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IL CONTRIBUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
                              ALLA LOTTA INTERNAZIONALE CONTRO LA CORRUZIONE




                    Prima  ancora  che  un’esigenza,  è  possibile  ravvisare  un  vero  e  proprio
               obbligo giuridico nell’articolo 18, paragrafo 1, dello Statuto BEI, che impone
               l’utilizzo dei fondi nella maniera più razionale nell’interesse dell’Unione.
                    Inserita a pieno titolo nell’architettura giuridica ed istituzionale dell’UE, la
               Banca opera sulla base del diritto dell’Unione, sostiene, come detto, gli obiettivi
               dell’UE, tra cui quello della prevenzione e della lotta alla criminalità , e l’azione
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               europea nel contesto internazionale, fondata sul rispetto dei principi della Carta
               delle Nazioni Unite e del diritto internazionale .
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                    La BEI ha dunque sviluppato la propria azione nel quadro della lotta alla
               corruzione e agli altri reati finanziari sulla base di due dei tre ‘pilastri’ comuni
               alle istituzioni di finanziamento internazionali: la prevenzione e la repressione
               di tali reati nei propri finanziamenti, e la formazione dei propri agenti e presta-
               tari di beni e servizi, oltre al controllo sul loro operato. Alcune istituzioni come
               la BERS contribuiscono anche allo sviluppo ed alla messa in opera di program-
               mi nazionali anti-corruzione, nel quadro di un’opera di assistenza tecnica di tipo
               amministrativo,  politico  e  macro-economico,  che  tuttavia  non  rientra  tra  le
               competenze della BEI, la quale si è invece dotata di efficaci strumenti di assi-
               stenza tecnica di tipo più squisitamente bancario e finanziario per accompagna-
               re e sviluppare le capacità progettuali delle proprie controparti.

               4.  Gli strumenti di controllo e repressione
                    La BEI ha posto in essere un insieme organico di norme e strutture inter-
               ne destinate al contrasto dei fenomeni illeciti, recependo i principi e le regole
               dettate dal diritto internazionale (in special modo dalle Convenzioni di cui sono
               parte l’Unione direttamente oppure gli Stati membri singolarmente) e dal diritto
               UE, ma anche gli standard che si sono andati progressivamente affermando nel
               settore bancario anche come conseguenza delle recenti crisi finanziarie e della
               recrudescenza del terrorismo su scala mondiale.
                    Da  un  originario  corpus  di  regole  settoriali  contenute  in  varie  decisioni
               degli organi di governo hanno avuto origine nel 2006 i Principi direttivi della BEI
               in materia di lotta contro la corruzione, la frode, il riciclaggio e il finanziamento del terrori-
               smo. Tale fondamentale documento descrive in estrema sintesi i principi e le
               norme di procedura che informano l’azione della Banca per prevenire, identifi-
               care e perseguire illeciti connessi con lo svolgimento delle proprie attività.
                    In esso si formalizza innanzi tutto una sintetica definizione di corruzione
               in linea con quella adottata dalle sopra citate convenzioni internazionali, in

               31   Sancito all’articolo 3, paragrafo 2, TUE.
               32   Articolo 21, paragrafo 1, TUE.

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