Page 132 - Rassegna 2024-3
P. 132

DOTTRINA




                    dissimulazione (layering stage): ossia l’accumulo di disponibilità frutto di una
             molteplicità di operazioni finalizzate all’occultamento e/o alla dissimulazione
             della provenienza illecita dei capitali;
                    rientro (integration stage): ovvero, l’ultima fase in cui il denaro, oramai rici-
             clato, viene ulteriormente frazionato e reso non riconducibile all’origine, lenta-
             mente ricollocato sul mercato, e quindi reinvestito e ripulito in attività econo-
             miche/finanziarie lecite oppure fatto rientrare nel patrimonio criminale.
                  La fattispecie proposta nell’art. 648-bis del codice penale non costituisce
             un assolutismo, stante l’esistenza di altri comportamenti volti a favorire, o rag-
             giungere, i medesimi risultati in termine di occultamento delle risorse economi-
             che derivanti dal crimine. Il Legislatore è intervenuto disciplinando le altre con-
             dotte, al fine di colmare i vuoti normativi, e quindi di consentire un pieno eser-
             cizio dell’azione penale.
                  Il reato di autoriciclaggio previsto dall’art. 648-ter 1 c.p. è stato introdotto
             con la legge 186/2014 e in vigore dal 1° gennaio 2015. Lo stesso costituisce
             un’autonoma fattispecie e differisce dal riciclaggio non per le modalità di ese-
             cuzione, stante anche in questo caso la presenza dell’occultamento, ma soltanto
             perché interviene il medesimo autore o il concorrente nel reato presupposto.
             Pertanto, ai fini dell’integrazione del delitto di autoriciclaggio è necessario che
             la condotta sia dotata di particolare capacità dissimulatoria e sia, quindi, idonea
             a provare che l’autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto attua-
             re un impiego finalizzato ad occultare l’origine illecita del denaro o dei beni
             oggetto del profitto, sicché rilevano penalmente tutte le condotte di sostituzio-
             ne che avvengono attraverso la re-immissione nel circuito economico-finanzia-
             rio ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita (Cass.
             Pen. Sez. 25979 del 4 maggio 2018).
                  Altra fattispecie autonoma prevista dal nostro ordinamento è quella disci-
             plinata dall’art. 648 del codice penale, ossia l’impiego di denaro, beni e utilità di
             provenienza illecita, ma in questo caso non si pone la condotta di ostacolare la
             loro provenienza delittuosa. Esplicata tale differenza con altre fattispecie delit-
             tuose, si rappresenta la complessità del reato di riciclaggio inteso quale delitto
             contro  il  patrimonio,  seppur  la  giurisprudenza  ne  fornisca  una  definizione
             poliedrica, intendendolo quale reato plurioffensivo e quindi contro il patrimo-
             nio, l’amministrazione della giustizia, la tutela dell’ordine pubblico e di quello
             economico (così come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 302
             del 19 luglio 2000). Infatti, l’attività di riciclaggio danneggia l’economia in quan-
             to altera le regole e le condizioni concorrenziali dei mercati, minando la stabilità
             e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso.

             130
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137