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DOTTRINA




                  Appare chiaro come in tale contesto, il bene che l’ordinamento si trovò a
             dover tutelare valicasse i confini del rapporto tra privati, non trattandosi più di
             un delitto lesivo del solo patrimonio del singolo, ma dell’intero sistema econo-
             mico, capace di erodere la libertà di autodeterminazione contrattuale e le dina-
             miche concorrenziali.
                  L’aumento della rilevanza criminale e delle sue interferenze nell’economia
             reale, portarono il legislatore, all’interno di un più ampio programma di contra-
             sto all’attività mafiosa delineato dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ad una prima
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             novella con cui oltre ad inasprire la pena edittale , furono introdotti un terzo
             comma nell’art. 644 c. p., che prevedeva un’aggravante nel caso in cui il reato
             fosse perpetrato nell’ambito di attività professionalmente organizzate, nonché
             la fattispecie dell’usura “impropria” (art. 644-bis c.p.), autonoma e sussidiaria
             rispetto all’usura ex art. 644 c.p., nel caso di prestito usuraio nei confronti di un
             imprenditore o un professionista in condizioni di difficoltà economica o finanziaria .
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                  In ragione della più sfumata situazione di debolezza del contraente l’usura
             impropria era più semplice da dimostrare, ma assoggettata ad una pena inferio-
             re a quella dell’usura propria, aspetto in aperto contrasto con il fine ultimo di
             lotta alla criminalità organizzata del legislatore, in quanto puniva in maniera più
             lieve l’usura commessa ai danni di un imprenditore da un’organizzazione mafio-
             sa rispetto al piccolo prestito concesso dal semplice usuraio.
                  L’esigenza di una più incisiva riforma, necessaria a fronteggiare la crescen-
             te emergenza criminale, portò all’emanazione, pochi anni dopo, della legge 7
             marzo 1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura.

             3. La legge 108/1996
                  Con la legge 108/96, si assisté ad un intervento globale e multidimensio-
             nale  in  materia  di  usura  che,  alla  completa  riformulazione  dell’art.  644  c.p.,
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             affiancò un impianto di previsioni normative volte al contrasto del fenomeno .

             4    L’aumento della pena fece rientrare l’usura nella competenza del tribunale (precedentemente
                  competenza del pretore), con conseguente assegnazione delle relative indagini agli uffici della
                  procura già competenti ad indagare sui reati della criminalità organizzata e applicabilità delle
                  misure cautelari coercitive in corso di procedimento penale, in precedenza escluse dall’art.
                  280, c.p.p.
             5    Requisito meno intenso rispetto allo “stato di bisogno”, in cui rientravano anche una situazio-
                  ne meno gravosa e meno compromessa, tale da non costituire quell’impellente assillo per il soggetto passivo
                  necessario all’integrazione dell’usura propria, Francesco Mucciarelli, Commento all’art. 11-quinquies del
                  d.l. 8 giugno 1992, n. 306, in Legislazione Penale, 1993, p. 140.
             6    Si fa per esempio riferimento alla possibilità di ricorrere alle intercettazioni telefoniche e
                  ambientali nei procedimenti per imputazioni di usura, all’ampliamento delle ipotesi di confi-
                  sca, alla costituzione di un fondo dedicato al sostegno delle vittime e all’introduzione di
                  norme civili a carattere sanzionatorio/preventivo.

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