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DOTTRINA




                  Questo tipo di danno è di tipo pretorio e non normativo, è stato infatti
             originato dalla Corte dei Conti agli inizi degli anni novanta, a seguito del fatto
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             che nel nostro paese il Parlamento  e la dottrina finalmente prestavano il dovuto
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             interesse verso i principi dettati dall’art. 97 della Costituzione .
                  Per la più recente giurisprudenza contabile , il danno da disservizio ha
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             come elemento fondante la “disutilità della spesa” , e tale fattispecie di danno
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             si manifesta in tutte le situazioni in cui la condotta illecita del dipendente pub-
             blico sia stata idonea a determinare effetti distorsivi sull’organizzazione e sul
             funzionamento dell’amministrazione di appartenenza, effetti negativi sufficien-
             temente  gravi,  che  per  poter  essere  ripristinato  il  normale  funzionamento
             dell’Amministrazione, si renda necessario intraprendere delle azioni ammini-
             strative straordinarie con l’utilizzo di risorse sottratte al normale perseguimento
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             dei fini istituzionali .
                  La finalità della elaborazione del danno da disservizio è da ricercarsi nella
             necessità che l’amministrazione danneggiata ha di riparare il pregiudizio della
             legalità subito, insieme alla diminuzione della propria efficienza amministrativa,
             della propria efficacia, ed economicità e nella diminuzione della qualità della pre-
             stazione del servizio pubblico reso, a causa della condotta colpevolmente com-
             missiva, oppure omissiva, del dipendente pubblico, condotta che talvolta può
             configurare un illecito di natura penale, in altre solo di natura amministrativa, ma
             comunque concretizzatasi nell’illecito esercizio di pubbliche funzioni, o nel man-
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             cato adempimento dei compiti a cui era assegnato , che sia stata in grado di limi-
             tare l’utilità che l’Amministrazione avrebbe potuto trarre dall’impiego di deter-
             minate risorse, determinando al contrario uno spreco delle stesse .
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                  Questo danno, al pari di una moneta, presenta ben due distinte facce, in
             quanto da un lato vi è l’inutilità della spesa pubblica dovuta al mancato raggiun-
             gimento degli scopi prefissati dall’Amministrazione, e dall’altro vi sono le spese
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             sostenute per ripristinare i disservizi creati ; perché se per un verso è inutile, e
             quindi dannosa, la spesa affrontata per pagare lo stipendio di un dipendente
             pubblico che commetta un illecito di natura penale, o amministrativo che sia,
             6    Leggi Bassanini e Legge 241 del 1990.
             7    A. Altieri, La Responsabilità amministrativa per danno erariale, Giuffrè editore, 2012.
             8    Corte dei Conti Toscana, sentenza n. 153 del 22 maggio 2023.
             9    Corte dei Conti Emilia-Romagna, sentenza n. 142 del 2022 e Lombardia sentenza n. 139 del
                  2015.
             10   Corte dei Conti Toscana, sentenza n. 3 del 2022, Corte dei Conti, sez. II centrale di Appello,
                  sentenza n. 43 del 2020 e n. 301 del 2018.
             11   Corte dei Conti Lombardia, sentenza n. 143 del 2017.
             12   Corte dei Conti Veneto, sentenza n. 116 del 2016.
             13   M. Perin, Danno da disservizio e disorganizzazione nell’amministrazione, in Lex Italia.it, n. 2\2013.

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