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L’IMPIEGO DI MODELLI ECONOMETRICI IN SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE
NELLA LOTTA AL FENOMENO DEL RICICLAGGIO
fornendo altresì le modalità di trasmissione e consentendo, altresì, anche la pos-
sibilità di sospendere l’operazione salvo diverso avviso di legge.
Difatti, tali indicatori, forniti a titolo esemplificativo e non esaustivo, di
comportamenti della clientela potenzialmente connotati da elementi che faccia-
no sospettare di riciclaggio o di finanziamento di terrorismo, costituiscono un
importantissimo feedback per il settore operativo degli interessi segnalanti,
risultando in parte costituiti sulla base di esperienze da loro stessi maturate. I
dati sono, quindi, elaborati dalla U.I.F., il cui compito è, appunto, quello di ela-
borare, aggiornare e proporre tali indicatori di anomalia ma i documenti ven-
gono emanati con provvedimenti formali dalle diverse autorità individuate a
seconda del soggetto obbligato e sono rispettivamente competenti:
la Banca di Italia per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti eser-
centi attività finanziaria;
il Ministero della Giustizia per i professionisti sentiti i rispettivi ordini
professionali;
il Ministero dell’Interno per i restanti soggetti non finanziari e le
Pubbliche Amministrazioni.
Si comprende, quindi, come risulti fondamentale, in tale contesto, l’impie-
go di modelli statistici per lo studio e la disamina di operazioni bancarie.
2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compio-
no l’operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione
di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l’operazione debba essere eseguita in
quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero nei casi in cui l’esecuzione del-
l’operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi
in cui il differimento dell’operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti
obbligati, dopo aver ricevuto l’atto o eseguito l’operazione, ne informano immediatamente
la UIF;
3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descri-
zione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tem-
pestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalità di cui all’articolo
6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni
sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse;
4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai
loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costi-
tuiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in
sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime
comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui
che le effettua non sia a conoscenza dell’attività criminosa sottostante e a prescindere dal
fatto che l’attività illegale sia stata realizzata;
5. L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le
informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso
dell’esame della posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresen-
tanza del medesimo in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale
procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati
ai sensi di legge, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali infor-
mazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
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