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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E IL DANNO DA DISSERVIZIO NELLE FORZE DI POLIZIA
5. Conclusioni
Nel caso di studio precedentemente trattato, abbiamo potuto vedere come
per l’appunto, una condotta ritenuta penalmente illecita, e per questo motivo
fatta oggetto di condanna definitiva, sia stata anche, e contestualmente, oggetto
di un procedimento disciplinare da parte dell’Arma, e successivamente di un
giudizio contabile da parte della Corte dei Conti.
Come è del resto possibile più in particolare, che la stessa condotta possa
danneggiare l’amministrazione in più modi diversi, come per esempio nel caso
del dipendente assenteista, il quale arreca con la stessa condotta sia un danno
patrimoniale diretto all’Amministrazione, costituito dagli emolumenti corrispo-
sti al dipendente infedele, senza da parte sua corrispondere alcuna prestazione
lavorativa, sia un danno all’immagine, che è un danno non patrimoniale ex art.
2059 del codice civile, e che può essere quindi liquidato dal Giudice solo in via
equitativa ex art. 1226 del codice civile, ma anche un danno da disservizio, che
al contrario - come abbiamo visto - è un danno patrimoniale, in grado di cau-
sare un depauperamento diretto delle casse dell’Amministrazione.
Quanto fin qui esposto però, non tiene conto di quella che è la situazione
reale, perché se da un lato è vero che il dipendente pubblico è tenuto a risarcire
l’Amministrazione danneggiata, dall’altro è necessario osservare il problema più
da vicino, e interrogarci su di un punto fondamentale, dobbiamo insomma
chiederci se alla fine di uno o più procedimenti, quali possono essere per l’ap-
punto un processo civile oppure contabile, la Pubblica Amministrazione dan-
neggiata, riesca a essere o meno congruamente risarcita?
La risposta è, che molto spesso, anzi forse troppo spesso, così non è, per-
ché nel caso in cui il dipendente venga condannato a risarcire i danni arrecati,
che talvolta sono anche molto elevati, la condanna rischia di avere di fatto, un
valore quasi simbolico, è questo avviene per il semplice motivo che i danni subi-
ti dall’Amministrazione danneggiata, vengono sovente solo in minima parte
risarciti dall’agente, infatti durante le inaugurazioni degli anni giudiziari della
Corte dei Conti, tutti i Procuratori Generali che si sono avvicendati nel corso
degli anni, hanno chiarito, che in realtà, dalle condanne inflitte dalla magistratu-
ra contabile si riesce a recuperare addirittura meno del dieci per cento, e questo
avviene sia perché il dipendente pubblico è spesso incapiente, e poi perché è
tutelato da una legislazione di favor, che impedisce il pignoramento dello stipen-
dio, della pensione e della buona uscita che vada oltre il quinto. Da ciò ne con-
segue che, in molti casi, il credito erariale, o non viene affatto recuperato o
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viene recuperato in minima parte, restando quindi a carico della collettività .
37 V. Tenore, La nuova Corte dei Conti: responsabilità, pensioni, controlli, Giuffè editore, 2004.
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