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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E IL DANNO DA DISSERVIZIO NELLE FORZE DI POLIZIA




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               ne costituisce il necessario fondamento . Stessa questione per quel che riguarda
               il provvedimento disciplinare, dal momento che la sanzione disciplinare, nean-
               che in questo caso annulla o ripara il danno all’immagine, perché la funzione
               che ha questa tipologia di sanzione, è quella di riparare la violazione dei doveri
               di fedeltà, obbedienza e disciplina, riguardanti il rapporto di pubblico impiego,
               mentre  invece  il  danno  all’immagine,  può  essere  ristorato  esclusivamente
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               mediante il risarcimento dello stesso, da parte del soggetto che lo ha causato .
                    Per i motivi esposti il Collegio ha condannato l’appuntato scelto al paga-
               mento di novemila euro.

               4.  Le differenti responsabilità in cui può incorrere il pubblico dipenden-
                  te, e il rapporto tra queste e il giudizio contabile
                    Fin qui ci si è soffermati sulla responsabilità amministrativo-contabile, ma
               i pubblici dipendenti sono soggetti ad altri quattro tipi di responsabilità diverse ,
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               che sono, quella civile - se arreca danni all’Amministrazione oppure a terzi -,
               quella penale - se commette dei reati -, la responsabilità disciplinare, e quella
               dirigenziale-che riguarda soltanto i dirigenti che non raggiungano i risultati fis-
               sati dai vertici politici, oppure si discostino dalle direttive loro impartite dal ver-
               tice politico.
                    Queste  diverse  tipologie  di  responsabilità  possono  coesistere  insieme,  in
               quanto la stessa condotta illecita, come potrebbe essere per esempio la corruzione
               di un pubblico ufficiale, prevista dall’art. 318 del codice penale, oltre a rappresen-
               tare per l’appunto un illecito penale, può rappresentare anche un illecito civile se
               arreca  un  danno  all’amministrazione,  oppure  a  un  soggetto  terzo,  un  illecito
               amministrativo, in quanto oltre a provocare un danno all’immagine dell’ammini-
               strazione, può provocare, come abbiamo già visto, un danno da disservizio, e in
               ultimo, una simile condotta è anche passibile di un procedimento disciplinare.
                    Oppure,  potrebbe  altrettanto  bene  verificarsi,  che  una  condotta  penal-
               mente rilevante, e caratterizzata da un elevato clamor fori, non arrechi un danno
               all’immagine dell’amministrazione di appartenenza, in quanto il reato commes-
               so,  per  quanto  grave  possa  essere,  in  base  all’art.  17,  comma  30-ter,  periodi
               secondo e terzo del Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009, pur essendo stato
               accertato da una sentenza irrevocabile di condanna, non rientra tra i delitti com-
               messi in danno della Pubblica Amministrazione, ma bensì contro la persona .
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               28   Corte dei Conti, sez. II centrale di Appello, sentenza n. 3 del 2023.
               29   Corte dei Conti, sez. I centrale di Appello, sentenza n. 74 del 2 marzo 2004.
               30   V. Tenore, et al., Le cinque responsabilità del pubblico dipendente, Giuffrè editore, 2013.
               31   Corte dei Conti Liguria, sentenza n. 110 del 14 dicembre 2020.

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