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DOTTRINA
Il contributo della Banca europea per gli
investimenti alla lotta internazionale
contro la corruzione
Come la Banca europea per gli investimenti e le altre istituzioni sovranazionali
di finanziamento concorrono al contrasto dei fenomeni illeciti su scala globale
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Dottore Francesco Mantegazza*
Fenomeno di portata globale, la corruzione produce un impatto devastante sull’eco-
nomia mondiale e più in generale sullo sviluppo sano ed equilibrato delle nostre società,
contribuendo spesso a rafforzare organizzazioni criminali sempre più transnazionali.
Allo scopo di contenere il rischio che gli ingenti flussi finanziari destinati a sostenere
le attività di enti pubblici e privati su scala mondiale possano essere utilizzati in maniera
illecita, la Banca europea per gli investimenti (BEI), istituzione finanziaria dell’Unione
europea, al pari delle altre istituzioni pubbliche sovranazionali di finanziamento, si è dotata
di strutture organizzative, regole e procedure specifiche in tema di prevenzione e repres-
sione dei fenomeni corruttivi e di altri illeciti, con particolare riferimento alle frodi, al rici-
claggio e al finanziamento del terrorismo.
Il contributo alla lotta contro la corruzione da parte della BEI e delle altre istituzioni
similari, non sempre sufficientemente conosciuto e valorizzato, merita una sintetica illu-
strazione quale possibile spunto per ulteriori approfondimenti dal punto di vista non sol-
tanto dottrinale e tecnico-giuridico ma anche operativo.
Corruption is a global phenomenon producing a devastating impact on the economy worldwide and,
more generally, on the healthy and balanced development of our societies, which often contributes to the
strengthening of increasingly transnational criminal organizations.
In order to mitigate the risk that the large financial flows intended to support the activities of public
and private entities on a global scale are illegally misused, the European Investment Bank, the financing
institution of the European Union, like the other supranational public financing institutions, put in place
specific organizational structures, rules and procedures for the prevention and prosecution of corruption and
of other criminal offences, with particular reference to fraud, money laundering and terrorist financing.
* Consulente in Diritto dell’Unione Europea e Internazionale.
** Le opinioni e le interpretazioni espresse nel presente testo sono rese a titolo personale e non
rappresentano quelle delle Istituzioni europee citate.
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