Page 122 - Rassegna 2024-3
P. 122

DOTTRINA




             di investimento: in tali operazioni, la prevenzione è di enorme importanza poi-
             ché i rimedi a disposizione degli investitori dopo la sottoscrizione delle quote
             di partecipazione risultano meno intensi rispetto ai classici strumenti costituiti
             dai prestiti e dalle garanzie.
                  Per quanto riguarda i prestiti tradizionali, di capitale importanza ai fini
             preventivi e repressivi è il contratto di finanziamento, concluso dalla Banca con
             le sue controparti pubbliche e private. Nel corso degli anni, sulla base dell’espe-
             rienza e sotto la spinta dell’evoluzione legislativa e dei nuovi standard bancari
             internazionali,  la  BEI  ha  integrato  nei  propri  contratti  una  serie  di  clausole
             costitutive di obblighi stringenti in tema di integrità a carico delle controparti,
             quali ad esempio quello di segnalare senza indugio eventi che possano determi-
             nare procedure e pronunce giurisdizionali penali, ovvero di consentire ispezioni
             ed accessi non solo ai servizi competenti della Banca ma anche ad altre istitu-
             zioni ed organi dell’UE quali la Corte dei conti europea, competente per il con-
                                                                    38
             trollo delle operazioni rilevanti per il bilancio dell’Unione , nel caso di inappli-
             cabilità diretta del diritto dell’Unione.
                  Alle procedure di controllo ex ante si affiancano quelle di monitoraggio ex
             post. Queste ultime assumono particolare rilevanza in tema di appalti, settore
             notoriamente esposto a fenomeni di corruttela, ove pertanto cruciale risulta il
             controllo sulle varie fasi della procedura, dalla progettazione allo svolgimento
             delle gare, fino agli stati di avanzamento e alla rendicontazione finale. Se negli
             Stati  membri  UE  la  BEI  può  fare  sostanziale  affidamento  sul  diritto
             dell’Unione e sull’efficacia dei controlli statali, diversa è la situazione con riferi-
             mento ai paesi extra-europei: in tali casi, pur se la responsabilità della gestione
             e dello svolgimento delle procedure incombe sulla stazione appaltante, la BEI
             si riserva il controllo del rispetto dei principi e delle regole europee in tema di
             appalti, richiamate nei contratti di finanziamento, e al termine dell’istruttoria
             emette la sua non-objection alla conclusione della procedura concorsuale naziona-
             le, quale condizione per la successiva erogazione del prestito .
                                                                       39
                  Accanto alle misure preventive, la Banca dispone di una serie di misure di
             carattere repressivo volte all’identificazione e alla sanzione di condotte illecite
             connesse alle proprie attività.


             38   Il controllo della Corte dei conti europea sulle operazioni della BEI è regolato dall’articolo
                  287 TFUE che rinvia a sua volta ad un accordo tripartito tra Banca, Corte e Commissione
                  europea. L’ultima versione di tale accordo è entrata in vigore nel novembre 2021, ed è con-
                  sultabile al sito: https://www.eib.org/attachments/publications/acctrip_en.pdf.
             39   La disciplina specifica della Banca in tema di finanziamento degli appalti pubblici è contenuta
                  nella  Guida  agli  appalti  (“Guide  to  procurement”),  consultabile  all’indirizzo:
                  https://www.eib.org/attachments/strategies/guide_to_procurement_en.pdf.

             120
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127