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DOTTRINA
Riguardo alla casistica più diffusa, occorre a questo punto soffermare la
nostra attenzione su di un’altra condotta di cui è spesso vittima la collettività, e
che viene realizzata dal pubblico ufficiale, talvolta senza malizia, ma al solo fine
di aiutare una persona amica oppure un parente, questa condotta consiste nella
priorità accordata dal funzionario alla trattazione di alcune pratiche più recenti,
ai danni di altre più risalenti nel tempo, al fine di fare una cortesia, oppure nel
caso in cui il funzionario in base al proprio punto di vista, consideri più impor-
tante una pratica rispetto alle altre, e di conseguenza decida di concentrare la
sua attenzione su questa, a scapito delle altre, compromettendo così il normale
funzionamento dell’ufficio.
In entrambi i casi, il principio che viene ignorato è quello dell’ordine naturale di
trattazione delle istanze dell’utenza, secondo cioè l’ordine di arrivo, principio… che il sistema
eleva a regola generale, in quanto derivante dal superiore principio di eguaglianza/imparzia-
lità dei cittadini-utenti di cui all’art. 3 Cost., e da quello di buon andamento di cui all’art.97
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Costituzione .
Relativamente all’onere della prova del danno da disservizio, è necessario
precisare che questo grava sulla Procura erariale, soprattutto nel caso in cui sia
“puro”, dimostrando la sussistenza di un pregiudizio economico certo nell’an -
anche eventualmente per le maggiori spese affrontate dall’Ente Pubblico al fine
di ripristinare l’efficienza perduta a causa del disservizio, nonché la sua attribuibi-
lità causale al convenuto; a tal fine vi è la possibilità per il Pubblico Ministero con-
tabile di ricorrere a presunzioni gravi, precise e concordanti, soprattutto nel caso
di danno da disservizio “in senso lato”, che si ricollega ad attività criminose.
È quindi necessario provare, in termini di concretezza e attualità, la
disfunzione organizzativa che la condotta non conforme ai doveri di ufficio ha
generato, per la comprovata diminuzione di efficienza del servizio erogato, che
ricade sull’apparato amministrativo, e di riflesso, sugli amministrati e per lo
svolgimento di un servizio solo apparente “desostanziato” delle sue caratteristi-
che essenziali di pubblica utilità .
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Riguardo alla sua quantificazione, essa consiste nella ingiustificata retribu-
zione riscossa dal dipendente infedele, e nelle spese sostenute
dall’Amministrazione per ripristinare il corretto andamento dell’ufficio, come
per esempio nel caso dei costi sopportati per una nuova organizzazione dell’uf-
ficio, oppure in quelli relativi alle ore retribuite al personale che svolge le attività
di indagine volte ad accertare i danni erariali arrecati alla propria, o ad altra
Amministrazione.
22 Corte dei Conti Lombardia, sentenza n. 139 del 31 agosto 2015.
23 Ex multis, Corte dei Conti Umbria, sentenza n. 14 del 7 marzo 2023.
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