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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E IL DANNO DA DISSERVIZIO NELLE FORZE DI POLIZIA
Occorre precisare, che il Giudice contabile nella quantificazione del
danno, dispone del “potere riduttivo dell’addebito”, il quale consiste nella facol-
tà della Corte di condannare il dipendente al risarcimento del danno nel suo
intero ammontare, oppure solo in parte; di conseguenza nell’ammontare del
risarcimento del danno liquidato in sentenza, spesso non c’è corrispondenza tra
il danno effettivamente arrecato all’Amministrazione e la condanna inflitta, e
questo perché il danno da disservizio viene stimato dal Giudice mediante una
valutazione discrezionale ed equitativa, basata sulla gravità del dolo o della
colpa dell’agente, nonché sulle circostanze del caso concreto.
In merito ai costi relativi alle indagini espletate, è necessario chiarire che
rientrano nel danno erariale solo se queste attività investigative sono state
disposte internamente dall’Amministrazione danneggiata, perché la giurispru-
denza della Corte dei Conti ha negato la possibilità di calcolare in questa fatti-
specie di danno le spese di indagine espletate dalla Polizia Giudiziaria, in quanto
essa è un autorità naturalmente a ciò preposta nell’ambito delle sue normali
funzioni ; e questo perché le indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria su delega
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del P.M. penale, sono funzionali al perseguimento dell’interesse generale alla
repressione dei reati, e di conseguenza sono relative alla realizzazione della pre-
tesa punitiva dello stato, e nulla hanno a che fare con la violazione del sinallag-
ma nel rapporto di pubblico impiego. Di conseguenza le spese sostenute per
queste indagini, non sono computabili al danno erariale generato dal disservi-
zio, perché riguardano invece le spese processuali penali, che sono recuperabili
in base alla normativa in materia di spese di giustizia in caso di condanna a
cognizione piena, mentre non possono essere recuperate affatto, in caso di pat-
teggiamento con pena non superiore ai due anni di reclusione, stante la natura
premiale di questo procedimento speciale alternativo al rito ordinario .
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3. Il danno all’immagine e quello da disservizio: la sentenza n. 265 del 2023
della Corte dei Cont, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello
La III sez. di Appello con la summenzionata sentenza, si è occupata della
vicenda di un appuntato scelto dei Carabinieri, in servizio al Nucleo
Investigativo del Comando Provinciale di Genova, che era stato condannato
dalla Corte d’Appello penale del capoluogo Ligure, alla pena detentiva di un
anno e otto mesi, per i reati di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio ex
art. 326 c.p., e di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p.
24 Corte dei Conti, sez. II centrale di Appello, sentenza n. 239 del 2020.
25 Corte dei Conti Toscana, sentenza n. 153 del 2023, Veneto, sentenza n. 29 del 2017 e Friuli
Venezia Giulia, sentenza n. 78 del 2016.
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