Page 119 - Rassegna 2024-3
P. 119
IL CONTRIBUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
ALLA LOTTA INTERNAZIONALE CONTRO LA CORRUZIONE
Prima ancora che un’esigenza, è possibile ravvisare un vero e proprio
obbligo giuridico nell’articolo 18, paragrafo 1, dello Statuto BEI, che impone
l’utilizzo dei fondi nella maniera più razionale nell’interesse dell’Unione.
Inserita a pieno titolo nell’architettura giuridica ed istituzionale dell’UE, la
Banca opera sulla base del diritto dell’Unione, sostiene, come detto, gli obiettivi
dell’UE, tra cui quello della prevenzione e della lotta alla criminalità , e l’azione
31
europea nel contesto internazionale, fondata sul rispetto dei principi della Carta
delle Nazioni Unite e del diritto internazionale .
32
La BEI ha dunque sviluppato la propria azione nel quadro della lotta alla
corruzione e agli altri reati finanziari sulla base di due dei tre ‘pilastri’ comuni
alle istituzioni di finanziamento internazionali: la prevenzione e la repressione
di tali reati nei propri finanziamenti, e la formazione dei propri agenti e presta-
tari di beni e servizi, oltre al controllo sul loro operato. Alcune istituzioni come
la BERS contribuiscono anche allo sviluppo ed alla messa in opera di program-
mi nazionali anti-corruzione, nel quadro di un’opera di assistenza tecnica di tipo
amministrativo, politico e macro-economico, che tuttavia non rientra tra le
competenze della BEI, la quale si è invece dotata di efficaci strumenti di assi-
stenza tecnica di tipo più squisitamente bancario e finanziario per accompagna-
re e sviluppare le capacità progettuali delle proprie controparti.
4. Gli strumenti di controllo e repressione
La BEI ha posto in essere un insieme organico di norme e strutture inter-
ne destinate al contrasto dei fenomeni illeciti, recependo i principi e le regole
dettate dal diritto internazionale (in special modo dalle Convenzioni di cui sono
parte l’Unione direttamente oppure gli Stati membri singolarmente) e dal diritto
UE, ma anche gli standard che si sono andati progressivamente affermando nel
settore bancario anche come conseguenza delle recenti crisi finanziarie e della
recrudescenza del terrorismo su scala mondiale.
Da un originario corpus di regole settoriali contenute in varie decisioni
degli organi di governo hanno avuto origine nel 2006 i Principi direttivi della BEI
in materia di lotta contro la corruzione, la frode, il riciclaggio e il finanziamento del terrori-
smo. Tale fondamentale documento descrive in estrema sintesi i principi e le
norme di procedura che informano l’azione della Banca per prevenire, identifi-
care e perseguire illeciti connessi con lo svolgimento delle proprie attività.
In esso si formalizza innanzi tutto una sintetica definizione di corruzione
in linea con quella adottata dalle sopra citate convenzioni internazionali, in
31 Sancito all’articolo 3, paragrafo 2, TUE.
32 Articolo 21, paragrafo 1, TUE.
117