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DALL’USURA COME PECCATO CONTRO DIO ALL’USURA BANCARIA
Molti autori hanno evidenziato come la complessa procedura di individua-
zione dei tassi soglia rappresenti al contempo la forza e il limite della riforma del
1996, avendo generato fin dalla sua entrata in vigore numerosi problemi appli-
cativi e interpretativi , primo fra tutti la lettura dell’art. 644 c.p. come una
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“norma in bianco” in quanto, per determinare il contenuto concreto del precetto
penale, è necessario far riferimento ai risultati di una procedura amministrativa.
I dubbi in merito all’incostituzionalità del combinato disposto degli artt.
644, comma 3, c.p. e 2, legge 108/96 per contrasto con l’art. 25 Cost., risultano
oggi superati sia in dottrina che nella consolidata giurisprudenza di legittimità
in seguito a significative sentenze della Corte di Cassazione in merito, che
hanno chiarito come la norma amministrativa nei fatti non integra la norma
incriminatrice, in quanto non descrive né la figura astratta del reato né la scelta
politico-criminale in essa racchiusa. Con la sentenza n. 20148 del 18 marzo
2003 la C. Cass. Pen., Sez. II, ha osservato che il principio della riserva di legge è rispet-
tato in quanto la suddetta legge indica analiticamente il procedimento per la determinazione
dei tassi soglia, affidando al Ministro del Tesoro solo il limitato ruolo di «fotografare», secon-
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do rigorosi criteri tecnici, l’andamento dei tassi finanziari .
Di più difficile risoluzione è stato il dibattito relativo ai margini di discre-
zionalità tecnica relativi, oltre che alla classificazione delle operazioni di credito,
alla rilevazione statistica dei tassi medi (TEGM). Infatti, sebbene l’art. 644,
comma 4, c.p. preveda che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene
conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per impo-
ste e tasse, collegate alla erogazione del credito, dove per tasso di interesse è inteso quel-
lo in concreto applicato al cliente (TEG), nella rilevazione statistica (e quindi
nella determinazione del TEGM) la Banca d’Italia ha facoltà di scegliere la
metodologia di raccolta e organizzazione dei dati da aggregare, con la possibi-
lità di escludere alcuni costi. In particolare, le specifiche Istruzioni emanate
dalla Banca d’Italia ai fini delle segnalazioni periodiche e della rilevazione dei
tassi medi di mercato hanno per anni proposto interpretazioni alquanto restrit-
tive delle voci da inserire nel calcolo degli interessi ai fini della determinazione
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del TEGM , interpretazioni a cui, ai sensi della normativa di settore, gli inter-
mediari finanziari erano vincolati anche per la verifica del rispetto del limite
soglia.
14 Roberto Marcelli, Soglie d’usura: prime riflessioni sui parametri di determinazione, 2011, p. 5, in
AssoCTU, https://www.assoctu.it/dottrina/articolo/soglie-dusura-prime-riflessioni-sui-
parametri-di-determinazione.
15 C. Cass. Sez. II, n. 12028, 19 febbraio 2010; C. Cass. Sez., II n. 28743, 14 maggio 2010.
16 Tra queste le commissioni di massimo scoperto relative ai conti correnti bancari.
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