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DOTTRINA




                  La Banca europea per gli investimenti (BEI) è stata creata dal Trattato
             istitutivo della Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo
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             1957 . Ne sono membri di diritto gli Stati membri dell’UE. Caratteristiche
             essenziali della BEI sono la sua doppia natura di istituzione pubblica e di ente
             bancario, l’assenza di scopo di lucro, l’attività di finanziamento di progetti
             all’interno e all’esterno dell’Unione al fine di facilitare la realizzazione degli
             obiettivi  di  questa,  e,  come  fonte  di  finanziamento  del  proprio  bilancio,
             distinto da quello UE, il ricorso ai mercati finanziari attraverso l’emissione di
             obbligazioni acquistate dagli investitori pubblici e privati, e non a contributi
             versati dagli Stati membri, come invece avviene per il bilancio dell’Unione
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             europea .
                  Per rendersi conto delle dimensioni dei suoi finanziamenti, basti osservare
             che nel solo 2023 il Gruppo BEI ha approvato operazioni per complessivi 87,8
             miliardi di euro (78,3 miliardi all’interno dell’UE e 9,5 miliardi fuori UE). Di
             questi, all’Italia sono stati destinati oltre 12 miliardi, pari allo 0,57% del PIL
             nazionale) .
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                  Tali flussi finanziari, non reperibili altrimenti a condizioni ragionevoli
             nel rispetto del generale principio di sussidiarietà stabilito dai Trattati euro-
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             pei , facilitano il perseguimento degli obiettivi degli Stati nei quali i progetti
             vengono realizzati, e in ultima analisi sostengono gli investimenti pubblici e
             privati volti a migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni nei
             settori  più  svariati,  dalle  infrastrutture  ai  trasporti,  dalla  sanità  pubblica
             all’istruzione, dalla ricerca e l’innovazione fino alla lotta al cambiamento cli-
             matico. Dai dati sulla sua attività appare quindi evidente come la Banca, al pari
             delle altre istituzioni simili, avverta l’esigenza di proteggere i propri investimenti
             contro il rischio che essi possano favorire o alimentare fenomeni criminali, sia
             in Europa che in paesi terzi maggiormente esposti a tali rischi a causa della
             debolezza dei loro sistemi giuridici e di controllo.


             27   Si vedano gli articoli 308 e 309 TFUE. Il Gruppo BEI è formato dalla Banca europea per gli
                  investimenti (www.eib.org) e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI - www.eif.org),
                  entrambi con sede in Lussemburgo.
             28   Per una trattazione organica sulla BEI, si vedano in particolare Sertoli, La Banca europea per
                  gli investimenti, Milano, 1957; Mosconi, Banca europea per gli investimenti (aspetti giuridici), Padova,
                  1976; Marchegiani, La Banque européenne d’investissement, in Commentaire Mégret (cur.), 2° ed.,
                  Bruxelles, 2000, pp.428-558; Bestagno, Artt. 266 e 267, in Tizzano (cur.), Trattati dell’Unione
                  europea e della Comunità europea, Milano, 2004, pp. 1228-1238.
             29   Fonte  :  Relazione  sull’attività  del  Gruppo  BEI  nel  2023  (www.eib.org/attachments/lucalli/
                  20230300_eib_group_activity_report_2023_en.pdf).
             30   Articolo  5  del  Trattato  sull’Unione  europea  (TUE);  articolo  16  dello  Statuto  della  BEI.
                  L’articolo 308 TFUE stipula che lo Statuto è contenuto in un Protocollo (Protocollo n. 5)
                  allegato ai Trattati europei, che quindi giuridicamente ha il medesimo valore di questi ultimi.

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