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DOTTRINA
Tra le modifiche normative risultanti dall’implementazione di tali stru-
menti europei, la legge italiana di ratifica ed esecuzione delle due convenzioni
(nonché della citata convenzione OCSE) ha introdotto nel codice penale italia-
no lo specifico reato di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla cor-
ruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle
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suddette Comunità e di Stati esteri .
Lo strumento convenzionale, basato sull’articolo K.3 del Trattato sull’Unione
europea (TUE), si era reso necessario a fronte della posizione di alcuni Stati mem-
bri tradizionalmente contrari a riconoscere una piena competenza dell’Unione in
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materia penale, nonostante alcune aperture della Corte di Giustizia .
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Il Trattato di Maastricht aveva istituito l’Unione europea basata su tre
pilastri, il terzo dei quali costituito dai settori della giustizia e affari interni.
Tuttavia, le regole sostanziali e procedurali valide per tale pilastro erano di natu-
ra più vicine al metodo intergovernativo classico, basato sul consenso tra Stati,
che a quello comunitario. In questo quadro, il Trattato aveva introdotto un arti-
colo 209A quale base giuridica per la lotta contro le frodi comunitarie lesive
degli interessi finanziari dell’Unione europea: tale articolo escludeva però la
competenza comunitaria sia per il diritto penale sostanziale che per l’ammini-
strazione della giustizia negli Stati membri.
Soltanto nel 2007 il Trattato di Lisbona ha finalmente inserito la coopera-
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zione giudiziaria in materia penale tra le competenze dell’Unione, prevedendo una
disciplina più omogenea con il superamento dei tre pilastri, in particolare sosti-
tuendo il meccanismo di voto all’unanimità con quello a maggioranza qualificata
in seno al Consiglio, prevedendo un maggiore coinvolgimento del Parlamento
europeo e dei parlamenti nazionali, ed il controllo giurisdizionale della Corte di
Giustizia (anche se sussistono alcune eccezioni in casi particolari) . Tale trattato
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ha sistematizzato le basi giuridiche necessarie per uniformare il diritto penale degli
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Stati membri e quelle in materia di tutela degli interessi finanziari UE .
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17 Legge 29 settembre 2000, n. 300, citata, che ha introdotto l’articolo 322 bis del codice penale.
Il paragrafo 1, numero 4) di tale articolo prevede l’applicabilità della norma ai membri degli
organi della BEI ed ai suoi agenti.
18 Come ad esempio nella sentenza del 21 settembre 1989, causa Commissione/Grecia C-68/88.
19 Firmato il 7 febbraio 1992 ed in vigore dal 1° novembre 1993; ratificato in Italia con legge
3 novembre 1992, n. 454, (GU n. 277 del 24 novembre 1992 - Suppl. Ordinario n. 126).
20 Firmato il 13 dicembre 2007 ed in vigore dal 1° dicembre 2009; ratificato in Italia con legge
2 agosto 2008, n. 130, (GU n. 185 dell’8 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 188).
21 Titolo V, Capo IV del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
22 Articolo 83 TFUE.
23 Modificando l’articolo 209A, già rinumerato come articolo 280 dal Trattato di Nizza, e rinu-
merandolo ulteriormente come attuale articolo 325 TFUE.
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