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COMPROMETTERE LA DEMOCRAZIA




               dare o promettere utilità: questi due reati, con gradazioni diverse, si incentrano
               sull’annullamento della volontà del soggetto indotto/concusso ed escludono
               ogni forma di accordo, previsto dalle forme di corruzione codicistica. Nel caso
               della concussione, infatti la costrizione nasce dall’abuso dei propri poteri eser-
               citati in modo tale da costringere il concusso a realizzare il comportamento
               imposto dal concussore P.U.; nell’induzione l’abuso conduce ad un coinvolgi-
               mento, seppur non del tutto libero e genuino, da parte dell’indotto che pone in
               essere la condotta richiesta dal pubblico ufficiale il quale non ha esercitato una
               vis prevaricatrice come nel caso del più grave reato di concussione.
                    Che accade se il pubblico ufficiale rivesta il ruolo di candidato alle elezioni
               e realizzi condotte di costrizione, minaccia, violenza o induzione quindi condi-
               zionamento di diversa misura la volontà dell’elettore?
                    Anche in tale ipotesi vengono in rilievo i criteri ermeneutici in tema di
               concorso di reati: la condotta di estorsione o frode elettorale - art. 87 cit. e 97
               - non può ritenersi assorbita, per il principio di specialità, nei reati concussivi
               previsti dal Codice penale. Seppur più gravi, infatti, questi non esauriscono l’in-
               tero disvalore penale del fatto, pertanto concorrono ex art. 81 c.p.
                    Secondo la dottrina maggioritaria, del resto, sussiste tra le fattispecie legali
               astratte un rapporto di specialità reciproca quanto all’autore del reato e alla per-
               sona offesa: da una soggettività limitata qualificata - il candidato e l’elettore -
               dagli altri reati propri per i reati concussivi privi di qualifica sul piano soggettivo
               dal  lato  della  persona  offesa.  Anche  il  bene  giuridico  protetto  è  diverso:  le
               norme a presidio del corretto svolgimento delle competizioni elettorali mirano
               a  tutelare  la  libertà  di  voto.  È  un  bene  ulteriore  rispetto  al  prestigio  della
               Pubblica  Amministrazione  e  al  buon  andamento  dell’azione  amministrativa;
               dunque, non può e non deve esaurirsi con un concorso apparente di norme.

               3.  Lo scambio elettorale politico-mafioso: art. 416-bis.1 c.p.
                    Tutte le figure penalmente rilevanti, concorso esterno, procacciatore di
               voti extraneus e intraneo. Il metodo mafioso.


                    sua qualità o dei suoi poteri(1), costringe(2) taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui
                    o ad un terzo, denaro od altra utilità(3), è punito con la reclusione da sei a dodici anni [32
                    quater](4)(5).
               13   Art. 319-quater c.p. “(1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato (2), il pubblico ufficiale
                    o l’incaricato di pubblico servizio (3) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce
                    (4) taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è puni-
                    to con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi (5). Nei casi previsti dal primo comma,
                    chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni (6) ovvero
                    con  la  reclusione  fino  a  quattro  anni  quando  il  fatto  offende  gli  interessi  finanziari
                    dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000(7)”.

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