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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E IL DANNO DA DISSERVIZIO NELLE FORZE DI POLIZIA




                    Occorre  precisare,  che  il  Giudice  contabile  nella  quantificazione  del
               danno, dispone del “potere riduttivo dell’addebito”, il quale consiste nella facol-
               tà della Corte di condannare il dipendente al risarcimento del danno nel suo
               intero ammontare, oppure solo in parte; di conseguenza nell’ammontare del
               risarcimento del danno liquidato in sentenza, spesso non c’è corrispondenza tra
               il danno effettivamente arrecato all’Amministrazione e la condanna inflitta, e
               questo perché il danno da disservizio viene stimato dal Giudice mediante una
               valutazione  discrezionale  ed  equitativa,  basata  sulla  gravità  del  dolo  o  della
               colpa dell’agente, nonché sulle circostanze del caso concreto.
                    In merito ai costi relativi alle indagini espletate, è necessario chiarire che
               rientrano  nel  danno  erariale  solo  se  queste  attività  investigative  sono  state
               disposte internamente dall’Amministrazione danneggiata, perché la giurispru-
               denza della Corte dei Conti ha negato la possibilità di calcolare in questa fatti-
               specie di danno le spese di indagine espletate dalla Polizia Giudiziaria, in quanto
               essa è un autorità naturalmente a ciò preposta nell’ambito delle sue normali
               funzioni ; e questo perché le indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria su delega
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               del P.M. penale, sono funzionali al perseguimento dell’interesse generale alla
               repressione dei reati, e di conseguenza sono relative alla realizzazione della pre-
               tesa punitiva dello stato, e nulla hanno a che fare con la violazione del sinallag-
               ma nel rapporto di pubblico impiego. Di conseguenza le spese sostenute per
               queste indagini, non sono computabili al danno erariale generato dal disservi-
               zio, perché riguardano invece le spese processuali penali, che sono recuperabili
               in base alla normativa in materia di spese di giustizia in caso di condanna a
               cognizione piena, mentre non possono essere recuperate affatto, in caso di pat-
               teggiamento con pena non superiore ai due anni di reclusione, stante la natura
               premiale di questo procedimento speciale alternativo al rito ordinario .
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               3.  Il danno all’immagine e quello da disservizio: la sentenza n. 265 del 2023
                  della Corte dei Cont, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello
                    La III sez. di Appello con la summenzionata sentenza, si è occupata della
               vicenda  di  un  appuntato  scelto  dei  Carabinieri,  in  servizio  al  Nucleo
               Investigativo del Comando Provinciale di Genova, che era stato condannato
               dalla Corte d’Appello penale del capoluogo Ligure, alla pena detentiva di un
               anno e otto mesi, per i reati di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio ex
               art. 326 c.p., e di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p.

               24   Corte dei Conti, sez. II centrale di Appello, sentenza n. 239 del 2020.
               25   Corte dei Conti Toscana, sentenza n. 153 del 2023, Veneto, sentenza n. 29 del 2017 e Friuli
                    Venezia Giulia, sentenza n. 78 del 2016.

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