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IL CONTRIBUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
                              ALLA LOTTA INTERNAZIONALE CONTRO LA CORRUZIONE




                    Innanzi tutto, in special modo nei vari codici di condotta, a carico dei
               membri dei suoi organi e del suo personale sono stabiliti obblighi di segnalazio-
               ne di pratiche vietate delle quali essi venissero a conoscenza nell’espletamento
               delle loro funzioni.
                    I codici di condotta includono altresì disposizioni rilevanti quali ad esem-
               pio il divieto di ottenere regali o l’obbligo di dichiarare conflitti di interesse, o
               ancora di fornire con cadenza annuale una dichiarazione di interessi indicando
               la disponibilità di beni e attivi finanziari .
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                    Obblighi specifici vengono poi posti a carico dei prestatari di servizi della
               Banca attraverso clausole contrattuali che richiamano le disposizioni applicabili
               al personale con gli opportuni adattamenti.
                    Anche le persone fisiche o giuridiche possono presentare una segnalazio-
               ne, che viene trattata dalla Banca in maniera riservata garantendo la massima
               tutela:  sono  teoricamente  ammissibili  anche  le  denunce  presentate  in  forma
               anonima .
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                    Tali segnalazioni vengono dirette all’Ispezione generale o, in via alternati-
               va, direttamente ad OLAF ed ora anche alla Procura europea per quanto di
               rispettiva competenza. L’Ispezione generale, dotata di indipendenza funzionale
               e di una linea di reporting diretto verso gli organi di governo della Banca, svolge
               compiti generali di coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto dei
               fenomeni illeciti, ed è direttamente responsabile per le investigazioni dei casi
               pervenuti alla sua attenzione.
                    Nel rispetto dei diritti fondamentali degli indagati, tra cui la presunzione
               di innocenza e la tutela dei dati personali, l’Ispezione generale gode delle più
               ampie facoltà di indagine interna, comprese le perquisizioni e gli accessi agli atti;
               essa può inoltre deferire il caso alle competenti autorità inquirenti nazionali ed
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               europee prestando, ove occorra, la necessaria assistenza .
               40   La BEI ha adottato codici di condotta per i membri dei suoi organi e per il suo personale, con-
                    sultabili all’indirizzo: https://www.eib.org/en/publications/all/index.htm?q=code%2Bof+con-
                    duct&sortColumn=relevant&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=10&pageable=tru
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                    &orTags=true.
               41   La BEI ha disciplinato il cosiddetto whistleblowing in un’apposita articolata regolamentazione
                    (consultabile all’indirizzo: https://www.eib.org/en/publications/eib-group-whistleblowing-
                    policy) in linea con la Direttiva 2019/1937 e con disposizioni analoghe di diritto italiano
                    (principalmente, l’articolo 4 della cosiddetta legge anti-corruzione, legge 6 novembre 2012, n.
                    190, che ha introdotto il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 a tutela del
                    dipendente pubblico che segnali illeciti).
               42   L’articolata disciplina procedurale per lo svolgimento delle investigazioni da parte dell’Ispezione
                    generale è contenuta nel documento “Procedure d’indagine” consultabile in italiano all’indirizzo:
                    https://www.eib.org/attachments/strategies/anti_fraud_procedures_20130703_it.pdf.

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