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DOTTRINA
5. I rimedi e le sanzioni
Per i casi di violazione delle norme applicabili la Banca ha predisposto vari
rimedi ed anche vere e proprie sanzioni di varia natura (contrattuale o discipli-
nare) a seconda dei soggetti implicati. La finalità principale di tali rimedi è
indubbiamente quella dissuasiva volta ad elevare il livello di rischio legale, repu-
tazionale e finanziario per coloro i quali si prefiggessero di porre in essere con-
dotte illecite, in maniera da scoraggiare tali comportamenti; tuttavia, è altresì
chiaramente ravvisabile la funzione retributiva delle sanzioni previste.
A differenza degli stati, la BEI non dispone di poteri sanzionatori pubblici
nei confronti delle proprie controparti esterne, e pertanto per l’applicazione ad
esse delle sanzioni amministrative e penali previste dal diritto nazionale appli-
cabile è necessario deferire il caso alle autorità competenti. Tuttavia, tramite lo
strumento contrattuale la Banca dispone di rimedi che può imporre alle sue
controparti: tra le varie clausole dei contratti di finanziamento spiccano l’obbli-
go di allontanamento dei dirigenti implicati in fatti di corruzione e in altri gravi
illeciti, fino al rimedio estremo della cancellazione del finanziamento con l’in-
terruzione dell’erogazione delle somme ancora dovute e l’obbligo di rimborso
di quelle eventualmente già erogate.
Uno dei peculiari rimedi codificati dalla BEI, come pure dalle altre IFI, è la
procedura di esclusione (in inglese debarment). Un comitato interno di alto livello,
composto da agenti della Banca e da esperti esterni nominati dal Presidente, esa-
mina le risultanze della procedura d’indagine su casi di presunta corruzione o di
altre attività illegali, e propone al Comitato direttivo l’adozione di una o più
misure, che vanno dalla semplice reprimenda fino all’esclusione dell’ente pubbli-
co o privato dalla possibilità di ottenere finanziamenti o anche contratti di servi-
zio per un periodo di tempo determinato. La deterrenza di tale dispositivo sta
anche nella facoltà che la BEI si riserva di pubblicare le decisioni di esclusione,
oltre che di comunicarle ad altri enti ed organizzazioni internazionali , con
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riflessi particolarmente negativi in termini di reputazione e quindi di opportunità
di business per i soggetti sanzionati. Nel corso della procedura di esclusione
l’Ispettore generale ha facoltà di proporre la conclusione di un accordo transa-
zionale con l’ente soggetto alla procedura. In caso di positiva conclusione del
negoziato, tale accordo pone fine alla procedura in corso e prevede svariati
43 Nell’aprile 2010 le altre IFI hanno concluso un accordo strumento di esclusione incrociata
(cosiddetto cross-debarment) secondo il quale la decisione di esclusione adottata da una delle
IFI implica l’adozione di analoga decisione anche da parte delle altre organizzazioni firma-
tarie. La BEI non ha aderito a tale accordo a causa di difficoltà di ordine giuridico in consi-
derazione delle particolarità del diritto comunitario applicabile, come interpretato dalla Corte
di giustizia.
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