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DOTTRINA




                  I  diversi  procedimenti  originati  dalla  medesima  condotta  illecita,  sono
             quindi autonomi tra loro, anche se l’uno può subire una sospensione rispetto a
             un altro, come nel caso di un processo contabile, dove tra i danni erariali con-
             testati vi sia anche quello all’immagine, in questo caso, l’unico nell’ordinamento
             giuridico, il processo amministrativo innanzi alla Corte dei Conti, a causa della
             pregiudizialità penale, può essere sospeso ex art. 106 del codice di giustizia con-
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             tabile , in attesa di una condanna definitiva in sede penale del dipendente.
                  Stessa cosa avviene nel giudizio civile, dove anche in questo caso, il pro-
             cesso contabile è del tutto autonomo rispetto al primo, l’unico caso in cui si
             applichi  la  pregiudizialità  civile,  è  quello  rappresentato  dalla  proposizione,
             durante un processo civile, di una querela di falso ex art. 313 del codice di pro-
             cedura civile, al fine di contestare l’efficacia probatoria di un atto pubblico o di
             una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata, depositata in giudizio,
             in questa ipotesi se il giudizio non può essere definito senza il documento di cui
             si contesta la veridicità, il Giudice contabile, preso atto dell’avvenuta proposi-
             zione della querela di falso al Tribunale civile, sospende ex art. 106 del codice
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             di giustizia contabile, il processo fino alla definizione del giudizio di falso .
                  In tutti gli altri casi, sia che ci si trovi in presenza di un giudizio penale,
             civile, amministrativo oppure a un procedimento disciplinare, non vi è alcun
             obbligo di sospensione del processo contabile. Mentre invece è fatto divieto da
             parte dell’ordinamento del cumulo di condanne al risarcimento avvenute per lo
             stesso fatto, sia nel processo civile che in quello amministrativo-contabile.
                  Al riguardo, per la giurisprudenza maggioritaria, l’inizio o la prosecuzione
             di due giudizi, entrambi volti al risarcimento dei danni, uno in sede civile e l’al-
             tro in quello amministrativo-contabile, non crea alcuna questione di giurisdizio-
             ne, infatti le Sezioni Unite civili  hanno affermato che la giurisdizione civile,
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             quella penale e la giurisdizione della Corte dei Conti, sono perfettamente indi-
             pendenti tra loro, anche quando giudicano lo stesso fatto materiale, il Giudice
             di merito dovrà però accertare se per effetto di una azione diversa, l’ammini-
             strazione  concorrente  abbia  già  ottenuto  il  risarcimento  che  è  oggetto  di
             entrambe le azioni , e se questo è già stato ottenuto, il Giudice non potrà con-
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             dannare a un ulteriore risarcimento l’agente, perché questo comporterebbe una
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             duplicazione risarcitoria in violazione del principio del ne bis in idem .
             32   A. Canale, et al., Il nuovo processo davanti alla Corte dei Conti, Giuffrè editore, 2021.
             33   V. Tenore, La responsabilità amministrativo-contabile: profili sostanziali, in La nuova Corte dei Conti:
                  responsabilità, pensioni, controlli, quarta edizione, Giuffrè editore, 2018.
             34   Cassazione S.U. civili, sentenza n. 11229 del 21 maggio 2014.
             35   Cassazione S.U. civili, sentenza n. 8927 del 25 febbraio 2014.
             36   Cassazione S.U. civili, ordinanza n. 4957 del 2005.

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