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COMPROMETTERE LA DEMOCRAZIA




                    Diversa appare la figura aggravata di cui all’art. 416-bis.1 c.p., con la quale
               ha in comune solamente la necessità dell’esistenza dell’associazione mafiosa.
               Nel reato circostanziato, però, l’utilità dell’intervento può essere anche valutata astrat-
               tamente solo da uno degli agenti, senza estensione ai componenti del gruppo» ed è «del tutto
               estemporanea e fungibile rispetto all’attività delinquenziale programmata e, soprattutto, non
               necessariamente produttiva di effetti di concreta agevolazione (§ 10).
                    Nella sua seconda forma - cosiddetta procacciamento di voti - il metodo
               mafioso rappresenta l’emblema del condizionamento delle competizioni eletto-
               rali  riconducibile  “alla  forza  di  intimidazione  promanante  dal  clan”:  il
               politico/candidato/pubblico ufficiale entra in affari con un esponente di un
               clan tramite lo scambio di voti - utilità del corrotto - in cambio di favori da parte
               del politico. In questo modo il voto diventa il prezzo dell’azione pubblica.
                    L’art. 416-ter c.p. - introdotto nell’anno 1992 con la L. 356  - prevede che:
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               “Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di pro-
               curare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo
               416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in
               cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualun-
               que altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esi-
               genze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma
               dell’articolo 416-bis”.
                    Nella sua attuale formulazione la norma incriminatrice punisce l’accetta-
               zione della promessa di procacciamento di voti fatta da appartenenti al clan o
               mediante il ricorso al metodo mafioso - intimidazione ovvero prevaricazione -
               di cui al comma 3 dell’art. 416-bis c.p.
                    Il  pactum  sceleris  può,  quindi,  coinvolgere  intranei  all’organizzazione  che
               agiscono nell’interesse del consorzio, estranei intermediari, intranei al clan che
               agiscono per finalità puramente egoistiche avvalendosi, però, della forza intimi-
               datrice discendente dall’appartenenza al clan.
                    Nei primi due casi, infatti, viene in rilievo la fama criminale dell’interlocutore
               del politico e la sua possibilità di incidere sul territorio di riferimento coi metodi tipici della
               mafiosità lo rendono appetibile sul piano elettorale e spingono il candidato a raggiungere l’ac-
               cordo .
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                    Nell’ultima ipotesi - il singolo affiliato agisce per sé - pertanto sarà fonda-
               mentale, sul piano probatorio, dimostrare il ricorso al metodo mafioso cui si
               rinvia, per relationem, all’art. 416-bis, comma 3, c.p.

               18   Excursus normative a partire dal 1962: https://www.agrorinasce.org/static/023legal/camno-
                    grazie03.pdf.
               19   Cass. Pen. sez. I, 30 novembre 2015 n. 19320.

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