Page 132 - Rassegna 2024-3
P. 132
DOTTRINA
dissimulazione (layering stage): ossia l’accumulo di disponibilità frutto di una
molteplicità di operazioni finalizzate all’occultamento e/o alla dissimulazione
della provenienza illecita dei capitali;
rientro (integration stage): ovvero, l’ultima fase in cui il denaro, oramai rici-
clato, viene ulteriormente frazionato e reso non riconducibile all’origine, lenta-
mente ricollocato sul mercato, e quindi reinvestito e ripulito in attività econo-
miche/finanziarie lecite oppure fatto rientrare nel patrimonio criminale.
La fattispecie proposta nell’art. 648-bis del codice penale non costituisce
un assolutismo, stante l’esistenza di altri comportamenti volti a favorire, o rag-
giungere, i medesimi risultati in termine di occultamento delle risorse economi-
che derivanti dal crimine. Il Legislatore è intervenuto disciplinando le altre con-
dotte, al fine di colmare i vuoti normativi, e quindi di consentire un pieno eser-
cizio dell’azione penale.
Il reato di autoriciclaggio previsto dall’art. 648-ter 1 c.p. è stato introdotto
con la legge 186/2014 e in vigore dal 1° gennaio 2015. Lo stesso costituisce
un’autonoma fattispecie e differisce dal riciclaggio non per le modalità di ese-
cuzione, stante anche in questo caso la presenza dell’occultamento, ma soltanto
perché interviene il medesimo autore o il concorrente nel reato presupposto.
Pertanto, ai fini dell’integrazione del delitto di autoriciclaggio è necessario che
la condotta sia dotata di particolare capacità dissimulatoria e sia, quindi, idonea
a provare che l’autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto attua-
re un impiego finalizzato ad occultare l’origine illecita del denaro o dei beni
oggetto del profitto, sicché rilevano penalmente tutte le condotte di sostituzio-
ne che avvengono attraverso la re-immissione nel circuito economico-finanzia-
rio ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita (Cass.
Pen. Sez. 25979 del 4 maggio 2018).
Altra fattispecie autonoma prevista dal nostro ordinamento è quella disci-
plinata dall’art. 648 del codice penale, ossia l’impiego di denaro, beni e utilità di
provenienza illecita, ma in questo caso non si pone la condotta di ostacolare la
loro provenienza delittuosa. Esplicata tale differenza con altre fattispecie delit-
tuose, si rappresenta la complessità del reato di riciclaggio inteso quale delitto
contro il patrimonio, seppur la giurisprudenza ne fornisca una definizione
poliedrica, intendendolo quale reato plurioffensivo e quindi contro il patrimo-
nio, l’amministrazione della giustizia, la tutela dell’ordine pubblico e di quello
economico (così come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 302
del 19 luglio 2000). Infatti, l’attività di riciclaggio danneggia l’economia in quan-
to altera le regole e le condizioni concorrenziali dei mercati, minando la stabilità
e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso.
130