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L’IMPIEGO DI MODELLI ECONOMETRICI IN SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE
                                 NELLA LOTTA AL FENOMENO DEL RICICLAGGIO




                    La complessità del fenomeno risiede nella sua ampia diffusione anche a
               livello internazionale, anche in considerazione della interconnessione tra le varie
               economie  mondiali,  costituendo  appunto  una  seria  minaccia  per  il  regolare
               andamento dei mercati economico-finanziari. Spesso il rientro del denaro, pro-
               veniente da altre attività delittuose, per il tramite di paesi esteri, consentirebbe
               un minor controllo da parte delle autorità preposte anche profittando di regimi
               fiscali più favorevoli e propensi a ricevere liquidità nel proprio sistema.
                    La portata internazionale del fenomeno delittuoso era stata già intuita dal
               visionario esponente alla lotta alla criminalità organizzata, il giudice Giovanni
               Falcone, il quale già più di trent’anni orsono invocava una cooperazione inter-
               nazionale.
                    L’ONU ha raccolto questo lascito di uno dei più fulgidi esempi della lotta
               alla mafia, dando vita al Protocollo delle Nazioni Unite contro la criminalità
               organizzata  transnazionale.  Sottoscritto  a  Palermo  il  15  dicembre  2000,  ed
               entrato in vigore il 29 settembre 2003, conta ad oggi l’adesione di 190 stati.
                    Nel  nostro  ordinamento  questo  protocollo,  sancito  con  la  legge
               146/2006, ha portato importantissime novità quali tecniche investigative spe-
               ciali,  le  consegne  controllate,  la  sorveglianza  elettronica,  le  operazioni  sotto
               copertura,  la  protezione  dei  testimoni,  l’analisi  criminale  e  la  prevenzione.
               Soprattutto le investigazioni comuni svolte costituiscono uno dei più efficaci
               strumenti di cooperazione contro le organizzazioni criminali transnazionali.
                    Nel codice penale è stato inserito, altresì, l’art. 61-bis “circostanza aggra-
               vante del reato transnazionale” , poiché ritenuta più grave la portata internazio-
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               nale della fattispecie delittuosa, elemento di criticità nell’inquadramento della
               territorialità della stessa e quindi dell’attribuzione delle competenze dell’A.G.
               precostituito per legge.
                    Uno degli strumenti più utili che consentono di rilevare e contrastare il
               fenomeno  del  riciclaggio  è  costituito  attraverso  una  limitazione  dell’uso  del
               contante, adempimento strumentale per rendere tracciabili i pagamenti sopra
               una determinata soglia attraverso banche o altri intermediari finanziari ed ulte-
               riori soggetti obbligati all’identificazione, alla verifica della clientela, alla regi-
               strazione delle operazioni successivamente esaminate, la loro conservazione.
                    Queste attività consentono l’esercizio della segnalazione delle operazioni
               sospette (SOS), di cui il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità e
               natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsiasi

               1    Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella
                    commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impe-
                    gnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si
                    applica altresì il secondo comma dell’articolo 416-bis 1.

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