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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E IL DANNO DA DISSERVIZIO NELLE FORZE DI POLIZIA
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ne costituisce il necessario fondamento . Stessa questione per quel che riguarda
il provvedimento disciplinare, dal momento che la sanzione disciplinare, nean-
che in questo caso annulla o ripara il danno all’immagine, perché la funzione
che ha questa tipologia di sanzione, è quella di riparare la violazione dei doveri
di fedeltà, obbedienza e disciplina, riguardanti il rapporto di pubblico impiego,
mentre invece il danno all’immagine, può essere ristorato esclusivamente
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mediante il risarcimento dello stesso, da parte del soggetto che lo ha causato .
Per i motivi esposti il Collegio ha condannato l’appuntato scelto al paga-
mento di novemila euro.
4. Le differenti responsabilità in cui può incorrere il pubblico dipenden-
te, e il rapporto tra queste e il giudizio contabile
Fin qui ci si è soffermati sulla responsabilità amministrativo-contabile, ma
i pubblici dipendenti sono soggetti ad altri quattro tipi di responsabilità diverse ,
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che sono, quella civile - se arreca danni all’Amministrazione oppure a terzi -,
quella penale - se commette dei reati -, la responsabilità disciplinare, e quella
dirigenziale-che riguarda soltanto i dirigenti che non raggiungano i risultati fis-
sati dai vertici politici, oppure si discostino dalle direttive loro impartite dal ver-
tice politico.
Queste diverse tipologie di responsabilità possono coesistere insieme, in
quanto la stessa condotta illecita, come potrebbe essere per esempio la corruzione
di un pubblico ufficiale, prevista dall’art. 318 del codice penale, oltre a rappresen-
tare per l’appunto un illecito penale, può rappresentare anche un illecito civile se
arreca un danno all’amministrazione, oppure a un soggetto terzo, un illecito
amministrativo, in quanto oltre a provocare un danno all’immagine dell’ammini-
strazione, può provocare, come abbiamo già visto, un danno da disservizio, e in
ultimo, una simile condotta è anche passibile di un procedimento disciplinare.
Oppure, potrebbe altrettanto bene verificarsi, che una condotta penal-
mente rilevante, e caratterizzata da un elevato clamor fori, non arrechi un danno
all’immagine dell’amministrazione di appartenenza, in quanto il reato commes-
so, per quanto grave possa essere, in base all’art. 17, comma 30-ter, periodi
secondo e terzo del Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009, pur essendo stato
accertato da una sentenza irrevocabile di condanna, non rientra tra i delitti com-
messi in danno della Pubblica Amministrazione, ma bensì contro la persona .
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28 Corte dei Conti, sez. II centrale di Appello, sentenza n. 3 del 2023.
29 Corte dei Conti, sez. I centrale di Appello, sentenza n. 74 del 2 marzo 2004.
30 V. Tenore, et al., Le cinque responsabilità del pubblico dipendente, Giuffrè editore, 2013.
31 Corte dei Conti Liguria, sentenza n. 110 del 14 dicembre 2020.
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