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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E IL DANNO DA DISSERVIZIO NELLE FORZE DI POLIZIA




               risarcimento effettuato da uno libera gli altri da ogni vincolo. Il principio sul
               quale si basa la parziarietà, è dettato dall’esigenza che nel caso in cui alcuni
               agenti abbiano assunto condotte dolose, e altri gravemente colpose, l’obbliga-
               zione  dell’agente  che  ha  agito  con  colpa  grave,  assume  carattere  sussidiario
               rispetto a quella del soggetto che abbia agito con dolo. In modo da evitare che
               a fronte di condotte di diversa gravità vi sia un trattamento punitivo identico ;
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                      in ultimo luogo, il danno, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 639 del 20
               dicembre 1996, deve essere cagionato esclusivamente con dolo o colpa grave.
                    Elencati, se pur brevemente, gli elementi che principalmente differenziano
               la responsabilità amministrativa da quella civile, è necessario dedicare maggiore
               attenzione all’ultimo degli elementi costitutivi della responsabilità amministrati-
               va, e cioè l’elemento psicologico del dolo e della colpa grave, e in particolar
               modo della colpa grave, perché è proprio quest’ultimo elemento psicologico
               che può segnare il confine dal poter essere condannati per danno erariale o
               meno dalla Corte dei Conti, e questo perché in sede amministrativo-contabile,
               nel caso in cui il danno erariale sia stato commesso per colpa, questa è neces-
               sario che sia grave, mentre in sede civile è sufficiente la colpa lieve o media.
                    Il danno in base all’art. 43 codice penale, è doloso, o secondo l’intenzione, quando
               l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa
               dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della pro-
               pria azione od omissione.
                    La colpa grave, invece, è per la più recente giurisprudenza , un giudizio di
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               rimproverabilità per una condotta antidoverosa, che era possibile non assumere rispettando le
               norme cautelari, anche non scritte, regolanti la fattispecie concreta. Sicché per la sussistenza
               della colpa grave, ai fini della responsabilità amministrativo - contabile, occorre verificare,
               secondo un giudizio prognostico, condotto ex ante ed in concreto, la misura dello scostamento
               tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma cautelare, cui il soggetto si
               sarebbe dovuto attenere (profilo oggettivo della colpa), avuto anche riguardo alle circostanze
               del caso concreto, oltre che al parametro dell’agente modello (profilo soggettivo della colpa).

               2.  Il danno da disservizio, l’onere della prova e la sua liquidazione
                    Il danno da disservizio è l’effetto dannoso arrecato all’organizzazione e
               allo svolgimento dell’attività amministrativa dal comportamento illecito di un
               dipendente che abbia impedito il conseguimento della attesa legalità dell’azione
               pubblica e abbia compromesso l’efficacia o l’efficienza di tale azione .
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               3    F. Panacciulli, Responsabilità amministrativa e onere della prova del Pubblico Ministero, in Ius in Itinere, 2021.
               4    Corte dei Conti Toscana, sentenza n. 341 del 23 ottobre 2023 e Sez. II Centrale di Appello, n. 643/2014.
               5    Corte dei Conti, sez. I centrale di Appello, sentenza n. 402 del 5 agosto 2022.

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