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DALL’USURA COME PECCATO CONTRO DIO ALL’USURA BANCARIA




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               dibattito in merito alla cosiddetta usura sopravvenuta .
                    Con il d.l. 394/2000, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24, il legi-
               slatore ha imposto un’interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., oltre che del-
               l’art. 1815, comma 2, c.c., precisando all’art. 1 che si intendono usurari gli interessi
               che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque con-
               venuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento stabilendo,
               oltre ogni dubbio, che il momento rilevante ai fini del confronto tra tasso con-
               trattuale e tasso-soglia è quello della pattuizione (cosiddetta usura originaria).

               5.  Criticità e necessità dell’imposizione di un tasso soglia
                    Il mercato del credito in Italia, più che un mercato concorrenziale, assume
               evidenti connotazioni oligopolistiche, con il dominio delle banche e una scarsa
               concorrenza sia nazionale che estera. Tali condizioni portano a “strategie di
               tasso” imperniate più su logiche di profitto, che non su politiche di limitazione
               del rischio.
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                    In un simile scenario l’applicazione di un tetto ai tassi praticati , non può
               leggersi come un’ingiustificata ingerenza da parte dello Stato, ma come uno
               strumento sussidiario ad un’efficiente concorrenza, specie nella considerazione
               che sul piano della teoria economica […] Oltre un certo livello, nessun aumento di tasso può
               compensare l’aumento del rischio, anzi l’onerosità del tasso aggrava il rischio in una spirale
               perversa .
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                    La scelta tecnica di calcolare il tasso-soglia quale somma del tasso medio
               di mercato e di uno spread percentuale comporta però il rischio, in mancanza di
               una sufficiente concorrenza e margini di flessibilità, di inficiare la ratio stessa
               della sua introduzione creando discrasie e alterazioni, quali ad esempio la spinta
               verso categorie di credito che sebbene meno adatte alle esigenze d’investimento
               dell’operatore economico presentano soglie di tasso più elevate oppure, in seg-
               menti a minima concorrenza, l’applicazione di politiche di aumento dei tassi
               praticati, rendendoli sempre più prossimi a quelli soglia pro tempore indicati dal
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               Ministero .
               18   Circostanza in cui il successivo abbassamento del TSU faccia apparire usurario il tasso di un
                    interesse percepito a quella data, che al momento della stipula risultava inferiore al TSU
                    all’epoca vigente e quindi lecito.
               19   Elaborato in maniera da lasciare margini di adeguamento alle dinamiche di mercato.
               20   Gabriele Berionne, relazione nell’ incontro di studio sul tema “Usura e disciplina penale del
                    credito”,  Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  Frascati,  6-8  febbraio  1997,  p.  11,
                    http://astra.csm.it/incontri/relaz/5602.pdf.
               21   Roberto Marcelli, Soglie d’usura: prime riflessioni sui parametri di determinazione, in AssoCtu, 2011,
                    https://www.assoctu.it/dottrina/articolo/soglie-dusura-prime-riflessioni-sui-parametri-di-
                    determinazione.

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