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DOTTRINA
Fino ad ora abbiamo analizzato il caso in cui le volontà del beneficiario e
del beneficiante si incontrino nel comune interesse di dare e avere a proprio
vantaggio, o per il vantaggio altrui: la parità dei ruoli, di fatto, consente la puni-
bilità del corrotto oltre che del corruttore, per il mercimonio della funzione
pubblica e la degradazione dell’interesse comune a mero interesse speculativo
di parte. Sono i casi dei cosiddetti abusi induttivi e concussivi.
Il condizionamento del voto può avvenire attraverso forme consensuali di
gestione del potere, allorquando il pubblico ufficiale “entra in affari” con il pri-
vato o attraverso forme coercitive tali da affievolire o annientare l’autodetermi-
nazione del primo a favore del secondo: articolo 87 D.P.R. 570/1960 per le ele-
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zioni amministrative e articolo 97 D.P.R. n. 361/1957 per le elezioni politiche.
Entrambe le norme incriminatrici puniscono ogni forma fraudolenta e
violenza finalizzata ad ottenere il consenso elettorale: rappresentano la massima
forma di tutela del diritto al voto libero e scevro da influenze illecite. Lo schema
scelto dal legislatore segue la tipicità del delitto di estorsione: condotte intimi-
datorie finalizzate ad ottenere una utilità indebita, nel caso di specie il voto e fal-
sare le competizioni elettorali, anche attraverso sistemi di intimidazione mediata
come avviene nella cosiddetta estorsione ambientale.
Nello schema degli abusi induttivi e concussivi rientrano i reati ex art.
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317 e 319-quater c.p. , rispettivamente concussione e induzione indebita a
10 Art. 87: “Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costrin-
gerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di
determinate candidature, o ad astenersi dalla firma dal voto, o con notizie da lui riconosciute
false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la liber-
tà, degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presenta-
zione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla
firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa
da lire 3000 a lire 20.000. La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni
- se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più
persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone,
associazioni o comitati esistenti o supposti. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cin-
que persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da
più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni
e della multa fino a lire 50.000”.
11 Art. 97: “Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per
costringere l’elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare
in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare
una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall’esercitare il diritto elettorale o, con
notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito
atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una
dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di
determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candi-
datura o dall’esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno
a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000”.
12 Art. 317 c.p.: Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della
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