Page 106 - Rassegna 2024-3
P. 106

DOTTRINA




                  Fino ad ora abbiamo analizzato il caso in cui le volontà del beneficiario e
             del beneficiante si incontrino nel comune interesse di dare e avere a proprio
             vantaggio, o per il vantaggio altrui: la parità dei ruoli, di fatto, consente la puni-
             bilità del corrotto oltre che del corruttore, per il mercimonio della funzione
             pubblica e la degradazione dell’interesse comune a mero interesse speculativo
             di parte. Sono i casi dei cosiddetti abusi induttivi e concussivi.
                  Il condizionamento del voto può avvenire attraverso forme consensuali di
             gestione del potere, allorquando il pubblico ufficiale “entra in affari” con il pri-
             vato o attraverso forme coercitive tali da affievolire o annientare l’autodetermi-
             nazione del primo a favore del secondo: articolo 87 D.P.R. 570/1960  per le ele-
                                                                             10
                                                                11
             zioni amministrative e articolo 97 D.P.R. n. 361/1957 per le elezioni politiche.
                  Entrambe le norme incriminatrici puniscono ogni forma fraudolenta e
             violenza finalizzata ad ottenere il consenso elettorale: rappresentano la massima
             forma di tutela del diritto al voto libero e scevro da influenze illecite. Lo schema
             scelto dal legislatore segue la tipicità del delitto di estorsione: condotte intimi-
             datorie finalizzate ad ottenere una utilità indebita, nel caso di specie il voto e fal-
             sare le competizioni elettorali, anche attraverso sistemi di intimidazione mediata
             come avviene nella cosiddetta estorsione ambientale.
                  Nello  schema  degli  abusi  induttivi  e  concussivi  rientrano  i  reati ex  art.
                                  13
                12
             317  e  319-quater  c.p. , rispettivamente  concussione  e  induzione  indebita  a
             10   Art. 87: “Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costrin-
                  gerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di
                  determinate candidature, o ad astenersi dalla firma dal voto, o con notizie da lui riconosciute
                  false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la liber-
                  tà, degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presenta-
                  zione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla
                  firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa
                  da lire 3000 a lire 20.000. La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni
                  - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più
                  persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone,
                  associazioni o comitati esistenti o supposti. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cin-
                  que persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da
                  più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni
                  e della multa fino a lire 50.000”.
             11   Art.  97:  “Chiunque  usa  violenza  o  minaccia  ad  un  elettore  o  ad  un  suo  congiunto,  per
                  costringere l’elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare
                  in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare
                  una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall’esercitare il diritto elettorale o, con
                  notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito
                  atto  a  diminuire  la  libertà  degli  elettori,  esercita  pressione  per  costringerli  a  firmare  una
                  dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di
                  determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candi-
                  datura o dall’esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno
                  a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000”.
             12   Art. 317 c.p.: Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della

             104
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111