Page 124 - Rassegna 2024-3
P. 124

DOTTRINA




             5.  I rimedi e le sanzioni
                  Per i casi di violazione delle norme applicabili la Banca ha predisposto vari
             rimedi ed anche vere e proprie sanzioni di varia natura (contrattuale o discipli-
             nare)  a  seconda  dei  soggetti  implicati.  La  finalità  principale  di  tali  rimedi  è
             indubbiamente quella dissuasiva volta ad elevare il livello di rischio legale, repu-
             tazionale e finanziario per coloro i quali si prefiggessero di porre in essere con-
             dotte illecite, in maniera da scoraggiare tali comportamenti; tuttavia, è altresì
             chiaramente ravvisabile la funzione retributiva delle sanzioni previste.
                  A differenza degli stati, la BEI non dispone di poteri sanzionatori pubblici
             nei confronti delle proprie controparti esterne, e pertanto per l’applicazione ad
             esse delle sanzioni amministrative e penali previste dal diritto nazionale appli-
             cabile è necessario deferire il caso alle autorità competenti. Tuttavia, tramite lo
             strumento contrattuale la Banca dispone di rimedi che può imporre alle sue
             controparti: tra le varie clausole dei contratti di finanziamento spiccano l’obbli-
             go di allontanamento dei dirigenti implicati in fatti di corruzione e in altri gravi
             illeciti, fino al rimedio estremo della cancellazione del finanziamento con l’in-
             terruzione dell’erogazione delle somme ancora dovute e l’obbligo di rimborso
             di quelle eventualmente già erogate.
                  Uno dei peculiari rimedi codificati dalla BEI, come pure dalle altre IFI, è la
             procedura di esclusione (in inglese debarment). Un comitato interno di alto livello,
             composto da agenti della Banca e da esperti esterni nominati dal Presidente, esa-
             mina le risultanze della procedura d’indagine su casi di presunta corruzione o di
             altre attività illegali, e propone al Comitato direttivo l’adozione di una o più
             misure, che vanno dalla semplice reprimenda fino all’esclusione dell’ente pubbli-
             co o privato dalla possibilità di ottenere finanziamenti o anche contratti di servi-
             zio per un periodo di tempo determinato. La deterrenza di tale dispositivo sta
             anche nella facoltà che la BEI si riserva di pubblicare le decisioni di esclusione,
             oltre  che  di  comunicarle  ad  altri  enti  ed  organizzazioni  internazionali ,  con
                                                                                  43
             riflessi particolarmente negativi in termini di reputazione e quindi di opportunità
             di business per i soggetti sanzionati. Nel corso della procedura di esclusione
             l’Ispettore generale ha facoltà di proporre la conclusione di un accordo transa-
             zionale con l’ente soggetto alla procedura. In caso di positiva conclusione del
             negoziato,  tale  accordo  pone  fine  alla  procedura  in  corso  e  prevede  svariati

             43   Nell’aprile 2010 le altre IFI hanno concluso un accordo strumento di esclusione incrociata
                  (cosiddetto cross-debarment) secondo il quale la decisione di esclusione adottata da una delle
                  IFI implica l’adozione di analoga decisione anche da parte delle altre organizzazioni firma-
                  tarie. La BEI non ha aderito a tale accordo a causa di difficoltà di ordine giuridico in consi-
                  derazione delle particolarità del diritto comunitario applicabile, come interpretato dalla Corte
                  di giustizia.

             122
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129