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DOTTRINA
Il doppio uso delle Istruzioni della Banca d’Italia sia ai fini della rilevazio-
ne del TEGM che per la verifica del TEG creava un meccanismo intrinseca-
mente viziato in quanto, se da un lato ridurre il numero di voci di costo da com-
putare nel calcolo del TEGM evitava il matematico generarsi di un tasso soglia
eccessivamente elevato (in contrasto con i fini di tutela perseguiti), dall’altro
violava la norma penale nella misura in cui è previsto che il TEG debba ricom-
prendere ogni onere legato all’erogazione del credito. In seguito alla legge
2/2009 la Banca d’Italia ha adeguato le proprie Istruzioni ampliando il novero
di spese e oneri da includere nel calcolo del TEGM, così da incrementare la tra-
sparenza sul mercato del credito e rendere applicabile il cosiddetto principio di
simmetria tra TEGM e TEG , nel rispetto della normativa primaria.
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Più di recente le Sezioni Unite Civili, nella sentenza n. 19597/2020, hanno
ribadito l’orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vinco-
lato dal contenuto della normazione secondaria nell’esercizio suo potere-dovere ermeneutico.
L’introduzione di un valore-soglia al di là del quale si configura automati-
camente la condotta pericolosa (quindi l’usura) non consente una graduazione
dell’offesa, sussistendo l’elemento oggettivo anche in presenza di minimi sco-
stamenti. La gravità del fatto risulta quindi stimabile solamente sul piano sog-
gettivo, verificando l’esistenza di dolo (onde evitare di dilatare esageratamente i
comportamenti rilevanti per il reato de quo). Il delitto di usura presunta è puni-
bile a titolo di dolo generico, fatto coincidere con la consapevolezza dell’agente
di aver concluso un’operazione finanziaria ad un tasso di interesse superiore al
tasso-soglia normativamente previsto.
La C. Cass. Pen., Sez. II, nella sentenza 19 febbraio 2010, n. 12028, indi-
vidua dei requisiti atti ad indirizzare la verifica della sussistenza dell’elemento
soggettivo: la minima entità dei superamenti del tasso soglia rispetto alle cifre movimentate
nei conti, la episodicità dei superamenti stessi nel corso di rapporti bancari analizzati per un
lungo lasso temporale[…], la presenza di normativa secondaria di settore, solo successivamente
rivisitata dalla Banca d’Italia, la certezza rappresentata dalla controprova che, in applicazio-
ne della contraddittoria normativa secondaria di settore, non vi sono stati superamenti, costi-
tuiscono granitici indici fattuali che depongono per la certa insussistenza dell’elemento psicolo-
gico, non potendosi, in loro presenza, ragionevolmente ritenere la sussistenza della consapevo-
lezza e volontà di porre in essere una condotta usuraria.
La durata, molto spesso pluridecennale, dei rapporti bancari che possono
essere connotati da usura aveva inoltre fatto emergere criticità in merito al
momento di riferimento per la rilevazione dell’usurarietà del tasso, con conseguente
17 Alla base di ogni procedimento comparativo che per logica necessita di omogeneità dei ter-
mini di raffronto.
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