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DOTTRINA




                  L’aggravante della “mafiosità” viene in rilievo sia sul piano della condotta
             di agevolazione del clan mafioso - collusione finalizzata ad agevolare una orga-
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             nizzazione   - che, quando le modalità mafiose, cosiddetto metodo mafioso,
             permea il procacciamento di voti. In entrambe le ipotesi, avremo un candidato
             politico legato ad un esponente di un clan su un duplice binario incentrato sulla
             logica del dare e avere: al procacciamento di voti corrisponderà, in misura pro-
             porzionata o uguale, una agevolazione al clan “… tutte le volte in cui una con-
             dotta illecita abbia di fatto prodotto, o abbia le potenzialità per produrre, van-
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             taggi alla compagine” .
                  La natura soggettiva dell’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 c.p. può
             essere contestata al candidato politico solo ove vi fosse rappresentazione e
             volontà dell’agevolazione: il dolo specifico consiste, infatti, nell’aver agito per
             la finalità specifica di facilitare e favorire il gruppo criminale. Non è un intra-
             neo - affiliato - non è un concorrente esterno - extraneus - è un soggetto al
             quale non si imputa il dolo del partecipe, coincidente con il perseguimento
             dei fini sociali in cui si sostanzia invece il dolo dell’illecito tipizzato dall’art.
             416-bis c.p. .
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                  Al riguardo le Sezioni Unite  osservano che quel che caratterizza il concorrente
             esterno rispetto all’autore dell’illecito aggravato è che solo il primo ha un rapporto effettivo e
             strutturale con il gruppo, della cui natura e funzione ha una conoscenza complessiva, che gli
             consente di cogliere l’assoluta funzionalità del proprio intervento, ancorché unico, alla soprav-
             vivenza o vitalità del gruppo.
                  Inoltre - aggiunge la Corte - perché possa dirsi realizzata la fattispecie delittuosa
             si richiede che si verifichi il risultato positivo per l’organizzazione illecita, conseguente a tale
             intervento esterno, che si caratterizza per la sua infungibilità». Inoltre «elemento differenziale
             della condotta è l’intervento non tipico dell’attività associativa, ma maturato in condizioni
             particolari (la c.d. fibrillazione o altrimenti definita situazione di potenziale capacità di crisi
             della struttura), che rendono ineludibile un intervento esterno, per la prosecuzione dell’attivi-
             tà.

             14   Cass. pen., sez. un., 19 dicembre 2019 (dep. 3 marzo 2020), n. 8545: questione sulla quale le
                  Sezioni unite erano chiamate a pronunciarsi è «se l’aggravante speciale già prevista dal D.L.
                  n. 152 del 1991, art. 7, ed oggi inserita nell’art. 416-bis.1, che prevede l’aumento di pena
                  quando la condotta tipica sia consumata al fine di agevolare le associazioni mafiose, abbia
                  natura oggettiva concernendo le modalità dell’azione, ovvero abbia natura soggettiva concer-
                  nendo la direzione della volontà». La soluzione offerta dalle Sezioni unite è compendiata nel
                  principio di diritto secondo cui l’aggravante «ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo
                  intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che
                  risulti consapevole dell’altrui finalità».
             15   Nota 14.
             16   Cass. Pen. sez. un., 28 marzo 2001, n. 10.
             17   Nota 14.

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