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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E IL DANNO DA DISSERVIZIO NELLE FORZE DI POLIZIA




               5.  Conclusioni
                    Nel caso di studio precedentemente trattato, abbiamo potuto vedere come
               per l’appunto, una condotta ritenuta penalmente illecita, e per questo motivo
               fatta oggetto di condanna definitiva, sia stata anche, e contestualmente, oggetto
               di un procedimento disciplinare da parte dell’Arma, e successivamente di un
               giudizio contabile da parte della Corte dei Conti.
                    Come è del resto possibile più in particolare, che la stessa condotta possa
               danneggiare l’amministrazione in più modi diversi, come per esempio nel caso
               del dipendente assenteista, il quale arreca con la stessa condotta sia un danno
               patrimoniale diretto all’Amministrazione, costituito dagli emolumenti corrispo-
               sti al dipendente infedele, senza da parte sua corrispondere alcuna prestazione
               lavorativa, sia un danno all’immagine, che è un danno non patrimoniale ex art.
               2059 del codice civile, e che può essere quindi liquidato dal Giudice solo in via
               equitativa ex art. 1226 del codice civile, ma anche un danno da disservizio, che
               al contrario - come abbiamo visto - è un danno patrimoniale, in grado di cau-
               sare un depauperamento diretto delle casse dell’Amministrazione.
                    Quanto fin qui esposto però, non tiene conto di quella che è la situazione
               reale, perché se da un lato è vero che il dipendente pubblico è tenuto a risarcire
               l’Amministrazione danneggiata, dall’altro è necessario osservare il problema più
               da  vicino,  e  interrogarci  su  di  un  punto  fondamentale,  dobbiamo  insomma
               chiederci se alla fine di uno o più procedimenti, quali possono essere per l’ap-
               punto un processo civile oppure contabile, la Pubblica Amministrazione dan-
               neggiata, riesca a essere o meno congruamente risarcita?
                    La risposta è, che molto spesso, anzi forse troppo spesso, così non è, per-
               ché nel caso in cui il dipendente venga condannato a risarcire i danni arrecati,
               che talvolta sono anche molto elevati, la condanna rischia di avere di fatto, un
               valore quasi simbolico, è questo avviene per il semplice motivo che i danni subi-
               ti  dall’Amministrazione  danneggiata,  vengono  sovente  solo  in  minima  parte
               risarciti dall’agente, infatti durante le inaugurazioni degli anni giudiziari della
               Corte dei Conti, tutti i Procuratori Generali che si sono avvicendati nel corso
               degli anni, hanno chiarito, che in realtà, dalle condanne inflitte dalla magistratu-
               ra contabile si riesce a recuperare addirittura meno del dieci per cento, e questo
               avviene sia perché il dipendente pubblico è spesso incapiente, e poi perché è
               tutelato da una legislazione di favor, che impedisce il pignoramento dello stipen-
               dio, della pensione e della buona uscita che vada oltre il quinto. Da ciò ne con-
               segue che, in molti casi, il credito erariale, o non viene affatto recuperato o
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               viene recuperato in minima parte, restando quindi a carico della collettività .
               37   V. Tenore, La nuova Corte dei Conti: responsabilità, pensioni, controlli, Giuffè editore, 2004.

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