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DOTTRINA
Come più volte ha precisato la giurisprudenza di legittimità, le leggi speciali
operano a ridosso di una elezione in un arco temporale circoscritto che va ragio-
nevolmente contenuto tra la data in cui risulti comunque proposta la candidatura e quella
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dell’elezione .
Nei reati elettorali, dunque, viene in rilievo il contributo a fini elettorali
idoneo ad esporre il bene protetto - il regolare svolgimento della competizione
- al pericolo di compromissione: si tratta, come è noto, di reati di pericolo
astratto per i quali viene il rilievo il compimento della condotta pericolosa a pre-
scindere dal risultato raggiunto: favorire e agevolare la corsa elettorale del can-
didato prescelto o, al contrario, demolirne le chance di vittoria.
Nei reati di corruzione, impropria e propria, invece siamo di fronte alla
mercificazione della pubblica funzione esercitata non secondo i crismi legislati-
vi e i principi costituzionali, bensì in corrispettivo di un vantaggio di qualsiasi
natura, purché indebitamente percepito.
Talvolta, nelle forme di corruzione suddette, oggetto del pactum sceleris può
essere il voto che diventa oggetto della compravendita illecita: il caso del voto
deliberativo, espresso in sede consiliare - consiglio comunale o giunta - orienta-
to dal beneficio personale promesso o concesso dal corruttore animato da inte-
ressi estranei al benessere dei consociati. Nel caso de quo, chi ha una carica elet-
tiva all’interno di una amministrazione locale, a differenza del parlamentare per
il quale sussistono garanzie diverse (assenza di vincolo di mandato e immunità
per il voto espresso), deve conformarsi ai canoni di buona amministrazione ed
imparzialità - corollari del principio di legalità ex art. 97 Cost. - e nell’esercizio
dei propri poteri deliberativi, seppur di carattere discrezionale e dunque per-
meati da ragioni di opportunità, non può discostarsi dai parametri legali: insom-
ma il vincolo di scopo - elemento funzionale della funzione amministrativa -
orienta l’intera azione del pubblico ufficiale. Diverso è il voto espresso dal
Parlamentare per il quale la giurisprudenza riconosce la sola ipotesi di corruzio-
ne cosiddetta impropria ben potendo orientare la propria azione verso la realiz-
zazione di un atto del proprio ufficio dietro corrispettivo di una qualsivoglia uti-
lità; non si ravviserebbe, a contrario, la più grave ipotesi corruttiva propria, con
il compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, in quanto l’as-
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senza del vincolo di mandato unitamente alle immunità di voto, conferisce una
libertà molto più ampia.
6 Cass. Penale, sez. III, 9 dicembre 1997, n. 1035.
7 «Ogni membro del parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo
di mandato». Questo è il contenuto dell’articolo 67 della costituzione italiana, e base giuridica
che giustifica una delle libertà più importanti di deputati e senatori. I parlamentari svolgono il
loro incarico senza obblighi nei confronti di partiti, programmi elettorali o dei cittadini stessi.
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