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DOTTRINA
La responsabilità amministrativa si concretizza quando un dipendente
pubblico, o un privato legato alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di
servizio, arrechi un danno di natura patrimoniale alla propria amministrazione
di appartenenza, oppure ad altra amministrazione pubblica.
La responsabilità amministrativa potrebbe quindi apparire di prima facie, del
tutto simile alla più comune responsabilità civile , ma si differenzia da quest’ul-
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tima per i suoi peculiari elementi costitutivi, che di seguito saranno elencati:
in primo luogo, il soggetto responsabile della causazione del danno deve
essere un dipendente pubblico, oppure un privato legato alla P.A. da un rappor-
to di servizio, e questo avviene per via del fatto che il pubblico dipendente -
oppure il privato - non risponde dei danni in quanto singolo, ma nella qualità
di agente dell’Amministrazione, in base al rapporto di immedesimazione orga-
nica, e inoltre il danno per poter essere attribuito all’agente, deve essere una
conseguenza immediata e diretta di una sua azione oppure di una omissione, in
base all’art. 40 del codice penale;
in secondo luogo, il danno deve essere di tipo patrimoniale, o sotto
l’aspetto del danno emergente oppure del lucro cessante. Nello specifico in
subiecta materia il danno viene definito come danno erariale, che è il danno sofferto
dalle finanze pubbliche a causa del comportamento antigiuridico, doloso o col-
poso, del soggetto legato all’amministrazione da un rapporto di servizio ;
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in terzo luogo, la prescrizione degli illeciti amministrativo-contabili è di
cinque anni, mentre invece in sede civile è di dieci anni;
in quarto luogo, un’altra importante differenza tra la responsabilità civile
e quella amministrativa, consiste nel fatto che in caso di condanna per danno
erariale, avendo la responsabilità amministrativa natura esclusivamente persona-
le, l’obbligo di risarcimento del danno arrecato dal responsabile, non si trasmet-
te agli eredi, a meno che non vi sia stato da parte del soggetto agente un illecito
arricchimento, e di conseguenza un indebito arricchimento da parte degli eredi;
in quinto luogo, altro tratto distintivo della responsabilità amministrati-
va, è rappresentato dalla parziarietà, disciplinata dalla Legge n. 20 del 1994
all’art. 1, comma 1-quater, la quale consiste nella previsione che qualora il danno
erariale sia stato arrecato all’Amministrazione da più persone, il Giudice conta-
bile debba condannare gli agenti in base alle singole responsabilità, al contrario
di quanto invece avviene nella responsabilità civile, dove si applica il principio
della solidarietà passiva, in base alla quale i condebitori sono obbligati in solido
tra loro e per l’intero ammontare del danno, nei confronti del danneggiato, e il
1 V. Tenore, Il Manuale del pubblico impiego privatizzato, EPC Editore, 2015.
2 F. Garri, Danno Erariale, in Enciclopedia Giuridica, vol. X, Treccani, 1988.
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