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DOTTRINA
SOMMARIO: 1. Evoluzione del concetto di usura. - 2. Il nuovo volto dell’usura negli anni
Novanta e la necessità di riforma. - 3. La legge 108/1996. - 4. L’usura bancaria.
- 5. Criticità e necessità dell’imposizione di un tasso soglia. - 6. Conclusioni.
1. Evoluzione del concetto di usura
Il reato di usura all’interno dell’ordinamento ha alternato nei secoli
momenti di aspra condanna a periodi di neutralità e indifferenza. La mutevo-
lezza nella concezione di tale fenomeno deriva dal legame tra la pratica dell’usu-
ra e le ideologie che nel tempo si sono succedute alla base del sistema etico, eco-
nomico e politico della società stessa.
Se già nel corso del XIII secolo la diffusione dell’economia monetaria
aveva minacciato i valori cristiani che da sempre contrapponevano Dio al dena-
ro, sulla base del concetto aristotelico nummus nummum parere non potest, con con-
seguente configurazione dell’usura quale peccato contro la natura stessa e quin-
di contro Dio, l’evolversi della società in senso capitalista e liberale determinò
nei secoli il delinearsi di un compromesso fra esigenze etico-religiose e spinte
dell’economia che portarono nel corso dell’800 all’avvallo, non solo normativo,
ma anche etico-sociale, della pratica del prestito di denaro contro interesse.
Con l’Unità d’Italia il legislatore nazionale si trovò a dover disciplinare tale
materia nel primo codice civile unitario, sotto l’influenza delle legislazioni preu-
nitarie di matrice napoleonica. La corresponsione di interessi e la libertà delle
parti nella pattuizione degli stessi erano ormai largamente riconosciute sebbene,
nella maggior parte dei casi, unitamente alla previsione di una soglia legale del
saggio di interesse, oltre la quale erano possibili sanzioni anche penali.
Il Codice Civile Pisanelli (Regio Decreto del 25 giugno 1886), recepì per-
tanto la dottrina maggioritaria dell’epoca che, sulla base sia di motivazioni di
giustizia sostanziale che di natura economica, sosteneva la libertà nella pattui-
zione degli interessi. Pochi anni dopo, il successivo Codice Penale Zanardelli
(Regio Decreto del 30 giugno 1889) confermò la rispondenza dell’ordinamento
del Regno d’Italia ad un’ideologia di stampo liberale, non prevedendo il reato di
usura: in una società garantista della massima libertà all’iniziativa privata, la pat-
tuizione tra le parti di interessi sproporzionati non giustificava alcun intervento
paternalistico da parte dello Stato, nemmeno a tutela di chi a tale accordo avesse
acconsentito costretto da uno stato di bisogno tale da porlo in una condizione
di totale disparità rispetto al creditore.
All’opposto, tale aspetto divenne il cuore della normativa in materia di
usura disciplinata nel successivo Codice Penale Rocco del 1930. Le crisi sociali,
i mutamenti nel sistema economico e politico-istituzionale che segnarono il
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