllo, ripartita in quattro Collegi aventi il com-
             pito di occuparsi dei diversi aspetti delle politiche pubbliche nazionali .
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                   Una siffatta organizzazione verticistica subirà, nel 2000, sostanziali modi-
             fiche lasciando un ampio spazio di autodeterminazione in ordine alla organiz-
             zazione sul territorio della funzione del controllo.
                  Dai quattro decreti-legge de 1993, voluti fortemente da Sabino Cassese,
             non  convertiti  in  legge  dal  Parlamento  per  la  resistenza  dimostrata  dai  suoi
             componenti, sarebbero dovuti trascorrere, quindi, quasi sette anni.

             3.  Gli  eventi  che  hanno  influenzato  il  pensiero  di  un  altro  Presidente
               della  Corte  dei  conti.  La  posizione  dottrinale  assunta,  negli  anni
               Novanta del XX sec., da Giuseppe Carbone
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                  Del “nuovo” ruolo che avrebbe dovuto svolgere la Corte dei conti (e i
             suoi Magistrati) nel contesto ordinamentale italiano (mutato rispetto a quello in
             cui si era mosso, nel 1977, l’allora Presidente della Corte, Eugenio Campbell,
             partecipando al IX Congresso internazionale INTOSAI, a Lima, in Perù), avrà
             modo di dire la sua un altro Presidente della stessa Istituzione superiore di con-
             trollo, a distanza di qualche … trentennio.
                  Una vicenda questa che, se calcolata sulla base del tempo necessario trascorso
             fino al 1994, fornisce la misura della indisponibilità dimostrata, senza alcuna vergo-
             gna, dalla classe politica nel voler dare attuazione ai principi di tale “Dichiarazione”.


             6    L’art. 3, comma 10, della legge n. 20/1994, nella sua versione originaria, prevedeva infatti:
                  “La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
                  presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di
                  controllo…I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e
                  deliberano con un numero minimo di undici votanti…”.
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