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COMPROMETTERE LA DEMOCRAZIA




                    I delitti di corruzione - fondati sull’accordo illecito - colpiscono le forme
               di compravendita del munus publicum con esposizione al pericolo di asservimen-
               to della funzione e, dunque, straripamento del potere che si realizza allorquan-
               do il pubblico ufficiale si impegni, talvolta in modo permanente, mettendosi a
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               “disposizione” di altri, cosiddetti corruttori.
                    L’art. 86 D.P.R. 16 Maggio 1960, n. 570 - cosiddetto corruzione elettorale
               nell’ambito delle elezioni amministrative - punisce, ricorrendo sempre al dop-
               pio schema promessa-dazione, chi in cambio di una dichiarazione di presenta-
               zione di candidatura, del voto elettorale o dell’astensione, dà o promette utilità
               o un vantaggio agli elettori.
                    L’art. 96 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, corrisponde alle elezioni politiche
               e ricalca il medesimo schema suddetto per le elezioni amministrative, colpendo
               anche in tal caso l’elettore.
                    Con queste due disposizioni, nei rispettivi ambiti, il legislatore ha voluto
               colpire sia la condotta del candidato, o chi agisce nel suo interesse, il quale pro-
               mette in cambio del voto o altro vantaggio, che l’elettore il quale decide di vio-
               lare il proprio diritto al voto libero e sacro per vendersi al miglior offerente. La
               Suprema Corte di cassazione ha, invero, ritenuto estensibile la punibilità anche
               al cittadino il quale, senza l’intervento del candidato, interferisca sulla competi-
               zione elettorale per comprometterne i risultati per vantaggi propri o di una
               ristretta cerchia di persone. Infatti, a differenza delle cosiddette corruzioni codi-
               cistiche, queste leggi speciali tipizzano reati comuni, realizzabili da chiunque a
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               prescindere dalla qualifica soggettiva, anche se è stata ipotizzata  una terza cate-
               goria di reati cosiddetti a soggettività limitata qualificata attribuibile agli elettori
               e ai candidati, muniti - in senso lato - di un munus publicum perché “eleggere è
               una funzione statale” così come farsi eleggere rappresentala partecipazione alla
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               funzione pubblica .
                    Ovviamente,  rispetto  alla  corruzione  codicistica  -  il  cui  bene  protetto
               ricordiamo è il prestigio della Pubblica Amministrazione e i principi ex art. 97
               Cost. - le ipotesi di corruzione elettorale rappresentano una species applicabile
               solo nelle ipotesi di una determinata competizione elettorale ben individuata,
               tant’è che il bene protetto è il regolare svolgimento delle elezioni e la protezio-
               ne, anche dell’elettorato attivo oltre che di quello passivo, da indebite ingerenze
               in grado di minare la libertà di espressione e scelta costituzionalmente protetta.

               3    Corte di Cassazione, sez. VI, 29 gennaio 2019, n. 4486, che si esprime in termini di cosid-
                    detto “messa a libro paga del pubblico funzionario”.
               4    L’inquinamento elettorale. Il mercimonio del voto con riferimento ai reati contro la Pubblica amministrazione
                    e alle collusioni politico-mafiose. Aspetti Penalistici di Pierpaolo Bruni, G. Giappichelli Editore.
               5    E. Grosso, Leggi d’Italia, Commentario alla Costituzione art. 48, Wolters Kluwer, Italia.

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