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COMPROMETTERE LA DEMOCRAZIA
2. I delitti di corruzione: la corruzione elettorale e la corruzione codici-
stica
I delitti di corruzione previsti dall’art. 318 e 319 c.p. sono delitti a schema
duplice perché la norma incriminatrice tipizza due condotte: promessa/accet-
tazione e/o dazione/ricezione. La consumazione del reato avviene già nella
prima fase della promessa accettata - trattandosi di fattispecie a fisionomia
negoziale fondata sull’accordo - ma ben può spostarsi in avanti il momento
consumativo, con tutti i precipitati applicativi che ne derivano in termini di pre-
scrizione, arresto in flagranza, ecc., all’atto della ricezione dell’utilità.
Quindi ove alla promessa di una utilità segua il voto, il delitto si perfezio-
nerà al momento della manifestazione del voto, espressione della dazione del-
l’utilità. Nulla quaestio circa la possibilità di inserire il voto tra le utilità dispensa-
bili, avendo un valore - seppur con effetti patrimoniali mediati e indiretti - per
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chi lo riceve: la Corte di Cassazione ha espressamente ritenuto il procacciamen-
to di voti quale utilità apprezzabile sotto il profilo dell’art. 319 c.p. statuendo
che Non è invero revocabile in dubbio che siano suscettibili di costituire un vantaggio per il
pubblico ufficiale il procacciamento di voti ed il finanziamento elettorale(...), in quanto volti
ad assicurare al politico il sostegno necessario e i mezzi economici atti ad affrontare la cam-
pagna elettorale e consentirgli di essere (ri)eletto e, dunque, tali da integrare rispettivamente
un’utilità e ‘denaro’ rilevanti ex art. 319 cod. pen. perché riconducibili non semplicemente ad
una relazione interpersonale fra soggetti affini per un comune sentire politico, ma ad uno sta-
bile rapporto sinallagmatico di tipo illecito .
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Quanto al rapporto tra corruzione elettorale e corruzione codicistica: il
concorso di norme è apparente dunque si applicano le regole in materia di con-
corso formale di reati, dunque criteri formali e criteri di valore per dirimere il
rapporto di specialità: bene giuridico protetto diverso, soggettività diversa, con-
dotte in parte sovrapponibili, ratio della norma e criterio sistematico).
I reati di corruzione elettorale - Art. 113, comma 4, D.P.R. 361/1957 e art.
102 D.P.R. 570/1960 - si esauriscono con lo spirare della competizione eletto-
rale e non possono coprire quelle condotte che permangono nel tempo realiz-
zate dal pubblico ufficiale asservito il quale presta con continuità servigi lontani
dal bene della collettività e ispirati ad interessi egoistici per i quali ha ottenuto
benefici, come il voto.
Dunque, acclarato che il voto rappresenta uno dei benefici di maggiore
pregio, che succede se il suo condizionamento avviene attraverso condotte di
minaccia o violenza?
8 Cass. Penale, sez. I, 13 luglio 2018, n. 51765.
9 Cfr. nota 8.
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