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IL CONTRIBUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
                              ALLA LOTTA INTERNAZIONALE CONTRO LA CORRUZIONE




               obblighi a carico dell’ente: ad esempio, la riorganizzazione delle strutture di
               gestione e controllo interno, la destinazione di somme a vantaggio di enti pub-
               blici nazionali e ONG per il sostegno di iniziative di promozione di buone pra-
               tiche gestionali ovvero di lotta alla corruzione, l’esclusione consensuale dai con-
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               tratti con la Banca per un periodo determinato , la sottoposizione a controlli
               operati dai servizi della BEI sull’esecuzione degli obblighi sottoscritti.
                    Nei confronti dei membri dei suoi organi e del suo personale la Banca
               dispone di un potere sanzionatorio diretto. Per i membri degli organi di governo
               è prevista la possibilità di deferire al Consiglio dei governatori la decisione di
               dimissioni d’ufficio ; per il personale, le sanzioni applicabili a seguito di proce-
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               dura disciplinare variano dalla reprimenda scritta alla riduzione di stipendio, dalla
               retrogradazione fino al licenziamento e alla decurtazione di diritti di pensione .
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                    A tali sanzioni di natura disciplinare possono poi aggiungersi quelle ammi-
               nistrative o penali previste dagli ordinamenti nazionali: giova qui ricordare che i
               membri delle istituzioni UE ed il loro personale godono di un’immunità di giu-
               risdizione  per  gli  atti  compiuti  nell’esercizio  delle  loro  funzioni,  stipulata  nel
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               Protocollo sui privilegi e le immunità dell’UE allegato al TFUE . Tuttavia, tale
               immunità  non  è  assoluta,  ma  è  concessa  esclusivamente  nell’interesse
               dell’Unione, e pertanto l’istituzione ha l’obbligo di togliere l’immunità al proprio
               appartenente in tutti i casi in cui ciò non sia contrario agli interessi dell’Unione .
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               6.  Il coordinamento con le istituzioni internazionali e nazionali
                    Appare evidente come ai fini della lotta contro la corruzione sia necessario
               un coordinamento stretto ed efficace tra soggetti nazionali e sovranazionali.
               Nella presente trattazione si è già accennato alle interazioni tra la BEI e le altre
               istituzioni, organi ed organismi dell’Unione europea (OLAF, Procura europea,
               Corte dei conti europea) per conferire la massima speditezza ed efficacia pos-
               sibili all’azione di prevenzione e contrasto .
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               44   Come esempio di accordo transazionale concluso dalla BEI particolare rilievo assume quello
                    concluso nel 2013 con Siemens a seguito di svariati casi di corruzione posti in essere dalle
                    società  del  gruppo  in  vari  stati  esteri  (https://www.eib.org/en/press/news/eib-and-sie-
                    mens-settlement-agreement).
               45   Articoli 9(3) e 11(2) dello Statuto BEI, rispettivamente per i membri del Consiglio di ammi-
                    nistrazione e del Comitato direttivo; per i membri del Comitato di verifica, articolo 27(4) del
                    Regolamento interno.
               46   Articolo 38 del Regolamento del personale.
               47   Protocollo richiamato dall’articolo 343 TFUE. Per la BEI si vedano in particolare gli articoli
                    11 e 21 del Protocollo.
               48   Articolo 17 del Protocollo suddetto.
               49   Il Gruppo BEI ha concluso accordi con OLAF e con la Procura europea per formalizzare il
                    quadro dettagliato di cooperazione operativa.

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