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DALL’USURA COME PECCATO CONTRO DIO ALL’USURA BANCARIA




                    In ambito civile l’art. 1815, comma 2, c.c. post riforma, prevede, secondo
               una ratio chiaramente sanzionatoria, che se sono convenuti interessi usurari  la clausola
                                                                                  7
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               è nulla e non sono dovuti interessi .
                    Sul  versante  penale,  la  riforma  si  pose  l’obiettivo  di  sanare  le  criticità
               riscontrate e superare l’eccessivo soggettivismo che caratterizzava la fattispecie
               definita dal Codice Rocco, introducendo parametri oggettivi di rilevazione del
               tasso usuraio.
                    Ai sensi dell’attuale formulazione dell’art. 644 c.p., eliminato ogni riferi-
               mento allo “stato di bisogno” o a “condizioni di difficoltà economica o finan-
               ziaria”, il reato di usura si configura ogni qualvolta vengano dati o promessi
               interessi oltre al limite stabilito dalla legge (art. 644, comma 3, c.p.).
                    In tal senso si parla di usura “presunta”, in contrapposizione all’usura “in
               concreto”, prevista nella seconda parte del comma 3 dell’art. 644 c.p. e afferente
               a una controprestazione che, sebbene inferiore al limite normativamente previ-
               sto, risulti sproporzionata rispetto alla prestazione ricevuta in considerazione
               della  difficoltà  economica  e  finanziaria  in  cui  si  trovava  il  promittente  al
               momento della pattuizione .
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                    Il concetto di usura muta in maniera sostanziale giacché accanto alla protezione
               del singolo, vengono senz’altro in gioco anche - e forse soprattutto - gli interessi collettivi al cor-
               retto funzionamento dei rapporti negoziali inerenti alla gestione del credito e alla regolare
               gestione dei mercati finanziari .
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                    In considerazione di ciò, sebbene collocato nel codice tra i delitti contro
               il patrimonio mediante frode, il reato di usura appare posto a tutela della cor-
               rettezza del mercato del credito e a garanzia dell’equilibrio tra prestazione e
               controprestazione,  incentrandosi  sul  pericolo  di  danno  finanziario  presuntivamente
               derivante dal mero superamento dei tassi soglia, senza richiedere alcun accertamento in merito
               all’effettivo pregiudizio patrimoniale subito dalla vittima .
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               7    Ai sensi dell’art. 1 del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modifiche, nella legge
                    28 febbraio 2001, n. 24, «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla
                    legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,
                    indipendentemente dal momento del loro pagamento».
               8    La precedente disciplina stabiliva la riduzione degli interessi usurari automaticamente al
                    tasso legale, in deroga al disposto dell’art. 1343 c.c. La nuova formulazione, più severa, sta-
                    bilisce una sorta di sanzione che si concretizza nella gratuità del mutuo usurario, non nella
                    nullità  della  pattuizione  che  avrebbe  comportato  un  sacrificio  per  il  mutuatario  (parte
                    debole).
               9    In questo caso l’accertamento di tali elementi è rimesso alla discrezionalità del giudice (C.
                    Cass. Pen., Sez. II, n. 26214, del 25 maggio 2017).
               10   C. Cass., Sez. II Pen., sen. n. 20148 del 18 marzo 2003.
               11   Maria  Beatrice  Magro,  Riflessioni  penalistiche  in  tema  di  usura  bancaria,  in  Diritto  Penale
                    Contemporaneo, fascicolo 3/2017, p. 55, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org.

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