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COMPROMETTERE LA DEMOCRAZIA
dare o promettere utilità: questi due reati, con gradazioni diverse, si incentrano
sull’annullamento della volontà del soggetto indotto/concusso ed escludono
ogni forma di accordo, previsto dalle forme di corruzione codicistica. Nel caso
della concussione, infatti la costrizione nasce dall’abuso dei propri poteri eser-
citati in modo tale da costringere il concusso a realizzare il comportamento
imposto dal concussore P.U.; nell’induzione l’abuso conduce ad un coinvolgi-
mento, seppur non del tutto libero e genuino, da parte dell’indotto che pone in
essere la condotta richiesta dal pubblico ufficiale il quale non ha esercitato una
vis prevaricatrice come nel caso del più grave reato di concussione.
Che accade se il pubblico ufficiale rivesta il ruolo di candidato alle elezioni
e realizzi condotte di costrizione, minaccia, violenza o induzione quindi condi-
zionamento di diversa misura la volontà dell’elettore?
Anche in tale ipotesi vengono in rilievo i criteri ermeneutici in tema di
concorso di reati: la condotta di estorsione o frode elettorale - art. 87 cit. e 97
- non può ritenersi assorbita, per il principio di specialità, nei reati concussivi
previsti dal Codice penale. Seppur più gravi, infatti, questi non esauriscono l’in-
tero disvalore penale del fatto, pertanto concorrono ex art. 81 c.p.
Secondo la dottrina maggioritaria, del resto, sussiste tra le fattispecie legali
astratte un rapporto di specialità reciproca quanto all’autore del reato e alla per-
sona offesa: da una soggettività limitata qualificata - il candidato e l’elettore -
dagli altri reati propri per i reati concussivi privi di qualifica sul piano soggettivo
dal lato della persona offesa. Anche il bene giuridico protetto è diverso: le
norme a presidio del corretto svolgimento delle competizioni elettorali mirano
a tutelare la libertà di voto. È un bene ulteriore rispetto al prestigio della
Pubblica Amministrazione e al buon andamento dell’azione amministrativa;
dunque, non può e non deve esaurirsi con un concorso apparente di norme.
3. Lo scambio elettorale politico-mafioso: art. 416-bis.1 c.p.
Tutte le figure penalmente rilevanti, concorso esterno, procacciatore di
voti extraneus e intraneo. Il metodo mafioso.
sua qualità o dei suoi poteri(1), costringe(2) taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui
o ad un terzo, denaro od altra utilità(3), è punito con la reclusione da sei a dodici anni [32
quater](4)(5).
13 Art. 319-quater c.p. “(1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato (2), il pubblico ufficiale
o l’incaricato di pubblico servizio (3) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce
(4) taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è puni-
to con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi (5). Nei casi previsti dal primo comma,
chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni (6) ovvero
con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari
dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000(7)”.
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