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IL CONTRIBUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
ALLA LOTTA INTERNAZIONALE CONTRO LA CORRUZIONE
Innanzi tutto, in special modo nei vari codici di condotta, a carico dei
membri dei suoi organi e del suo personale sono stabiliti obblighi di segnalazio-
ne di pratiche vietate delle quali essi venissero a conoscenza nell’espletamento
delle loro funzioni.
I codici di condotta includono altresì disposizioni rilevanti quali ad esem-
pio il divieto di ottenere regali o l’obbligo di dichiarare conflitti di interesse, o
ancora di fornire con cadenza annuale una dichiarazione di interessi indicando
la disponibilità di beni e attivi finanziari .
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Obblighi specifici vengono poi posti a carico dei prestatari di servizi della
Banca attraverso clausole contrattuali che richiamano le disposizioni applicabili
al personale con gli opportuni adattamenti.
Anche le persone fisiche o giuridiche possono presentare una segnalazio-
ne, che viene trattata dalla Banca in maniera riservata garantendo la massima
tutela: sono teoricamente ammissibili anche le denunce presentate in forma
anonima .
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Tali segnalazioni vengono dirette all’Ispezione generale o, in via alternati-
va, direttamente ad OLAF ed ora anche alla Procura europea per quanto di
rispettiva competenza. L’Ispezione generale, dotata di indipendenza funzionale
e di una linea di reporting diretto verso gli organi di governo della Banca, svolge
compiti generali di coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto dei
fenomeni illeciti, ed è direttamente responsabile per le investigazioni dei casi
pervenuti alla sua attenzione.
Nel rispetto dei diritti fondamentali degli indagati, tra cui la presunzione
di innocenza e la tutela dei dati personali, l’Ispezione generale gode delle più
ampie facoltà di indagine interna, comprese le perquisizioni e gli accessi agli atti;
essa può inoltre deferire il caso alle competenti autorità inquirenti nazionali ed
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europee prestando, ove occorra, la necessaria assistenza .
40 La BEI ha adottato codici di condotta per i membri dei suoi organi e per il suo personale, con-
sultabili all’indirizzo: https://www.eib.org/en/publications/all/index.htm?q=code%2Bof+con-
duct&sortColumn=relevant&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=10&pageable=tru
e&la=EN&deLa=EN&subTypes=publications&orsubTypes=true&yearFrom=&orYearFrom
=true&orSubjects=true&orCategory=true&orCountries=true&orRegions=true&orSeries=true
&orTags=true.
41 La BEI ha disciplinato il cosiddetto whistleblowing in un’apposita articolata regolamentazione
(consultabile all’indirizzo: https://www.eib.org/en/publications/eib-group-whistleblowing-
policy) in linea con la Direttiva 2019/1937 e con disposizioni analoghe di diritto italiano
(principalmente, l’articolo 4 della cosiddetta legge anti-corruzione, legge 6 novembre 2012, n.
190, che ha introdotto il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 a tutela del
dipendente pubblico che segnali illeciti).
42 L’articolata disciplina procedurale per lo svolgimento delle investigazioni da parte dell’Ispezione
generale è contenuta nel documento “Procedure d’indagine” consultabile in italiano all’indirizzo:
https://www.eib.org/attachments/strategies/anti_fraud_procedures_20130703_it.pdf.
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