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DOTTRINA
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è stata creata dal Trattato
istitutivo della Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo
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1957 . Ne sono membri di diritto gli Stati membri dell’UE. Caratteristiche
essenziali della BEI sono la sua doppia natura di istituzione pubblica e di ente
bancario, l’assenza di scopo di lucro, l’attività di finanziamento di progetti
all’interno e all’esterno dell’Unione al fine di facilitare la realizzazione degli
obiettivi di questa, e, come fonte di finanziamento del proprio bilancio,
distinto da quello UE, il ricorso ai mercati finanziari attraverso l’emissione di
obbligazioni acquistate dagli investitori pubblici e privati, e non a contributi
versati dagli Stati membri, come invece avviene per il bilancio dell’Unione
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europea .
Per rendersi conto delle dimensioni dei suoi finanziamenti, basti osservare
che nel solo 2023 il Gruppo BEI ha approvato operazioni per complessivi 87,8
miliardi di euro (78,3 miliardi all’interno dell’UE e 9,5 miliardi fuori UE). Di
questi, all’Italia sono stati destinati oltre 12 miliardi, pari allo 0,57% del PIL
nazionale) .
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Tali flussi finanziari, non reperibili altrimenti a condizioni ragionevoli
nel rispetto del generale principio di sussidiarietà stabilito dai Trattati euro-
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pei , facilitano il perseguimento degli obiettivi degli Stati nei quali i progetti
vengono realizzati, e in ultima analisi sostengono gli investimenti pubblici e
privati volti a migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni nei
settori più svariati, dalle infrastrutture ai trasporti, dalla sanità pubblica
all’istruzione, dalla ricerca e l’innovazione fino alla lotta al cambiamento cli-
matico. Dai dati sulla sua attività appare quindi evidente come la Banca, al pari
delle altre istituzioni simili, avverta l’esigenza di proteggere i propri investimenti
contro il rischio che essi possano favorire o alimentare fenomeni criminali, sia
in Europa che in paesi terzi maggiormente esposti a tali rischi a causa della
debolezza dei loro sistemi giuridici e di controllo.
27 Si vedano gli articoli 308 e 309 TFUE. Il Gruppo BEI è formato dalla Banca europea per gli
investimenti (www.eib.org) e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI - www.eif.org),
entrambi con sede in Lussemburgo.
28 Per una trattazione organica sulla BEI, si vedano in particolare Sertoli, La Banca europea per
gli investimenti, Milano, 1957; Mosconi, Banca europea per gli investimenti (aspetti giuridici), Padova,
1976; Marchegiani, La Banque européenne d’investissement, in Commentaire Mégret (cur.), 2° ed.,
Bruxelles, 2000, pp.428-558; Bestagno, Artt. 266 e 267, in Tizzano (cur.), Trattati dell’Unione
europea e della Comunità europea, Milano, 2004, pp. 1228-1238.
29 Fonte : Relazione sull’attività del Gruppo BEI nel 2023 (www.eib.org/attachments/lucalli/
20230300_eib_group_activity_report_2023_en.pdf).
30 Articolo 5 del Trattato sull’Unione europea (TUE); articolo 16 dello Statuto della BEI.
L’articolo 308 TFUE stipula che lo Statuto è contenuto in un Protocollo (Protocollo n. 5)
allegato ai Trattati europei, che quindi giuridicamente ha il medesimo valore di questi ultimi.
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