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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E IL DANNO DA DISSERVIZIO NELLE FORZE DI POLIZIA




               pubblica  amministrazione  deriva  da  comportamenti  illeciti  dei  dipendenti,  e
               non dal clamore mediatico che a questi comportamenti venga dato dalla stam-
               pa, e questo in base al principio di immedesimazione organica, che porta ad iden-
               tificare la Pubblica Amministrazione con il soggetto che per essa agisce, se il comportamento
               doloso del convenuto ha nuociuto al suo onore, ha conseguentemente nuociuto all’onore e alla
               reputazione della propria amministrazione.
                    Il  Giudice  d’Appello  contabile  non  condividendo  le  motivazioni  della
               Corte territoriale accoglie il ricorso della Procura, per i seguenti motivi.
                    In primo luogo, il Giudice d’Appello non condivide l’accostamento e la
               sovrapposizione tra danno da disservizio e danno all’immagine, in quanto per
               il Giudice di primo grado uno dei motivi per i quali non vi fosse danno all’im-
               magine, era proprio perché non risultasse dall’articolo di stampa nessun danno
               da disservizio, in quanto non era possibile scorgere dalla lettura dell’articolo
               alcun aggravio di lavoro per i colleghi del convenuto, dal momento che il repar-
               to di cui faceva parte il militare aveva continuato a funzionare, e a funzionare
               bene, dati i risultati ottenuti nelle indagini.
                    Per il Giudice d’Appello questa tesi è erronea, perché non vi è nessuna
               sovrapposizione concettuale o giuridica tra il danno all’immagine e il danno da
               disservizio, e in conseguenza di ciò, il danno all’immagine potrà benissimo con-
               figurarsi anche se l’amministrazione non ha subito alcun disservizio, dato che
               sono due tipologie di danno completamente diverse tra loro per natura, e di
               conseguenza risarcibili in via autonoma, dato che la lesione all’immagine della
               Pubblica  Amministrazione  è  risarcibile  indipendentemente  da  qualsivoglia
               disfunzione organizzativa subita dall’Amministrazione, in quanto il danno da
               disservizio non rappresenta in alcun modo un elemento costitutivo del danno
               all’immagine.
                    Occorre ora soffermarsi sul fondamento costituzionale del danno all’im-
               magine, così da comprenderne a pieno la funzione.
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                    In questo una recente sentenza della Corte Costituzionale  ci viene in
               aiuto, spiegando come il fondamento normativo della tutela dell’immagine della
               Pubblica  Amministrazione  sia  da  ricercare  nell’art.  97  della  Costituzione,  in
               quanto i dipendenti pubblici e coloro che si trovano in un rapporto di servizio con l’ammi-
               nistrazione devono attenersi, elevando a rango costituzionale il valore dell’imparzialità e del
               buon  andamento  dell’azione  amministrativa  e  quindi  del  prestigio  dell’immagine  della
               Pubblica Amministrazione, da realizzarsi nell’adempimento dei doveri che gravano sul pub-
               blico dipendente (art. 54 cost.).


               26   Corte Costituzionale, sentenza n. 123 del 2023.

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