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DOTTRINA




             4. L’usura bancaria
                  Con  l’introduzione  dell’usura  presunta,  alla  tradizionale  fattispecie  di
             usura “criminale” viene accostata (nonostante l’evidente distanza ontologica tra
             le due) la cosiddetta usura “bancaria”, in cui l’esercizio legale del credito viene
             finalizzato all’utilità marginale dell’operatore, anziché al progresso dell’econo-
             mia nazionale, e legata esclusivamente alle condizioni economiche del singolo
             contratto da confrontarsi con il parametro soglia.
                  L’art. 644, comma 3, c.p. così come modificato dalla legge 108/96 preve-
             de, infatti, che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
                  Il metodo per la determinazione di detto limite viene rimesso ad una
             procedura  amministrativa,  così  come  determinata  nell’art.  2  della  legge
             108/96, il quale al comma 1, prevede che Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca
             d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
             medio [TEGM], comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese,
             escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e
             dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio Italiano dei Cambi e
             dalla Banca d’Italia […], nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa
             natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione […], sono pubblicati senza ritardo
             nella Gazzetta Ufficiale.
                  Tramite decreto annuale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze attri-
             buisce alla Banca d’Italia il compito di rilevare i tassi e classifica le operazioni in
             categorie omogenee in base alla natura, all’oggetto, all’importo, alla durata, ai
             rischi e alle garanzie propri delle diverse operazioni, al fine di determinare tassi
             limite differenziati per ciascuna categoria, i quali tengano conto delle diverse
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             condizioni economiche espresse dal mercato .
                  Banche  e  intermediari  finanziari  sono  tenuti  a  comunicare  alla  Banca
             d’Italia il tasso mediamente applicato, seguendo le specifiche istruzioni di cal-
             colo dalla stessa pubblicate. Sulla base di tali tassi vengono determinati i tassi-
             soglia usura (TSU), secondo gli incrementi pro tempore vigenti per legge. Nello
             specifico, dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti
             usurari è calcolato aumentando il TEGM di un quarto a cui si aggiunge un mar-
             gine di quattro punti percentuali, la differenza tra il limite e il tasso medio non
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             può superare gli otto punti percentuali .
             12   Il  valore  del  tasso  di  interesse  è  chiaramente  legato  alle  caratteristiche  del  contratto  che
                  vanno  a  determinare  il  rischio  di  credito:  breve/lungo  termine,  garantito/chirografario,
                  importo.
             13   Comunicato del Dipartimento del Tesoro del 18 maggio 2011. Tale metodo di calcolo è stato
                  introdotto dal d.l. 70/2011 che ha modificato l’art. 2, comma 4, legge 108/96 nella parte in
                  cui determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50%.

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