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L’IMPIEGO DI MODELLI ECONOMETRICI IN SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE
                                 NELLA LOTTA AL FENOMENO DEL RICICLAGGIO




               fornendo altresì le modalità di trasmissione e consentendo, altresì, anche la pos-
               sibilità di sospendere l’operazione salvo diverso avviso di legge.
                    Difatti, tali indicatori, forniti a titolo esemplificativo e non esaustivo, di
               comportamenti della clientela potenzialmente connotati da elementi che faccia-
               no sospettare di riciclaggio o di finanziamento di terrorismo, costituiscono un
               importantissimo  feedback  per  il  settore  operativo  degli  interessi  segnalanti,
               risultando in parte costituiti sulla base di esperienze da loro stessi maturate. I
               dati sono, quindi, elaborati dalla U.I.F., il cui compito è, appunto, quello di ela-
               borare, aggiornare e proporre tali indicatori di anomalia ma i documenti ven-
               gono emanati con provvedimenti formali dalle diverse autorità individuate a
               seconda del soggetto obbligato e sono rispettivamente competenti:
                      la Banca di Italia per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti eser-
               centi attività finanziaria;
                      il Ministero della Giustizia per i professionisti sentiti i rispettivi ordini
               professionali;
                      il  Ministero  dell’Interno  per  i  restanti  soggetti  non  finanziari  e  le
               Pubbliche Amministrazioni.
                    Si comprende, quindi, come risulti fondamentale, in tale contesto, l’impie-
               go di modelli statistici per lo studio e la disamina di operazioni bancarie.

                    2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compio-
                    no l’operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione
                    di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l’operazione debba essere eseguita in
                    quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero nei casi in cui l’esecuzione del-
                    l’operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi
                    in cui il differimento dell’operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti
                    obbligati, dopo aver ricevuto l’atto o eseguito l’operazione, ne informano immediatamente
                    la UIF;
                    3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descri-
                    zione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tem-
                    pestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalità di cui all’articolo
                    6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni
                    sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse;
                    4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai
                    loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costi-
                    tuiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in
                    sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime
                    comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui
                    che le effettua non sia a conoscenza dell’attività criminosa sottostante e a prescindere dal
                    fatto che l’attività illegale sia stata realizzata;
                    5. L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le
                    informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso
                    dell’esame della posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresen-
                    tanza del medesimo in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale
                    procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati
                    ai sensi di legge, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali infor-
                    mazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

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