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DOTTRINA
di investimento: in tali operazioni, la prevenzione è di enorme importanza poi-
ché i rimedi a disposizione degli investitori dopo la sottoscrizione delle quote
di partecipazione risultano meno intensi rispetto ai classici strumenti costituiti
dai prestiti e dalle garanzie.
Per quanto riguarda i prestiti tradizionali, di capitale importanza ai fini
preventivi e repressivi è il contratto di finanziamento, concluso dalla Banca con
le sue controparti pubbliche e private. Nel corso degli anni, sulla base dell’espe-
rienza e sotto la spinta dell’evoluzione legislativa e dei nuovi standard bancari
internazionali, la BEI ha integrato nei propri contratti una serie di clausole
costitutive di obblighi stringenti in tema di integrità a carico delle controparti,
quali ad esempio quello di segnalare senza indugio eventi che possano determi-
nare procedure e pronunce giurisdizionali penali, ovvero di consentire ispezioni
ed accessi non solo ai servizi competenti della Banca ma anche ad altre istitu-
zioni ed organi dell’UE quali la Corte dei conti europea, competente per il con-
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trollo delle operazioni rilevanti per il bilancio dell’Unione , nel caso di inappli-
cabilità diretta del diritto dell’Unione.
Alle procedure di controllo ex ante si affiancano quelle di monitoraggio ex
post. Queste ultime assumono particolare rilevanza in tema di appalti, settore
notoriamente esposto a fenomeni di corruttela, ove pertanto cruciale risulta il
controllo sulle varie fasi della procedura, dalla progettazione allo svolgimento
delle gare, fino agli stati di avanzamento e alla rendicontazione finale. Se negli
Stati membri UE la BEI può fare sostanziale affidamento sul diritto
dell’Unione e sull’efficacia dei controlli statali, diversa è la situazione con riferi-
mento ai paesi extra-europei: in tali casi, pur se la responsabilità della gestione
e dello svolgimento delle procedure incombe sulla stazione appaltante, la BEI
si riserva il controllo del rispetto dei principi e delle regole europee in tema di
appalti, richiamate nei contratti di finanziamento, e al termine dell’istruttoria
emette la sua non-objection alla conclusione della procedura concorsuale naziona-
le, quale condizione per la successiva erogazione del prestito .
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Accanto alle misure preventive, la Banca dispone di una serie di misure di
carattere repressivo volte all’identificazione e alla sanzione di condotte illecite
connesse alle proprie attività.
38 Il controllo della Corte dei conti europea sulle operazioni della BEI è regolato dall’articolo
287 TFUE che rinvia a sua volta ad un accordo tripartito tra Banca, Corte e Commissione
europea. L’ultima versione di tale accordo è entrata in vigore nel novembre 2021, ed è con-
sultabile al sito: https://www.eib.org/attachments/publications/acctrip_en.pdf.
39 La disciplina specifica della Banca in tema di finanziamento degli appalti pubblici è contenuta
nella Guida agli appalti (“Guide to procurement”), consultabile all’indirizzo:
https://www.eib.org/attachments/strategies/guide_to_procurement_en.pdf.
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