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DOTTRINA




                  Ma ben presto si è fatta strada una diversa e più pregnante lettura del nuovo disegno
             costituzionale, che ha colto, al di là dell’intento di consolidamento costituzionale di un pree-
             sistente antico e glorioso Istituto di controllo e di garanzia dell’ordinamento, le prevalenti con-
             notazioni di novità e - se vogliamo - di promozione istituzionale inscritte - e non solo per
             implicito - nel disegno della Costituzione: novità non solo nella struttura e nella costituzione
             dell’organo, ma ben anche nelle funzioni ad esso intestate e nelle relazioni istituzionali nelle
             quali esso si colloca; novità nelle garanzie di autonomia e di indipendenza dell’organo e dei
             magistrati che lo costituiscono (tale tipo di novità sarà rintracciabile nella legge 13
             aprile 1988, n. 117, cioè a un anno circa dalla sua nomina); novità nella generalità,
             pregnanza e integrazione delle sue funzioni di controllo e giurisdizionali (la novità in que-
             sto campo si realizzerà con le leggi n.19 e n. 20 del 14 gennaio 1994, cioè a
             distanza di 7 anni dalla sua nomina a Presidente della Corte dei conti); novità
             nella duplice ma ben diversificata interrelazione ausiliaria con Governo e Parlamento.
                  Novità sostanziali, non mero consolidamento o perfezionamento di struttura e di fun-
             zioni».
                  Non soddisfatto della spiegazione data sotto il profilo storico, egli cerca di
             individuare le ragioni del mancato dispiegamento delle novità che l’evoluzione
             del governare il Paese aveva portato con sé: «Novità che non sono state invero tutte
             di facile e complessiva lettura e nemmeno di facile e incontroversa introduzione nell’ordina-
             mento.
                  E ciò non solo per le inerzie e per gli attriti che aggravano l’intelligenza e che contra-
             stano la vigenza effettiva di ogni incisiva e ambiziosa innovazione istituzionale, ma anche -
             bisogna concederlo - per una persistente intrinseca e irriducibile ambiguità-ambivalenza della
             identificazione istituzionale della Corte, anche nel nuovo ordinamento e direi forse più che mai
             nel nostro nuovo ordinamento.
                  Perché ambiguità, perché ambivalenza? Non vi è dubbio che la Corte non solo per tradi-
             zione … è organo di controllo e di giurisdizione e perciò è organo di garanzia, garanzia di legit-
             timità degli atti amministrativi, dell’azione amministrativa, della gestione della pubblica finan-
             za. È quindi nel nostro ordinamento uno dei cosiddetti organi dell’unità, posti a presidio e
             garanzia dell’unità dell’ordinamento, degli interessi generali della comunità ordinata, del rispetto
             delle regole entro le quali debbono e possono convivere i conflitti, gli interessi in conflitto…
                  È organo di unità e di garanzia a un livello diverso e in misura diversa, eppure come
             lo  sono  gli  altri  sommi  organi  dell’unità,  dal  Presidente  della  Repubblica  alla  Corte
             Costituzionale … Ebbene questo organo di controllo e di garanzia … è pure conteso in
             Costituzione in un rapporto strutturale ed essenziale di ausiliarietà con i due massimi organi
             dell’indirizzo e del governo.
                  È questo, pure, un rapporto non dissimulabile né declinabile, intrinseco alla sua stessa
             funzione prima ed essenziale di organo di controllo, che non è mai controllo per sé, ma che

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