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L’IMPIEGO DI MODELLI ECONOMETRICI IN SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE
                                 NELLA LOTTA AL FENOMENO DEL RICICLAGGIO




               norme per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
               dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, modifican-
               do il d.lgs. 231/2007. La stessa direttiva ha comportato anche la modifica del
               d.lgs. 109/2007 recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finan-
               ziamento del terrorismo e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicu-
               rezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, nonché le misu-
               re del congelamento dei fondi e di risorse economiche. Un’ulteriore modifica
               apportata nel nostro ordinamento, a seguito del recepimento della IV direttiva,
               è contenuta nel d.lgs. 195/2008 recante le modifiche ed integrazioni alla nor-
               mativa in materia valutaria in attuazione del regolamento UE 1889/2005, in
               tema di circolazione transfrontaliera di capitali. Il suddetto regolamento è stato
               abrogato dal successivo n. 1672/2018 che è in vigore dal 3 giugno 2021. Le
               innumerevoli modifiche hanno avuto l’obiettivo di armonizzare la normativa di
               settore anche alla luce dell’introdotta condotta delittuosa nel nostro ordinamen-
               to  dell’autoriciclaggio,  originariamente  prevista  come  violazione  di  natura
               amministrativa e quindi non intesa quale violazione della legge penale.
                    La V direttiva (dir. UE 2018/843), attuata con il d.lgs. 125/2019, ha pre-
               visto l’istituzione di archivi nazionali con informazioni sui conti bancari, simi-
               larmente a quanto già provvede l’Anagrafe dei rapporti finanziari. Sono stati,
               inoltre, estesi gli obblighi in materia di antiriciclaggio in ambito comunitario per
               settori già regolamentati in Italia, ad eccezione dei prestatori di servizi di cam-
               bio tra valute virtuali e quelli legali, nonché dei prestatori di servizi di portafo-
               glio digitale (galleristi, gestori di case d’asta e antiquari), visto che gli stessi sono
               già tenuti al rispetto delle regole di antiriciclaggio ai sensi del d.lgs. 90/2017. La
               più grande novità, quindi, apportata dalla V direttiva è che tutti i cittadini comu-
               nitari e le persone giuridiche dovranno essere resi identificabili in relazione al
               possesso di conti bancari e di pagamento. L’identificazione è resa possibile gra-
               zie a registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati da
               parte degli Stati dell’Unione Europea. Questi sistemi sono collegati fra di loro
               mediante interconnessione che segue le condizioni e le specifiche dettate dalla
               Commissione UE. Sempre con la V direttiva, si ottiene l’accessibilità al pubbli-
               co delle informazioni sul titolare effettivo ad esclusione delle persone incapaci
               o minori d’età ovvero qualora l’accesso esponga il titolare effettivo al rischio di
               gravi reati contro la persona o il patrimonio.
                    In ultimo, si annovera la VI direttiva (dir. UE 2018/1673) afferente alla
               lotta al riciclaggio mediante il ricorso al diritto penale, che doveva essere rece-
               pita entro il 3 dicembre 2020 e per la quale è in corso una procedura d’infrazio-
               ne avviata dalla Commissione UE contro l’Italia.


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