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DOTTRINA
4. L’usura bancaria
Con l’introduzione dell’usura presunta, alla tradizionale fattispecie di
usura “criminale” viene accostata (nonostante l’evidente distanza ontologica tra
le due) la cosiddetta usura “bancaria”, in cui l’esercizio legale del credito viene
finalizzato all’utilità marginale dell’operatore, anziché al progresso dell’econo-
mia nazionale, e legata esclusivamente alle condizioni economiche del singolo
contratto da confrontarsi con il parametro soglia.
L’art. 644, comma 3, c.p. così come modificato dalla legge 108/96 preve-
de, infatti, che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Il metodo per la determinazione di detto limite viene rimesso ad una
procedura amministrativa, così come determinata nell’art. 2 della legge
108/96, il quale al comma 1, prevede che Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca
d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio [TEGM], comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese,
escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio Italiano dei Cambi e
dalla Banca d’Italia […], nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa
natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione […], sono pubblicati senza ritardo
nella Gazzetta Ufficiale.
Tramite decreto annuale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze attri-
buisce alla Banca d’Italia il compito di rilevare i tassi e classifica le operazioni in
categorie omogenee in base alla natura, all’oggetto, all’importo, alla durata, ai
rischi e alle garanzie propri delle diverse operazioni, al fine di determinare tassi
limite differenziati per ciascuna categoria, i quali tengano conto delle diverse
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condizioni economiche espresse dal mercato .
Banche e intermediari finanziari sono tenuti a comunicare alla Banca
d’Italia il tasso mediamente applicato, seguendo le specifiche istruzioni di cal-
colo dalla stessa pubblicate. Sulla base di tali tassi vengono determinati i tassi-
soglia usura (TSU), secondo gli incrementi pro tempore vigenti per legge. Nello
specifico, dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti
usurari è calcolato aumentando il TEGM di un quarto a cui si aggiunge un mar-
gine di quattro punti percentuali, la differenza tra il limite e il tasso medio non
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può superare gli otto punti percentuali .
12 Il valore del tasso di interesse è chiaramente legato alle caratteristiche del contratto che
vanno a determinare il rischio di credito: breve/lungo termine, garantito/chirografario,
importo.
13 Comunicato del Dipartimento del Tesoro del 18 maggio 2011. Tale metodo di calcolo è stato
introdotto dal d.l. 70/2011 che ha modificato l’art. 2, comma 4, legge 108/96 nella parte in
cui determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50%.
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