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DOTTRINA




             SOMMARIO: 1. Evoluzione del concetto di usura. - 2. Il nuovo volto dell’usura negli anni
                       Novanta e la necessità di riforma. - 3. La legge 108/1996. - 4. L’usura bancaria.
                       - 5. Criticità e necessità dell’imposizione di un tasso soglia. - 6. Conclusioni.

             1.  Evoluzione del concetto di usura
                  Il  reato  di  usura  all’interno  dell’ordinamento  ha  alternato  nei  secoli
             momenti di aspra condanna a periodi di neutralità e indifferenza. La mutevo-
             lezza nella concezione di tale fenomeno deriva dal legame tra la pratica dell’usu-
             ra e le ideologie che nel tempo si sono succedute alla base del sistema etico, eco-
             nomico e politico della società stessa.
                  Se  già  nel  corso  del  XIII  secolo  la  diffusione  dell’economia  monetaria
             aveva minacciato i valori cristiani che da sempre contrapponevano Dio al dena-
             ro, sulla base del concetto aristotelico nummus nummum parere non potest, con con-
             seguente configurazione dell’usura quale peccato contro la natura stessa e quin-
             di contro Dio, l’evolversi della società in senso capitalista e liberale determinò
             nei secoli il delinearsi di un compromesso fra esigenze etico-religiose e spinte
             dell’economia che portarono nel corso dell’800 all’avvallo, non solo normativo,
             ma anche etico-sociale, della pratica del prestito di denaro contro interesse.
                  Con l’Unità d’Italia il legislatore nazionale si trovò a dover disciplinare tale
             materia nel primo codice civile unitario, sotto l’influenza delle legislazioni preu-
             nitarie di matrice napoleonica. La corresponsione di interessi e la libertà delle
             parti nella pattuizione degli stessi erano ormai largamente riconosciute sebbene,
             nella maggior parte dei casi, unitamente alla previsione di una soglia legale del
             saggio di interesse, oltre la quale erano possibili sanzioni anche penali.
                  Il Codice Civile Pisanelli (Regio Decreto del 25 giugno 1886), recepì per-
             tanto la dottrina maggioritaria dell’epoca che, sulla base sia di motivazioni di
             giustizia sostanziale che di natura economica, sosteneva la libertà nella pattui-
             zione degli interessi. Pochi anni dopo, il successivo Codice Penale Zanardelli
             (Regio Decreto del 30 giugno 1889) confermò la rispondenza dell’ordinamento
             del Regno d’Italia ad un’ideologia di stampo liberale, non prevedendo il reato di
             usura: in una società garantista della massima libertà all’iniziativa privata, la pat-
             tuizione tra le parti di interessi sproporzionati non giustificava alcun intervento
             paternalistico da parte dello Stato, nemmeno a tutela di chi a tale accordo avesse
             acconsentito costretto da uno stato di bisogno tale da porlo in una condizione
             di totale disparità rispetto al creditore.
                  All’opposto, tale aspetto divenne il cuore della normativa in materia di
             usura disciplinata nel successivo Codice Penale Rocco del 1930. Le crisi sociali,
             i  mutamenti  nel  sistema  economico  e  politico-istituzionale  che  segnarono  il


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