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DOTTRINA




                  Nello specifico l’appuntato scelto, nell’anno 2013 per circa un mese, aveva
             ostacolato le indagini volte al contrasto dello sfruttamento della prostituzione e
             dell’immigrazione clandestina, rivelando a una prostituta di nazionalità cinese,
             con la quale il militare intratteneva una relazione, informazioni riservate sulle
             attività investigative poste in essere dai suoi commilitoni, così da favorire l’or-
             ganizzazione criminale di cui la donna faceva parte.
                  Ancor più in dettaglio, il militare rivelava alla donna i giorni e gli orari in
             cui si sarebbero svolte le perquisizioni domiciliari, nonché informazioni riser-
             vate sul contenuto delle intercettazioni telefoniche effettuate sulle utenze dei
             membri del sodalizio criminale.
                  Per questi motivi oltre alla condanna inflitta in sede penale, il graduato era
             stato  sottoposto  a  procedimento  disciplinare,  conclusosi  con  la  perdita  del
             grado per rimozione per motivi disciplinari, e in conseguenza di ciò rimosso dal
             servizio  permanente,  e  iscritto  d’ufficio  nel  ruolo  dei  militari  di  truppa
             dell’Esercito senza alcun grado.
                  Il procedimento contabile di primo grado, innanzi alla Corte dei Conti
             della Liguria per danno all’immagine, aveva inizio a seguito di un articolo pub-
             blicato su di un quotidiano on line, dal titolo “fa la spia per una lucciola carabi-
             niere condannato”, il Giudice contabile Ligure però ritenendo che il convenuto
             avesse già pagato abbastanza sia per via della condanna penale, che del proce-
             dimento disciplinare, e ritenendo altresì che l’articolo in primo luogo, sia stato
             pubblicato su di un quotidiano on line locale, quindi verosimilmente letto da una
             platea di utenti minore, rispetto a un quotidiano nazionale, e in secondo luogo,
             che l’articolo in questione, caratterizzato tutt’al più da un taglio giornalistico di
             tipo scandalistico, abbia semmai evidenziato, come, le indagini che hanno por-
             tato al processo il carabiniere infedele, siano in realtà partite dallo stesso Nucleo
             Investigativo di cui faceva parte il militare convenuto, ponendo quindi l’accento
             sul  perfetto  stato  di  salute  dell’Arma,  dotata  quindi  di  “anticorpi”  capaci  di
             combattere efficacemente le condotte criminose dei propri appartenenti, e in
             terzo luogo, che non vi sia stato neanche un danno da disservizio, in quanto il
             corretto  funzionamento  del  Nucleo  Investigativo  non  sia  stato  danneggiato,
             tanto da essere riuscito comunque a condurre le indagini efficacemente, assol-
             veva il convenuto da ogni addebito.
                  A fronte di questa sentenza, il Procuratore contabile regionale ricorreva in
             appello, sostenendo l’erroneità dell’assunto espresso dalla sezione territoriale,
             che aveva negato l’esistenza del danno all’immagine, sul fatto che la notizia fosse
             stata riportata solo su di un quotidiano locale on line, e che l’articolo avrebbe
             trattato l’accaduto in termini scandalistici, in quanto il danno all’immagine della

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