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DOTTRINA
La VI direttiva prevede la modifica degli ordinamenti interni mediante
l’adozione di circostanze aggravanti qualora il reato di riciclaggio sia commesso
da un’organizzazione criminale, quando il reo sia destinatario di obblighi in
materia di antiriciclaggio o qualora lo abbia commesso nell’esercizio della pro-
pria attività professionale e se i beni riciclati abbiano un alto valore o proven-
gano da attività criminose gravi. Altresì la direttiva ribadisce la previsione di
responsabilità a carico dell’ente o della persona giuridica, nel caso in cui le con-
dotte siano commesse nell’interesse o a vantaggio delle stesse da parte di chi ne
esercita poteri dirigenziali o anche per carenza nella sorveglianza o controllo
che ne abbiano, quindi, agevolato l’attività di riciclaggio.
Doveroso è osservare che molti aspetti sopra citati sono già presenti nel
nostro ordinamento quali la modifica al codice penale per cui non è più richie-
sta alcuna condizione di procedibilità per perseguire il riciclaggio o la ricettazio-
ne commessi all’estero da cittadini italiani, ovvero, la modifica della definizione
dei reati presupposto per le ipotesi di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni
di provenienza illecita ed autoriciclaggio, che vengono estese ai delitti colposi e
a quelli contravvenzionali, purché puniti con pena edittale dell’arresto superiore
nel minimo a sei mesi e nel massimo a un anno.
Per quanto attiene, invece, alla responsabilità amministrativa a carico di
enti o persone giuridiche è stato normato dal d.lgs. 231/2001.
Il nostro legislatore, pertanto, risulta molto attento alla materia afferente il
riciclaggio visto che ha apportato autonomamente ulteriori istituti quali ad
esempio l’art. 648 quater c.p. che prevede la confisca obbligatoria del prodotto
e profitto anche nella forma per equivalente, alla quale nella fase delle indagini
preliminari corrisponde il sequestro preventivo nelle medesime forme (art. 321,
comma 2 e 2-bis c.p.p.), e per interposta persona, con possibilità per il Pubblico
Ministero di compiere indagini patrimoniali finalizzare all’applicazione della
speciale misura ablatoria anche oltre il termine di quelle preliminari.
Sempre per quanto attiene alle modifiche nel nostro ordinamento si rap-
presenta l’ultima modifica apportata dalla legge 22/2022 recante disposizioni in
materia di reati contro il patrimonio culturale, che ha introdotto nel nostro
codice penale ulteriori reati specifici:
art. 518 quater “ricettazione di beni culturali”;
art. 518 quinquies “impiego di beni culturali provenienti da delitto”;
art. 518 sexies “riciclaggio di beni culturali”;
art. 518 septies “autoriciclaggio di beni culturali”.
In ultimo, tracciando le innovazioni apportate grazie agli interventi della
Comunità Europea è doveroso citare l’istituzione, ai sensi del regolamento UE
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