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DOTTRINA
Ma ben presto si è fatta strada una diversa e più pregnante lettura del nuovo disegno
costituzionale, che ha colto, al di là dell’intento di consolidamento costituzionale di un pree-
sistente antico e glorioso Istituto di controllo e di garanzia dell’ordinamento, le prevalenti con-
notazioni di novità e - se vogliamo - di promozione istituzionale inscritte - e non solo per
implicito - nel disegno della Costituzione: novità non solo nella struttura e nella costituzione
dell’organo, ma ben anche nelle funzioni ad esso intestate e nelle relazioni istituzionali nelle
quali esso si colloca; novità nelle garanzie di autonomia e di indipendenza dell’organo e dei
magistrati che lo costituiscono (tale tipo di novità sarà rintracciabile nella legge 13
aprile 1988, n. 117, cioè a un anno circa dalla sua nomina); novità nella generalità,
pregnanza e integrazione delle sue funzioni di controllo e giurisdizionali (la novità in que-
sto campo si realizzerà con le leggi n.19 e n. 20 del 14 gennaio 1994, cioè a
distanza di 7 anni dalla sua nomina a Presidente della Corte dei conti); novità
nella duplice ma ben diversificata interrelazione ausiliaria con Governo e Parlamento.
Novità sostanziali, non mero consolidamento o perfezionamento di struttura e di fun-
zioni».
Non soddisfatto della spiegazione data sotto il profilo storico, egli cerca di
individuare le ragioni del mancato dispiegamento delle novità che l’evoluzione
del governare il Paese aveva portato con sé: «Novità che non sono state invero tutte
di facile e complessiva lettura e nemmeno di facile e incontroversa introduzione nell’ordina-
mento.
E ciò non solo per le inerzie e per gli attriti che aggravano l’intelligenza e che contra-
stano la vigenza effettiva di ogni incisiva e ambiziosa innovazione istituzionale, ma anche -
bisogna concederlo - per una persistente intrinseca e irriducibile ambiguità-ambivalenza della
identificazione istituzionale della Corte, anche nel nuovo ordinamento e direi forse più che mai
nel nostro nuovo ordinamento.
Perché ambiguità, perché ambivalenza? Non vi è dubbio che la Corte non solo per tradi-
zione … è organo di controllo e di giurisdizione e perciò è organo di garanzia, garanzia di legit-
timità degli atti amministrativi, dell’azione amministrativa, della gestione della pubblica finan-
za. È quindi nel nostro ordinamento uno dei cosiddetti organi dell’unità, posti a presidio e
garanzia dell’unità dell’ordinamento, degli interessi generali della comunità ordinata, del rispetto
delle regole entro le quali debbono e possono convivere i conflitti, gli interessi in conflitto…
È organo di unità e di garanzia a un livello diverso e in misura diversa, eppure come
lo sono gli altri sommi organi dell’unità, dal Presidente della Repubblica alla Corte
Costituzionale … Ebbene questo organo di controllo e di garanzia … è pure conteso in
Costituzione in un rapporto strutturale ed essenziale di ausiliarietà con i due massimi organi
dell’indirizzo e del governo.
È questo, pure, un rapporto non dissimulabile né declinabile, intrinseco alla sua stessa
funzione prima ed essenziale di organo di controllo, che non è mai controllo per sé, ma che
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