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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E IL DANNO DA DISSERVIZIO NELLE FORZE DI POLIZIA
pubblica amministrazione deriva da comportamenti illeciti dei dipendenti, e
non dal clamore mediatico che a questi comportamenti venga dato dalla stam-
pa, e questo in base al principio di immedesimazione organica, che porta ad iden-
tificare la Pubblica Amministrazione con il soggetto che per essa agisce, se il comportamento
doloso del convenuto ha nuociuto al suo onore, ha conseguentemente nuociuto all’onore e alla
reputazione della propria amministrazione.
Il Giudice d’Appello contabile non condividendo le motivazioni della
Corte territoriale accoglie il ricorso della Procura, per i seguenti motivi.
In primo luogo, il Giudice d’Appello non condivide l’accostamento e la
sovrapposizione tra danno da disservizio e danno all’immagine, in quanto per
il Giudice di primo grado uno dei motivi per i quali non vi fosse danno all’im-
magine, era proprio perché non risultasse dall’articolo di stampa nessun danno
da disservizio, in quanto non era possibile scorgere dalla lettura dell’articolo
alcun aggravio di lavoro per i colleghi del convenuto, dal momento che il repar-
to di cui faceva parte il militare aveva continuato a funzionare, e a funzionare
bene, dati i risultati ottenuti nelle indagini.
Per il Giudice d’Appello questa tesi è erronea, perché non vi è nessuna
sovrapposizione concettuale o giuridica tra il danno all’immagine e il danno da
disservizio, e in conseguenza di ciò, il danno all’immagine potrà benissimo con-
figurarsi anche se l’amministrazione non ha subito alcun disservizio, dato che
sono due tipologie di danno completamente diverse tra loro per natura, e di
conseguenza risarcibili in via autonoma, dato che la lesione all’immagine della
Pubblica Amministrazione è risarcibile indipendentemente da qualsivoglia
disfunzione organizzativa subita dall’Amministrazione, in quanto il danno da
disservizio non rappresenta in alcun modo un elemento costitutivo del danno
all’immagine.
Occorre ora soffermarsi sul fondamento costituzionale del danno all’im-
magine, così da comprenderne a pieno la funzione.
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In questo una recente sentenza della Corte Costituzionale ci viene in
aiuto, spiegando come il fondamento normativo della tutela dell’immagine della
Pubblica Amministrazione sia da ricercare nell’art. 97 della Costituzione, in
quanto i dipendenti pubblici e coloro che si trovano in un rapporto di servizio con l’ammi-
nistrazione devono attenersi, elevando a rango costituzionale il valore dell’imparzialità e del
buon andamento dell’azione amministrativa e quindi del prestigio dell’immagine della
Pubblica Amministrazione, da realizzarsi nell’adempimento dei doveri che gravano sul pub-
blico dipendente (art. 54 cost.).
26 Corte Costituzionale, sentenza n. 123 del 2023.
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