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DOTTRINA
Continuava ad affermarlo Fulvio Balsamo, che si era impegnato ad elabo-
rare, per primo nella storia della Istituzione superiore di controllo, un agilissimo
codice di contabilità pubblica; l’unico che riuscii a rintracciare in libreria, dopo
mesi di vana ricerca. E Fulvio Balsamo fu il primo dei Presidenti della neo-isti-
tuita Commissione regionale di controllo della Regione Lazio a fornire sue
interpretazioni assai avanzate sul ruolo che avrebbe dovuto svolgere la Corte,
nello spirito, naturalmente, della legge n. 20 del 1994 e della relazione di accom-
pagno che era stata presentata dal Governo di salute pubblica di allora, presie-
duto da Carlo Azeglio Ciampi.
Fu con Balsamo che si cominciarono ad elaborare i primi programmi
annuali di controllo, a cominciare dall’anno 1997… Programmi che, secondo
quanto previsto dall’art. 3, commi 10 e 10-bis della legge n. 20, dovevano essere
approvati dalla Sezione del controllo, ripartita in quattro Collegi aventi il com-
pito di occuparsi dei diversi aspetti delle politiche pubbliche nazionali .
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Una siffatta organizzazione verticistica subirà, nel 2000, sostanziali modi-
fiche lasciando un ampio spazio di autodeterminazione in ordine alla organiz-
zazione sul territorio della funzione del controllo.
Dai quattro decreti-legge de 1993, voluti fortemente da Sabino Cassese,
non convertiti in legge dal Parlamento per la resistenza dimostrata dai suoi
componenti, sarebbero dovuti trascorrere, quindi, quasi sette anni.
3. Gli eventi che hanno influenzato il pensiero di un altro Presidente
della Corte dei conti. La posizione dottrinale assunta, negli anni
Novanta del XX sec., da Giuseppe Carbone
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Del “nuovo” ruolo che avrebbe dovuto svolgere la Corte dei conti (e i
suoi Magistrati) nel contesto ordinamentale italiano (mutato rispetto a quello in
cui si era mosso, nel 1977, l’allora Presidente della Corte, Eugenio Campbell,
partecipando al IX Congresso internazionale INTOSAI, a Lima, in Perù), avrà
modo di dire la sua un altro Presidente della stessa Istituzione superiore di con-
trollo, a distanza di qualche … trentennio.
Una vicenda questa che, se calcolata sulla base del tempo necessario trascorso
fino al 1994, fornisce la misura della indisponibilità dimostrata, senza alcuna vergo-
gna, dalla classe politica nel voler dare attuazione ai principi di tale “Dichiarazione”.
6 L’art. 3, comma 10, della legge n. 20/1994, nella sua versione originaria, prevedeva infatti:
“La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di
controllo…I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e
deliberano con un numero minimo di undici votanti…”.
7 Roma, 30 ottobre 1926-21 agosto 2013.
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