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DOTTRINA
Questo tipo di danno è di tipo pretorio e non normativo, è stato infatti
originato dalla Corte dei Conti agli inizi degli anni novanta, a seguito del fatto
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che nel nostro paese il Parlamento e la dottrina finalmente prestavano il dovuto
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interesse verso i principi dettati dall’art. 97 della Costituzione .
Per la più recente giurisprudenza contabile , il danno da disservizio ha
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come elemento fondante la “disutilità della spesa” , e tale fattispecie di danno
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si manifesta in tutte le situazioni in cui la condotta illecita del dipendente pub-
blico sia stata idonea a determinare effetti distorsivi sull’organizzazione e sul
funzionamento dell’amministrazione di appartenenza, effetti negativi sufficien-
temente gravi, che per poter essere ripristinato il normale funzionamento
dell’Amministrazione, si renda necessario intraprendere delle azioni ammini-
strative straordinarie con l’utilizzo di risorse sottratte al normale perseguimento
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dei fini istituzionali .
La finalità della elaborazione del danno da disservizio è da ricercarsi nella
necessità che l’amministrazione danneggiata ha di riparare il pregiudizio della
legalità subito, insieme alla diminuzione della propria efficienza amministrativa,
della propria efficacia, ed economicità e nella diminuzione della qualità della pre-
stazione del servizio pubblico reso, a causa della condotta colpevolmente com-
missiva, oppure omissiva, del dipendente pubblico, condotta che talvolta può
configurare un illecito di natura penale, in altre solo di natura amministrativa, ma
comunque concretizzatasi nell’illecito esercizio di pubbliche funzioni, o nel man-
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cato adempimento dei compiti a cui era assegnato , che sia stata in grado di limi-
tare l’utilità che l’Amministrazione avrebbe potuto trarre dall’impiego di deter-
minate risorse, determinando al contrario uno spreco delle stesse .
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Questo danno, al pari di una moneta, presenta ben due distinte facce, in
quanto da un lato vi è l’inutilità della spesa pubblica dovuta al mancato raggiun-
gimento degli scopi prefissati dall’Amministrazione, e dall’altro vi sono le spese
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sostenute per ripristinare i disservizi creati ; perché se per un verso è inutile, e
quindi dannosa, la spesa affrontata per pagare lo stipendio di un dipendente
pubblico che commetta un illecito di natura penale, o amministrativo che sia,
6 Leggi Bassanini e Legge 241 del 1990.
7 A. Altieri, La Responsabilità amministrativa per danno erariale, Giuffrè editore, 2012.
8 Corte dei Conti Toscana, sentenza n. 153 del 22 maggio 2023.
9 Corte dei Conti Emilia-Romagna, sentenza n. 142 del 2022 e Lombardia sentenza n. 139 del
2015.
10 Corte dei Conti Toscana, sentenza n. 3 del 2022, Corte dei Conti, sez. II centrale di Appello,
sentenza n. 43 del 2020 e n. 301 del 2018.
11 Corte dei Conti Lombardia, sentenza n. 143 del 2017.
12 Corte dei Conti Veneto, sentenza n. 116 del 2016.
13 M. Perin, Danno da disservizio e disorganizzazione nell’amministrazione, in Lex Italia.it, n. 2\2013.
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