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DOTTRINA




                  Riguardo alla casistica più diffusa, occorre a questo punto soffermare la
             nostra attenzione su di un’altra condotta di cui è spesso vittima la collettività, e
             che viene realizzata dal pubblico ufficiale, talvolta senza malizia, ma al solo fine
             di aiutare una persona amica oppure un parente, questa condotta consiste nella
             priorità accordata dal funzionario alla trattazione di alcune pratiche più recenti,
             ai danni di altre più risalenti nel tempo, al fine di fare una cortesia, oppure nel
             caso in cui il funzionario in base al proprio punto di vista, consideri più impor-
             tante una pratica rispetto alle altre, e di conseguenza decida di concentrare la
             sua attenzione su questa, a scapito delle altre, compromettendo così il normale
             funzionamento dell’ufficio.
                  In entrambi i casi, il principio che viene ignorato è quello dell’ordine naturale di
             trattazione delle istanze dell’utenza, secondo cioè l’ordine di arrivo, principio… che il sistema
             eleva a regola generale, in quanto derivante dal superiore principio di eguaglianza/imparzia-
             lità dei cittadini-utenti di cui all’art. 3 Cost., e da quello di buon andamento di cui all’art.97
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             Costituzione .
                  Relativamente all’onere della prova del danno da disservizio, è necessario
             precisare che questo grava sulla Procura erariale, soprattutto nel caso in cui sia
             “puro”, dimostrando la sussistenza di un pregiudizio economico certo nell’an -
             anche eventualmente per le maggiori spese affrontate dall’Ente Pubblico al fine
             di ripristinare l’efficienza perduta a causa del disservizio, nonché la sua attribuibi-
             lità causale al convenuto; a tal fine vi è la possibilità per il Pubblico Ministero con-
             tabile di ricorrere a presunzioni gravi, precise e concordanti, soprattutto nel caso
             di danno da disservizio “in senso lato”, che si ricollega ad attività criminose.
                  È  quindi  necessario  provare,  in  termini  di  concretezza  e  attualità,  la
             disfunzione organizzativa che la condotta non conforme ai doveri di ufficio ha
             generato, per la comprovata diminuzione di efficienza del servizio erogato, che
             ricade  sull’apparato  amministrativo,  e  di  riflesso,  sugli  amministrati  e  per  lo
             svolgimento di un servizio solo apparente “desostanziato” delle sue caratteristi-
             che essenziali di pubblica utilità .
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                  Riguardo alla sua quantificazione, essa consiste nella ingiustificata retribu-
             zione  riscossa  dal  dipendente  infedele,  e  nelle  spese  sostenute
             dall’Amministrazione per ripristinare il corretto andamento dell’ufficio, come
             per esempio nel caso dei costi sopportati per una nuova organizzazione dell’uf-
             ficio, oppure in quelli relativi alle ore retribuite al personale che svolge le attività
             di indagine volte ad accertare i danni erariali arrecati alla propria, o ad altra
             Amministrazione.

             22   Corte dei Conti Lombardia, sentenza n. 139 del 31 agosto 2015.
             23   Ex multis, Corte dei Conti Umbria, sentenza n. 14 del 7 marzo 2023.

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