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DOTTRINA
altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate,
tenuto conto anche della capacità economica o dell’attività svolta dai soggetti cui
le operazioni sono riferite. La peculiarità del ricorso di tale segnalazione è da
attribuire all’esclusione ex lege per il segnalante di responsabilità di ogni genere,
non costituendo violazione degli obblighi di segretezza. Oltre agli istituti bancari,
l’obbligo delle segnalazioni ricade anche in capo ai professionisti (avvocati,
notai), i quali procederanno mediante i rispettivi ordini di appartenenza o diret-
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tamente all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (U.I.F.) sempre e
comunque in via telematica (artt. 37 e 38, n. 6, del d.lgs. 231/2007). Gli ordini di
appartenenza, qualora attivati, procederanno nelle medesime modalità all’inoltro
delle segnalazioni, omettendo però il nominativo del segnalante. L’anonimato è
tutelato anche dalla stessa A.G., con riferimento al P.M. prevedendosi peculiari
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obblighi circa la riservatezza di una SOS . Potrebbe, però, la stessa superare tale
garanzia dell’anonimato mediante decreto motivato ex art. 248 c.p.p.
Le sopra citate misure di riservatezza sono state oggetto di intervento del
Legislatore che con l’art. 3, comma 1, del d.l. 228/2021 convertito nella legge
15/2022 (cosiddetto Decreto milleproroghe), rafforzandole ulteriormente e ina-
sprendo il quadro sanzionatorio di cui dell’art. 38, comma 3-bis, del d.lgs.
231/2007.
Orbene, le segnalazioni assumono una notevole importanza visto che
sono considerate fonti di innesco per un’attività investigativa il cui destinatario
è inizialmente l’U.I.F. che indirizza, quindi, agli organismi responsabili.
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L’articolo 35 del d.lgs. 231/2007 sancisce gli obblighi delle segnalazioni,
2 Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), istituita ai sensi del d.lgs. 231/2007 in
regime di autonomia operativa e gestionale presso la Banca d’Italia, è l’unità di intelligence
finanziaria italiana, autorità nazionale indipendente con funzioni di contrasto del riciclaggio
e del finanziamento del terrorismo.
3 Infatti il nominativo non comparirà né nel fascicolo del Pubblico Ministero né di quello del
dibattimento.
4 Art. 35 del d.lgs. 231/2007 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette): 1. I soggetti
obbligati, prima di compiere l’operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di
operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che
siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamen-
to del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano
da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle
operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza cono-
sciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e del-
l’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente
decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non ecce-
denti la soglia di cui all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di
importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La
UIF, con le modalità di cui all’articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodica-
mente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette;
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