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LA FUNZIONE DEL CONTROLLO INDIPENDENTE DELLA CORTE DEI CONTI
sempre è controllo sul Governo e per il Governo, ma che è soprattutto è controllo per il
Parlamento».
Così egli finisce per soffermarsi sulla situazione, sullo stato d’animo che
vivono i Magistrati di allora: «Contro ogni nichilismo e frustrazione che ci insidiano …
non possiamo, non dobbiamo sottacere o sottovalutare quanto cammino è stato già percorso
nel nuovo ordinamento, in termini di normazione e di relazioni, e cioè in termini di
Costituzione formale e di Costituzione materiale, a riguardo di funzioni e attribuzioni della
Corte, da una parte, e di status e di garanzie dei magistrati della Corte, dall’altra».
3.2. Sullo status e sulle garanzie da assicurare ai Magistrati della Corte dei
conti, Carbone mette in evidenza le anomalie ancora (allora) esistenti: «Vero è
che per status, garanzie e trattamento dei magistrati della Corte si è proceduto più per riflesso
e per lucro di svolgimenti istituzionali e di presidi introdotti a valenza generale nell’ordina-
mento, per le magistrature tutte, e non ancora di adeguamento e di riassetto di un Istituto che
resta anticamente ordinato, in una architettura per più aspetti anacronistica, inadeguata e spe-
requata».
Invece, per ciò che riguarda le funzioni che potrebbero considerarsi
“nuove” rispetto al passato, il relatore sottolinea il fatto che «un importante tratto
di cammino è stato percorso nello svolgimento di prescrizioni nuove, inedite o comunque signi-
ficativamente innovative dettate in Costituzione. … basti ricordare, …, la legge n. 259 del
1958 che ha fondato il controllo della Corte dei conti sugli enti cui lo Stato contributivamente
partecipa e la più recente legge che ha istituito … la Sezione per il controllo sugli Enti locali ;
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basti ricordare, …, la compatta e coerente serie di decisioni della Corte Costituzionale che ha
dato senso, dimensione e significato alla speciale … giurisdizione contabile…».
Poi, l’annuncio di un “nuovo mondo” …
«Ma molto cammino resta da percorrere.
Sul piano delle funzioni innanzitutto. Già una migliore lettura del dato costituzionale,
già la sollecitazione venuta dallo stesso circuito istituzionale entro il quale la Corte è inserita
e al cui servizio esercita le sue attribuzioni di controllo (basti ricordare la riforma dei regola-
menti parlamentari del 1971), già l’orgoglio la consapevolezza e la cultura nuova della Corte
hanno negli anni rinforzato e in qualche misura riequilibrato il peso del controllo referente
rispetto a quello … preponderante del controllo interferente. Ma in questa direzione il più
del cammino è ancora da percorrere».
8 Sulla struttura e sul ruolo della “Sezione Enti Locali” della Corte dei conti, v., ex multis,
Rosario Scalia, voce Corte dei conti in Annuario delle autonomie locali (anni1989-1990-1991-1992),
Edizioni delle Autonomie, Roma; Idem (a cura di), Prima della Sezione centrale delle Autonomie:
nascita ed evoluzione della Sezione centrale degli Enti Locali, dossier n. 4.1.1, in Collana “Politiche pub-
bliche gestione controllo”, ed. Istituto Max Weber, 2000-2008, Roma-Acireale, pp. 1-46 (S.
Buscema) e pp.101-106 (F. Garri).
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