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DOTTRINA
Da quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, è possibile comprendere
che il danno all’immagine deriva dalla condotta negativa del pubblico dipenden-
te idonea a generare discredito nella collettività, determinando così un pregiu-
dizio in grado di compromettere la fiducia che i cittadini nutrono verso le isti-
tuzioni e il loro conseguente affidamento nelle stesse, a causa del clamor fori
generato dalla stampa.
In conseguenza di quanto esposto, il Giudice d’Appello ha ritenuto di non
condividere il ragionamento giuridico del Giudice di prime cure, quando ha sta-
bilito che non vi sia danno all’immagine in assenza di danno da disservizio.
Inoltre la Corte aderendo alla maggioritaria giurisprudenza contabile , ha
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precisato che il clamor fori o clamore mediatico, che i comportamenti negativi dei
pubblici dipendenti - e in particolar modo degli appartenenti alle Forze
dell’Ordine - generano, non è elemento integrativo, né costitutivo del danno all’immagine,
incidendo semmai solo sulla sua quantificazione quale circostanza aggravante.
Quanto al contenuto dell’articolo giornalistico, la Corte dissente comple-
tamento con il Giudice di primo grado, ritenendo che dalla lettura dell’articolo
emergono una serie di elementi quali, la qualificazione del soggetto agente, che
è appunto un carabiniere, la gravità dei reati commessi, che per la loro commis-
sione il militare è finito agli arresti e ha subito una condanna, l’importanza del
ruolo che lo stesso ha avuto nella vicenda, il quale da inquirente si è trasformato
in complice, arrivando a mettere i bastoni tra le ruote ai colleghi del nucleo investigativo,
che stavano sviluppando le indagini, i motivi della sua illecita condotta, da ricercarsi
nella frequentazione con una delle prostitute coinvolte nell’indagine, idonei ,al
contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, ad arrecare particolare
danno all’immagine dell’Arma. Inoltre gli elementi che hanno portato la Corte
Ligure a ritenere scarsa la lesività dell’articolo, quali per esempio il fatto che il
pezzo sia stato pubblicato sul web, oppure che sia stato scritto con parole sem-
plici, tanto da sembrare un articolo scandalistico, hanno, al contrario, ampliato
la lesione all’immagine dei Carabinieri, sia all’esterno, cioè agli occhi dei cittadi-
ni, cosiddetto “clamor fori esterno”, che all’interno, cioè a quelli dei colleghi del
carabiniere infedele, cosiddetto clamor fori interno, invece che ridurla come
sostenuto dal primo Giudice.
Né di maggior pregio, Il Collegio ha considerato l’assunto del primo
Giudice, riguardo al fatto che il militare infedele sia già stato adeguatamente
punito sia in sede penale, che in quella disciplinare, e il motivo sta nel fatto che
la condanna in sede penale non annulla il danno all’immagine, ma al contrario,
27 Ex multis, Corte dei Conti, sez. II centrale di Appello, sentenza n. 178 del 2020, n. 183 del
2020, n. 290 del 2020, e sez. I di Appello, sentenza n. 376 del 2023.
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