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DALL’USURA COME PECCATO CONTRO DIO ALL’USURA BANCARIA
In ambito civile l’art. 1815, comma 2, c.c. post riforma, prevede, secondo
una ratio chiaramente sanzionatoria, che se sono convenuti interessi usurari la clausola
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è nulla e non sono dovuti interessi .
Sul versante penale, la riforma si pose l’obiettivo di sanare le criticità
riscontrate e superare l’eccessivo soggettivismo che caratterizzava la fattispecie
definita dal Codice Rocco, introducendo parametri oggettivi di rilevazione del
tasso usuraio.
Ai sensi dell’attuale formulazione dell’art. 644 c.p., eliminato ogni riferi-
mento allo “stato di bisogno” o a “condizioni di difficoltà economica o finan-
ziaria”, il reato di usura si configura ogni qualvolta vengano dati o promessi
interessi oltre al limite stabilito dalla legge (art. 644, comma 3, c.p.).
In tal senso si parla di usura “presunta”, in contrapposizione all’usura “in
concreto”, prevista nella seconda parte del comma 3 dell’art. 644 c.p. e afferente
a una controprestazione che, sebbene inferiore al limite normativamente previ-
sto, risulti sproporzionata rispetto alla prestazione ricevuta in considerazione
della difficoltà economica e finanziaria in cui si trovava il promittente al
momento della pattuizione .
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Il concetto di usura muta in maniera sostanziale giacché accanto alla protezione
del singolo, vengono senz’altro in gioco anche - e forse soprattutto - gli interessi collettivi al cor-
retto funzionamento dei rapporti negoziali inerenti alla gestione del credito e alla regolare
gestione dei mercati finanziari .
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In considerazione di ciò, sebbene collocato nel codice tra i delitti contro
il patrimonio mediante frode, il reato di usura appare posto a tutela della cor-
rettezza del mercato del credito e a garanzia dell’equilibrio tra prestazione e
controprestazione, incentrandosi sul pericolo di danno finanziario presuntivamente
derivante dal mero superamento dei tassi soglia, senza richiedere alcun accertamento in merito
all’effettivo pregiudizio patrimoniale subito dalla vittima .
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7 Ai sensi dell’art. 1 del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modifiche, nella legge
28 febbraio 2001, n. 24, «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla
legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,
indipendentemente dal momento del loro pagamento».
8 La precedente disciplina stabiliva la riduzione degli interessi usurari automaticamente al
tasso legale, in deroga al disposto dell’art. 1343 c.c. La nuova formulazione, più severa, sta-
bilisce una sorta di sanzione che si concretizza nella gratuità del mutuo usurario, non nella
nullità della pattuizione che avrebbe comportato un sacrificio per il mutuatario (parte
debole).
9 In questo caso l’accertamento di tali elementi è rimesso alla discrezionalità del giudice (C.
Cass. Pen., Sez. II, n. 26214, del 25 maggio 2017).
10 C. Cass., Sez. II Pen., sen. n. 20148 del 18 marzo 2003.
11 Maria Beatrice Magro, Riflessioni penalistiche in tema di usura bancaria, in Diritto Penale
Contemporaneo, fascicolo 3/2017, p. 55, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org.
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